IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio
2014 di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  21
febbraio 2014 con il quale l'onorevole avv.  Maria  Elena  Boschi  e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
22 febbraio 2014 con il quale al predetto Ministro senza  portafoglio
e' stato conferito l'incarico  per  le  riforme  costituzionali  e  i
rapporti con il Parlamento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 con il quale al predetto  Ministro  senza  portafoglio
sono state delegate le funzioni in materia di riforme costituzionali,
rapporti con il Parlamento e attuazione del programma di Governo; 
  Vista  la  Piattaforma  di  azione  adottata  dalla  IV  Conferenza
mondiale delle Nazioni Unite sulle  donne,  svoltasi  a  Pechino  nel
settembre del 1995, e la correlata dichiarazione; 
  Visti gli articoli 13, 137 e 141, del Trattato sull'Unione europea,
come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato dal  Parlamento
italiano con la legge 16 giugno 1998, n. 209; 
  Vista la direttiva 2000/43 CE del Consiglio, del  29  giugno  2000,
recepita in Italia dal decreto legislativo 5  luglio  2003,  n.  215,
nonche' la direttiva 2000/78 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabiliscono un quadro  generale  per  la  tutela  della  parita'  di
trattamento; 
  Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  del  7
dicembre 2000, ed in particolare l'articolo 21, nonche' l'articolo  6
del Trattato sull'Unione europea; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo  2010,
recante «Europa 2020: Una strategia per  una  crescita  intelligente,
sostenibile e inclusiva»; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198  «Codice  delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a  norma  dell'articolo  6  della
legge  28  novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 recante: «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'articolo
16, relativo al Dipartimento per le pari opportunita',  e  l'articolo
19, comma 3, ai sensi  del  quale,  presso  il  Dipartimento  per  le
politiche  della  famiglia,  opera,  con   autonomia   gestionale   e
funzionale, la segreteria tecnica della Commissione per  le  adozioni
internazionali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
25 febbraio 2016 con il quale all'on. avv. Enrico  Costa  sono  state
delegate funzioni in materia di affari regionali e autonomia  nonche'
di famiglia, ed in particolare, l'articolo 5, comma 5, ai  sensi  del
quale  il  predetto  Ministro  si  avvale  del  Dipartimento  per  le
politiche della famiglia, ad  eccezione  dell'Ufficio  di  segreteria
della Commissione per le adozioni internazionali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
aprile 2014, con il quale il Vice Presidente della Commissione per le
adozioni internazionali e' stato delegato ad esercitare  le  funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito della
Commissione per le adozioni internazionali; 
  Ritenuto opportuno delegare al Ministro senza  portafoglio  per  le
riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, on. avv. Maria
Elena Boschi, in aggiunta a quanto  gia'  delegato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, le funzioni  di
cui al presente decreto; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Pari opportunita' 
 
  1. Il Ministro senza portafoglio on. avv. Maria  Elena  Boschi,  di
seguito denominato il Ministro, e' delegato ad esercitare le funzioni
di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le  iniziative,
anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri  nelle  materie
concernenti la promozione  dei  diritti  della  persona,  delle  pari
opportunita'  e  della  parita'  di  trattamento,  la  prevenzione  e
rimozione di ogni forma e causa di discriminazione. 
  2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ad
altri Ministri e gli eventuali raccordi e intese con  questi  ultimi,
il Ministro e' delegato: 
    a) a promuovere e  coordinare  le  azioni  di  Governo  volte  ad
assicurare l'attuazione delle politiche concernenti  la  materia  dei
diritti e delle pari  opportunita'  di  genere  con  riferimento,  in
particolare, alle aree critiche e agli  obiettivi  individuati  dalla
Piattaforma   di   Pechino,   e   dalla   correlata    Dichiarazione,
particolarmente rispetto ai temi della salute, della  ricerca,  della
scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro,
delle cariche elettive e della rappresentanza di  genere  nei  luoghi
decisionali economici e politici; 
    b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari  opportunita'
nel settore dell'informazione e della comunicazione, con  particolare
riferimento al diritto alla  salute  delle  donne,  alla  prevenzione
sanitaria e alla maternita'; 
    c) a promuovere e  coordinare  le  azioni  di  Governo  volte  ad
assicurare la piena attuazione delle politiche  in  materia  di  pari
opportunita'  tra  uomo  e   donna   sul   tema   dell'imprenditoria,
dell'autoimpiego e del lavoro pubblico  e  privato,  con  particolare
riferimento alle materie della conciliazione dei tempi di vita  e  di
lavoro e delle carriere; 
    d) ad esercitare le funzioni di competenza statale  di  cui  agli
articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.
198; 
    e) ad esercitare le funzioni di cui  all'articolo  1,  comma  19,
lettera f), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
    f) a promuovere e coordinare le azioni  di  Governo  in  tema  di
diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' le  azioni
di  Governo  volte  a  prevenire  e  rimuovere  tutte  le  forme   di
discriminazione per cause direttamente o indirettamente  fondate  sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la  religione  o  le  convinzioni
personali,  la  disabilita',  l'eta',   l'orientamento   sessuale   e
l'identita' di genere, anche promuovendo rilevazioni  statistiche  in
materia di discriminazioni e gruppi vulnerabili; 
    g) ad adottare le iniziative necessarie  per  la  programmazione,
l'indirizzo,  il  coordinamento  ed   il   monitoraggio   dei   fondi
strutturali e di investimento europei e delle corrispondenti  risorse
nazionali in materia di  pari  opportunita'  e  non  discriminazione,
compresa la partecipazione a tutti  gli  altri  organismi  rilevanti,
nonche' la partecipazione all'attivita' di  integrazione  delle  pari
opportunita' nelle politiche europee; 
    h) ad adottare le iniziative necessarie  per  la  programmazione,
progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere  sul
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; 
    i) a coordinare, anche in  sede  europea  ed  internazionale,  le
politiche di Governo relative alla promozione delle pari opportunita'
di  genere,  alla  tutela  dei  diritti  umani  delle  donne  e  alla
prevenzione e tutela contro  ogni  discriminazione,  con  particolare
riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in  qualita'  di  Stato
parte contraente della Convenzione internazionale per  l'eliminazione
di  tutte  le  forme  di  discriminazione  razziale  e  nel  rispetto
dell'articolo 21 della Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea; 
    l) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia  di
prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e  di  genere  e  agli
atti  persecutori;  alle  mutilazioni  genitali  femminili   e   alla
violazione dei diritti fondamentali all'integrita'  della  persona  e
alla salute delle donne e delle bambine;  allo  sfruttamento  e  alla
tratta  delle  persone,  con  particolare  riferimento   al   decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e al Piano nazionale contro la tratta
e  il  grave  sfruttamento   degli   esseri   umani   approvato   con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016; 
    m)  a  promuovere   e   coordinare   le   attivita'   finalizzate
all'attuazione  del  principio  di  parita'  di   trattamento,   pari
opportunita'  e  non  discriminazione  nei  confronti  delle  persone
disabili, degli anziani e di altri gruppi vulnerabili; 
    n)  a  promuovere   e   coordinare   le   attivita'   finalizzate
all'attuazione  del  principio  di  parita'  di   trattamento,   pari
opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone Lgbt; 
    o) a sottoporre al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  la
proposta di esercitare i poteri previsti dall'articolo  5,  comma  2,
lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte  le  materie
delegate, in caso di persistente violazione del principio  della  non
discriminazione; 
    p) ad esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza  e
i  poteri  di  diffida  e  decadenza  attribuiti  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 2012, n. 251, recante «Regolamento concernente la parita' di
accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa',
costituite in Italia, controllate da  pubbliche  amministrazioni,  ai
sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del  codice  civile,
non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo  3,
comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120». 
  3. Al Ministro sono delegate le  funzioni  di  coordinamento  delle
attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e  tutela  dei  minori
dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi  dell'articolo  17,
comma 1, della legge 3 agosto  1998,  n.  269,  nonche'  relative  al
contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006,  n.
38. 
  4. Il Ministro, di concerto con l'Autorita' delegata per gli affari
europei, e' delegato ad adottare tutte le  iniziative  di  competenza
del presidente del Consiglio dei  ministri  volte  all'attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n.  52,
per l'emanazione dei  regolamenti  volti  ad  adeguare  l'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea e per la  realizzazione
dei  programmi  dell'Unione  europea  in  materia  di  parita',  pari
opportunita', azioni positive. 
  5. Nelle materie oggetto  del  presente  articolo  il  Ministro  e'
altresi' delegato: 
    a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio,
commissioni e gruppi di lavoro, nonche'  a  designare  rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  organismi  analoghi
operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; 
    b)  a  provvedere  ad  intese  e  concerti  di  competenza  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per  le  iniziative,
anche normative, di altre amministrazioni; 
    c) a curare il coordinamento tra  le  amministrazioni  competenti
per l'attuazione dei progetti nazionali e  locali,  nonche'  tra  gli
organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. 
  6. Nelle materie oggetto del presente articolo, il Ministro assiste
il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini  dell'esercizio  del
potere di nomina alla presidenza  di  enti,  istituti  o  aziende  di
carattere    nazionale    ed    internazionale,     di     competenza
dell'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  7. Il  Ministro  rappresenta  il  Governo  italiano  in  tutti  gli
organismi internazionali  e  dell'Unione  europea  aventi  competenza
nelle materie oggetto del presente  articolo,  anche  ai  fini  della
formazione   e   dell'attuazione   della   normativa    europea    ed
internazionale e dell'implementazione di programmi e  piani  d'azione
delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione  europea  e
delle altre organizzazioni internazionali. 
  8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il
Ministro si avvale del Dipartimento per  le  pari  opportunita',  ivi
compreso l'Ufficio per la promozione della parita' di  trattamento  e
la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine
etnica (UNAR).