IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                                e con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  recante
«Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»; 
  Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 368, che prevede che, con cadenza triennale ed  entro
il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative  esigenze  sanitarie  e
sulla   base   di   una   approfondita   analisi   della   situazione
occupazionale, individuano il fabbisogno dei  medici  specialisti  da
formare, comunicandolo al Ministero della  sanita'  ed  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Considerato che, in virtu' del medesimo art. 35, il Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
determina  il  numero  globale  dei  medici  specialisti  da  formare
annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
delle esigenze di  programmazione  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle  attivita'  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente
le  modalita'  per   l'ammissione   dei   medici   alle   scuole   di
specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.  36,  comma  1,  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  il  Ministero  della  salute  del  4
febbraio 2015, n.  68,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 3 giugno  2015,  n.  126,  S.O.,  concernente  il
riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria; 
  Visto l'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano, stipulato in data 7  maggio  2015,  concernente  la
determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale  di
medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2015  -
2015/2016 - 2016/2017 (rep. Atti n. 87/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'istruzione  e  della  ricerca  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30  settembre  2015,  n.
227, concernente la determinazione  del  numero  globale  dei  medici
specialisti da  formare  nelle  scuole  di  specializzazione  per  il
triennio  accademico  2014/2017  ed  assegnazione  dei  contratti  di
formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2014/2015; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto 20 maggio 2015  che,  per  quanto
riguarda l'anno accademico 2015/2016, determina in  7.909  unita'  il
fabbisogno  di  medici  specialisti,  da  formare  nelle  scuole   di
specializzazione di medicina e chirurgia, cosi  come  indicato  nella
Tabella 2, parte integrante del decreto medesimo; 
  Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto  dell'iscrizione  alle
scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi  stipulano
uno specifico contratto annuale di formazione specialistica; 
  Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)»,   prevede,
dall'anno  accademico  2006/2007,  l'applicazione  dei  contratti  di
formazione specialistica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3,  del
citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che,  a  decorrere
dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico  del  medico
in formazione specialistica e' di € 25.000,00 lordi per i  primi  due
anni di corso e di € 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso; 
  Vista la nota prot. 7480 del 29  gennaio  2016,  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le  risorse
finanziare dirette alla copertura dell'anno accademico 2015/2016 sono
pari a € 694.101.876,00 di cui € 173.013.061,00  stanziati  ai  sensi
dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del
decreto legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001;
€ 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della  legge
n. 428 del 1990; € 300.000.000,00 stanziati  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 300, della legge n. 266 del 2005 (legge  finanziaria  2006);  €
50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della  legge
n. 147 del 2013 (legge di stabilita' per il  2014);  €  25.000.000,00
stanziati ai sensi della legge n. 171 del 2015 (legge di assestamento
-  anno  finanziario  2015);  €  57.000.000,00  stanziati  ai   sensi
dell'art. 1, comma 252,  della  legge  n.  208  del  2015  (legge  di
stabilita' per il 2016); 
  Vista la nota prot. 9060  del  7  aprile  2016,  con  la  quale  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  preso
atto  della  ricognizione  delle  vigenti  autorizzazioni  di   spesa
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la  citata
nota prot. 7480 del 29 gennaio 2016, per un importo complessivo  pari
ad euro 694.101.876,00, ha comunicato che dal predetto importo devono
essere decurtate la somma necessaria a coprire i costi  correlati  ai
contratti  statali  delle  coorti  di   specializzandi   degli   anni
accademici precedenti, quantificabile ad oggi, in via prudenziale, in
€  527.162.000,00,  nonche'  la  somma  necessaria  a  garantire   la
copertura  di  eventuali  sospensioni  che  dovessero  riguardare  le
precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimata, in  via
prudenziale, in  €  12.000.000,00,  e  che  pertanto  a  legislazione
vigente  rimane  disponibile,  al  netto  delle  predette  necessarie
decurtazioni, un importo pari ad € 154.939.876, che  potrebbe  essere
interamente  utilizzato  per  la  copertura   dei   costi   correlati
all'attivazione per l' anno accademico 2015-2016 di 6.000 contratti; 
  Considerato che nella succitata nota prot. 9060 del 7 aprile  2016,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  ha,
altresi', comunicato che al  predetto  importo  di  €  154.939.876,00
vanno aggiunte  le  risorse  immediatamente  rinvenienti  dall'  anno
accademico 2014-2015 conseguenti alla mancata  assegnazione  in  tale
anno accademico di 133  contratti  statali  e  che  pertanto  per  il
prossimo anno  accademico  2015-2016  potranno  essere  attivati  con
risorse  statali  complessivamente  n.  6.133  nuovi   contratti   di
formazione medica specialistica; 
  Vista la nota prot. 36214 del 19  aprile  2016,  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  nel  prendere  atto  degli
elementi   informativi   forniti   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con la citata nota del 7 aprile 2016
e tenuto conto del livello del finanziamento disponibile per l'  anno
accademico  2015/2016  stabilito  dalla  legislazione  vigente,  gia'
comunicato dallo stesso Dicastero con la sopra citata nota prot. 7480
del  29  gennaio  2016,   ha   espresso   il   proprio   nulla   osta
all'attivazione  di  6.133  nuovi  contratti  di  formazione   medica
specialistica per l'anno accademico 2015/2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi del decreto 20 maggio 2015, di  cui  in  premessa,  per
l'anno accademico 2015/2016, il fabbisogno dei medici specialisti  da
formare e' pari ad 7.909 unita', secondo la ripartizione di cui  alla
Tabella 1, parte integrante del presente decreto.