IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per  i  prodotti   rimborsati
dal Servizio  sanitario   nazionale tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista   la   delibera del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note Agenzia italiana  del
farmaco 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana  del  farmaco  del  3
luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale  n.
156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del  farmaco  del  27
settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.
227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa' Mediwin Limited e'  stata
autorizzata all'importazione parallela del medicinale VIAGRA; 
  Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Mediwin Limited  ha  chiesto
la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 044548016; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 4 maggio 2016; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  viagra   nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
  Confezione: 4 compresse film rivestite 100 mg in blister  -  A.I.C.
n. 044548016 (in base 10) 1BHHXJ (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': C.