Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Pegno mobiliare non possessorio
1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono
costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti
((concessi a loro o a terzi)), presenti o futuri, se determinati o
determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito,
inerenti all'esercizio dell'impresa.
2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su beni
mobili((, anche immateriali,)) destinati all'esercizio dell'impresa
((e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio)), a
esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere
esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante
riferimento a una o piu' categorie merceologiche o a un valore
complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il
debitore o il terzo concedente il pegno e' autorizzato a trasformare
o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o
comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno
si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla
trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al
bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che cio'
comporti costituzione di una nuova garanzia. ((Se il prodotto
risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o
commistione, piu' beni appartenenti a diverse categorie merceologiche
e oggetto di diversi pegni non possessori, le facolta' previste dal
comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da
parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di
proporzionalita', sulla base delle stime effettuate con le modalita'
di cui al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle
altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. E' fatta
salva la possibilita' per il creditore di promuovere azioni
conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da
parte del debitore o del terzo concedente il pegno.))
3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e
dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene
dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo
massimo garantito.
4. Il pegno non possessorio ((ha effetto verso i terzi))
esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato
costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei
pegni non possessori»; ((dal momento)) dell'iscrizione il pegno
prende grado ed e' opponibile ai terzi e nelle procedure ((esecutive
e)) concorsuali.
5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed
iscritto, non e' opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un
bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia
garantito da riserva della proprieta' sul bene medesimo o da un pegno
anche non possessorio ((successivo)), a condizione che il pegno non
possessorio sia iscritto nel registro in conformita' al comma 6 e che
al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di
pegno non possessorio iscritto anteriormente.
6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se
presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in
garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1
e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per
l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del
medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile
per mezzo di ((una nuova iscrizione)) nel registro effettuata prima
della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione
puo' essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e
datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di
iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso
il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni
nonche' le modalita' di accesso al registro stesso sono regolati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, prevedendo modalita' esclusivamente informatiche. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato,
in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di
allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di
consentire l'avvio della attivita' previste dal presente articolo, e'
autorizzata la spesa di € 200.000 per l'anno 2016 e di € 100.000 per
l'anno 2017.
7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del
pegno, il creditore, ((previa intimazione notificata, anche
direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata,
al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e)) previo
avviso scritto agli eventuali titolari di un pegno non possessorio
((trascritto nonche' al debitore del credito oggetto del pegno)), ha
facolta' di procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il
corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della
somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per
iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di
restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita e' effettuata dal
creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni
di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti,
assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima
informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto
e' nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, e'
designato dal giudice; in ogni caso e' effettuata, a cura del
creditore, la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui
all'art. 490 del codice di procedura civile;
b) alla escussione ((o cessione)) dei crediti oggetto di pegno
fino a concorrenza della somma garantita((, dandone comunicazione al
datore della garanzia));
c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro
((di cui al comma 4)), alla locazione del bene oggetto del pegno
imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a
concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto
preveda i criteri e le modalita' di ((determinazione)) del
corrispettivo della locazione; ((il creditore pignoratizio comunica
immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il
corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il
relativo conduttore));
d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro
((di cui al comma 4)), all'appropriazione dei beni oggetto del pegno
fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il
contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalita' di
valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione
garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per
iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai
fini dell'appropriazione.
((7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno
diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione
di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle
disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del
codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice,
su istanza dell'opponente, puo' inibire, con provvedimento d'urgenza,
al creditore di procedere a norma del comma 7.
7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della
garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al
creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione
di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito,
il creditore puo' fare istanza, anche verbale, all'ufficiale
giudiziario perche' proceda, anche non munito di titolo esecutivo e
di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo
III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal
fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno
nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi
del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata
identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese
liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e
comunque a carico del medesimo, di un esperto stimatore o di un
commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche
mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del
pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o
di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta
che il pegno si e' trasferito sul corrispettivo ricavato
dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante
esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'art. 492-bis del
codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei
limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti
rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore
in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di
ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al
presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui
all'art. 492-bis del codice di procedura civile e' concessa, su
istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro
di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.
7-quater. Quando il bene o il credito gia' oggetto del pegno
iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata
per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del
creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con
proprio decreto il tempo e le modalita' dell'escussione a norma del
comma 7. L'eventuale eccedenza e' corrisposta in favore della
procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a
prelazione anteriore a quella del creditore istante.))
8. In caso di fallimento del debitore il creditore puo' procedere a
norma del comma 7 solo dopo che il suo credito e' stato ammesso al
passivo con prelazione.
9. Entro tre mesi dalla comunicazione ((di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 7)), il debitore puo' agire in giudizio per il
risarcimento del danno ((quando l'escussione)) e' avvenuta in
violazione dei criteri e delle modalita' di cui ((alle predette
lettere a), b), c) e d) )) e non corrispondono ai valori correnti di
mercato il prezzo della vendita, ((il corrispettivo della cessione,))
il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma
della disposizione ((di cui alla lettera d) )).
10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio e' equiparato al pegno.
((10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro
sesto, titolo III, capo III, del codice civile.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 492-bis del
codice di procedura civile:
«Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare). - Su istanza del creditore, il
presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il
diritto della parte istante a procedere ad esecuzione
forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero
di fax del difensore nonche', ai fini dell'art. 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza
non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine
di cui all'art. 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il
presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica
dei beni da pignorare prima della notificazione del
precetto.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di
accesso ai dati e alle informazioni degli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 8 della legge
1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al
primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui
delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio
dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti
previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni
rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai
rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito
e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni
l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le
relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a
pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto,
anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel
caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto e'
consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che
si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si
trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario,
quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i
luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'
rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal
rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli
articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario
territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al
secondo comma, intima al debitore di indicare entro
quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che
l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma
dell'art. 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del
debitore o cose di quest'ultimo che sono nella
disponibilita' di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica
d'ufficio, ove possibile a norma dell'art. 149-bis o a
mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che
dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
procede, del titolo esecutivo e del precetto,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto
domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al
debitore di cui all'art. 492, primo, secondo e terzo comma,
nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o
delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546. Il
verbale di cui al presente comma e' notificato al terzo per
estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo
riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu'
crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono
nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario
sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose
di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto
comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i
beni scelti dal creditore.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 66 e 67
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). - Il curatore
puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti
compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo
le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare,
sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto
dei sui aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro
costoro.».
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve
attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.
2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite
di soggetti con i quali e' unito in associazione
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni
attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del
debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel
registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonche' gli atti, i
pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il
deposito del ricorso di cui all'art. 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.».