LA BANCA D'ITALIA 
 
  Vista la decisione 2010/14 della  Banca  centrale  europea  del  16
settembre 2010, relativa ai controlli  di  autenticita'  e  idoneita'
delle banconote in euro e al loro ricircolo,  come  modificata  dalla
decisione 2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012; 
  Visto  l'art.  97  del  decreto-legge  24  gennaio   2012   n.   1,
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'» convertito nella legge  24  marzo
2012 n. 27 che reca norme  per  la  protezione  dell'euro  contro  la
falsificazione («Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001 n.  350
convertito  dalla  legge  23  novembre  2001  n.  409,   nonche'   al
decreto-legge 3  ottobre  2006  n.  262  convertito  dalla  legge  24
novembre 2006 n. 286); 
  Visto in particolare il comma 1 di detto articolo  che  sostituisce
l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001  n.  350,  disciplinando
gli   obblighi   dei   gestori   del    contante    a    salvaguardia
dell'autenticita' e idoneita' alla circolazione  delle  banconote  in
euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce  alla
Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione  anche
con  riguardo  a  procedure  e  organizzazione  occorrenti   per   il
trattamento del contante nonche' in materia di  dati  e  informazioni
che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere; 
  Visto il comma 7 del citato art.  8,  che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante; 
  Viste le modifiche apportate all'art. 145 del  decreto  legislativo
1° settembre 1993 n. 385 dal decreto legislativo 12  maggio  2015  n.
72; 
  Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385; 
  Vista la decisione 2013/10 della  Banca  centrale  europea  del  19
aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione
e ritiro delle banconote in euro; 
  Considerato che la protezione  dell'integrita'  e  dello  stato  di
conservazione delle banconote e' condizione essenziale per preservare
la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi  di  pagamento  e
che cio' richiede la loro sottoposizione a controlli di  autenticita'
per riconoscere prontamente i falsi e alla verifica di idoneita'  per
accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti  sia
di buon livello qualitativo; 
  Considerato che le banconote in euro che si sospettano contraffatte
devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle  autorita'
nazionali competenti; 
  Considerato che la citata decisione 2010/14 della  BCE  ha  dettato
regole e procedure comuni relative al controllo  dell'autenticita'  e
idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo; 
  Considerata  l'esperienza  maturata  nell'ambito  del  monitoraggio
ispettivo e a distanza nei  confronti  dei  gestori  del  contante  a
seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento della Banca d'Italia
del 14 febbraio 2012; 
 
                             A d o t t a 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai gestori del contante  si  applicano  le  disposizioni  contenute
nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento. 
  I soggetti che intendono esercitare  l'attivita'  di  gestione  del
contante devono darne preventiva comunicazione  alla  Banca  d'Italia
secondo le citate disposizioni; va  altresi'  comunicata  alla  Banca
d'Italia la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di gestione  del
contante.