LA BANCA D'ITALIA Vista la decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo, come modificata dalla decisione 2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012; Visto l'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27 che reca norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione («Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 convertito dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, nonche' al decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286); Visto in particolare il comma 1 di detto articolo che sostituisce l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, disciplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell'autenticita' e idoneita' alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonche' in materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere; Visto il comma 7 del citato art. 8, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante; Viste le modifiche apportate all'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72; Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385; Vista la decisione 2013/10 della Banca centrale europea del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro; Considerato che la protezione dell'integrita' e dello stato di conservazione delle banconote e' condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi di pagamento e che cio' richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticita' per riconoscere prontamente i falsi e alla verifica di idoneita' per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti sia di buon livello qualitativo; Considerato che le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorita' nazionali competenti; Considerato che la citata decisione 2010/14 della BCE ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo; Considerata l'esperienza maturata nell'ambito del monitoraggio ispettivo e a distanza nei confronti dei gestori del contante a seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012; A d o t t a il seguente provvedimento: Art. 1 Ai gestori del contante si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento. I soggetti che intendono esercitare l'attivita' di gestione del contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia secondo le citate disposizioni; va altresi' comunicata alla Banca d'Italia la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di gestione del contante.