IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
febbraio 2004, n.  39  e  successive  modifiche  e  integrazioni  (di
seguito decreto-legge n. 347/2003); 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 
  Visto il  decreto-legge  25  marzo  2010  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2010  n.  73  (di   seguito
decreto-legge n. 40/2010); 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n.
40/2010, nella parte in cui prevede che  «sono  altresi'  ammesse  di
diritto a tali procedure, anche in assenza di  domanda,  le  predette
societa' per le quali venga dichiarato  dal  tribunale  lo  stato  di
insolvenza. In tali casi il  commissario  e'  nominato  dal  Ministro
dello sviluppo economico, su proposta del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  10
aprile 2013 - «Regolamento recante determinazione  dei  requisiti  di
professionalita'  ed  onorabilita'  dei   commissari   giudiziali   e
straordinari delle procedure di amministrazione  straordinaria  delle
grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270»; 
  Viste l'istanza depositata  in  data  13  maggio  2016  e  le  note
integrative  in  data  17  maggio  2016  con  la   quale   i   legali
rappresentanti  richiedono,  a  norma  dell'art.  3,  comma  3,   del
decreto-legge   n.   40/2010,   l'ammissione   alla   amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge 347/03  citato  delle  societa'
AIPA - Agenzia italiana per le pubbliche  amministrazioni  S.p.a.  in
liquidazione  (c.f.  e  partita  IVA  01627960154)  e  Mazal   Global
Solutions s.r.l. (c.f. e partita IVA 09041540965), entrambe con  sede
legale in Milano, via Antonio Cechov, 50; 
  Preso atto che in data 13 maggio 2016 e' intervenuta, con  separate
delibere  del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   la
cancellazione  di  AIPA  -  Agenzia   italiana   per   le   pubbliche
amministrazioni S.p.a. in liquidazione e di  Mazal  Global  Solutions
S.r.l. dall'albo di cui all'art. 53 del decreto  legislativo  n.  446
del 1997; 
  Viste le sentenze n. 416/2016 e n.  417/2016  del  28  aprile  2016
(pubblicate il 20 maggio 2016). con le quali il Tribunale  di  Milano
ha dichiarato, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  decreto-legge  n.
40/2010, lo stato di insolvenza rispettivamente  della  Mazal  Global
Solutions s.r.l. e della AIPA - Agenzia  italiana  per  le  pubbliche
amministrazioni S.p.a. in liquidazione e per l'effetto le ha  ammesse
alla  procedura  di   amministrazione   straordinaria   di   cui   al
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito.   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; 
  Rilevato che, come illustrato nella citata  istanza,  sussistono  i
requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010 in
combinato disposto con  l'art.  3,  comma  3,  del  decreto-legge  n.
347/2003 e con l'art.  80,  commi  1  e  2,  decreto  legislativo  n.
270/1999, ai fini della  ammissione  di  entrambe  le  societa'  alla
procedura di amministrazione straordinaria quali imprese appartenenti
al medesimo gruppo; 
  Rilevato, in  particolare,  che,  come  anche  rappresentato  nella
citata istanza, appaiono sussistenti i requisiti di cui  all'art.  80
del decreto legislativo n. 270/1999 dal momento che 
    i diritti sociali di voto e di direzione  e  coordinamento  fanno
oggi capo ai custodi giudiziari, i quali, attraverso la  proposizione
di  una  domanda  congiunta,  hanno  gia'  espresso  la  volonta'  di
addivenire  ad  una  apertura  di   «gruppo»   della   procedura   di
amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 40/2010; 
    la qualificazione di  AIPA  e  Mazal  quale  «gruppo»  insolvente
risulta, ai sensi dell'art. 80, primo comma, lettera b),  n.  3,  del
decreto legislativo n.  270/1999,  anche  dalla  «composizione  degli
organi amministrativi» delle due societa'  che,  per  un  determinato
periodo, hanno operato in persona e/o  sotto  l'influenza  del  dott.
Virgilio; 
    l'art. 80, comma 2, stabilisce  che  «il  rapporto  di  controllo
sussiste, ..., nei casi previsti  dall'art.  2359,  primo  e  secondo
comma, del codice civile» e tale fattispecie appare integrata  atteso
che Mazal Global Solutions s.r.l. e' sicuramente una  societa'  sotto
l'influenza dominante  di  un'altra  societa'  (AIPA)  in  virtu'  di
particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359, comma 1, n.  3)
e  precisamente  del  contratto  di  affitto  del  ramo  di  azienda,
attivita' della newco Mazal Global Solutions s.r.l.; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere   alla   nomina   del   commissario
straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria  delle
societa' AIPA - Agenzia italiana  per  le  pubbliche  amministrazioni
S.p.a. in liquidazione e Mazal Global Solutions S.r.l.; 
  Vista la nota con la  quale  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze ha proposto per tale nomina il prof. Bruno Inzitari; 
  Visto il curriculum vitae del prof. Inzitari; 
  Vista la dichiarazione resa dal medesimo professionista, in  ordine
alla  insussistenza  delle  cause  di  incompatibilita',  nonche'  di
situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto   di   interesse   con
l'incarico di commissario straordinario nelle procedure sopra citate; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Nelle procedure di  amministrazione  straordinaria  delle  societa'
Mazal Global Solutions s.r.l. (c.f. e  partita  IVA  09041540965),  e
AIPA - Agenzia italiana per le pubbliche  amministrazioni  S.p.a.  in
liquidazione (c.f. e partita IVA 01627960154),  di  cui  all'art.  3,
comma 3, del decreto-legge n.  40/2010,  citato  nelle  premesse,  e'
nominato commissario straordinario il prof. Bruno  Inzitari,  nato  a
Cagliari il 24 luglio 1948. 
  Il presente decreto e' comunicato immediatamente  al  Tribunale  di
Milano. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 giugno 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda