IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante, tra l'altro, deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il Titolo II, articoli da 26 a 40, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, recante la disciplina dei fondi di solidarieta'; Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale, al comma 1, prevede che, in alternativa al modello previsto dall'art. 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo art. 27; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali, in attuazione dell'art. 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parti firmatarie hanno convenuto di costituire l'associazione denominata «Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo per l'artigianato» e adeguare l'atto costitutivo alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13 dell'articolo innanzi citato; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86986 del 9 gennaio 2015, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 92 del 2012; Visto l'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015, come integrato dalla nota di accompagnamento sottoscritta in data 11 gennaio 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, le parti firmatarie hanno convenuto di adeguare le fonti normative e istitutive del Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo dell'artigianato alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo; Viste le modifiche apportate allo Statuto del Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo dell'artigianato con atto del 14 dicembre 2015, a rogito del Notaio Massimo Recchi in Roma, rep. 80180/11574; Considerata la finalita' perseguita dai fondi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 di realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione; Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali del settore dell'artigianato di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del predetto settore, come previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e in conformita' all'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015; Considerata, altresi', la necessita' avvertita dai soggetti costituenti il Fondo di prevedere eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito, da definire prioritariamente nell'ambito di quelle previste dall'art. 27, commi 3 e 5, lettera f) del decreto legislativo n. 148 del 2015, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto; Sentite nella riunione del 19 febbraio 2016 le organizzazioni sindacali individuate nelle parti firmatarie del citato accordo interconfederale del 10 dicembre 2015; Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, disposizioni per determinare criteri volti a garantire la sostenibilita' finanziaria del Fondo, requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione, criteri e requisiti per la contabilita' del Fondo, modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione del Fondo e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei Decreta: Art. 1 Disposizioni generali 1. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'artigianato, di seguito denominato FSBA, e' gestito dagli organi esecutivi di cui al Titolo II, Capo II, articoli 10 e 11, e Capi III e IV dello Statuto, con riferimento, quindi, al Presidente, Vice-Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore. 2. I membri degli organi di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dal presente decreto.