IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il comma 5 del medesimo articolo, che  prevede  che  «qualora
l'ente locale  richiedente  non  rispetti  gli  impegni  relativi  al
personale amministrativo ed alle spese di  cui  al  comma  2  per  un
periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace
verra' conseguentemente soppresso con le modalita' previste dal comma
3»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n.  155,
e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli
uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e  la  tabella  A  allegata  al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  sono  state  sostituite  dalle
tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156,  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12  settembre  2014,  convertito,
con modificazioni, con legge 10 novembre  2014,  n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati  istituiti  gli  uffici
del  giudice  di  Barra  e  Ostia,  rinviando  a  specifico   decreto
ministeriale  la  fissazione  della  data  di  inizio  del   relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con il quale,  all'esito  della  decorrenza  dei  termini
perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed  in
attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.
156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di  pace
mantenute con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla
puntuale  ricognizione  dell'assetto  territoriale  fissato  per   la
giustizia di prossimita'; 
  Visto in particolare l'art. 1, con il quale il passaggio  al  nuovo
assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi  dell'art.  3  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' fissato alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto; 
  Ritenuto  che  la  volontaria  assunzione,   da   parte   dell'ente
richiedente il  mantenimento  della  sede  giudiziaria,  degli  oneri
connessi  alla  erogazione  del  servizio  giustizia,  con  la   sola
esclusione  di  quelli  inerenti  al  personale  della   magistratura
onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche'
si  realizzi  la  fattispecie  delineata  dall'art.  3  del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Considerato che all'assunzione dei predetti  oneri  corrisponde,  a
carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza  dei
requisiti di  funzionalita'  e  operativita'  dell'ufficio  mantenuto
verificati in sede di valutazione dell'istanza e a  fondamento  delle
determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo e 10
novembre 2014 e successive variazioni; 
  Ritenuto  pertanto  che,  per  le  sedi   specificamente   indicate
nell'allegato 1 vigente al decreto  ministeriale  10  novembre  2014,
deve  essere  assicurato,  a  cura  dell'ente  che  ha  richiesto  il
mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale,  organizzativo  ed
organico  idoneo  a  consentire  l'operativita',  in  autonomia,  del
presidio giudiziario; 
  Considerato che il monitoraggio condotto su scala  nazionale  nella
fase di avvio dell'operativita' degli  uffici  mantenuti,  diretto  a
verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate  in
occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per  alcune
sedi giudiziarie, la sussistenza di criticita' ostative al  passaggio
al nuovo assetto gestionale; 
  Valutato che, con note dell'8 gennaio e del 27  febbraio  2015,  il
presidente del Tribunale di  Palmi,  nell'ambito  dell'esercizio  del
potere di vigilanza sul funzionamento degli  uffici  del  giudice  di
pace compresi nel rispettivo circondario, ha segnalato, sulla  scorta
delle relazioni del giudice coordinatore dell'ufficio, la presenza di
condizioni  preclusive   al   regolare   svolgimento   del   servizio
giudiziario presso la sede di Sinopoli; 
  Rilevato che con nota del 5 marzo 2015, lo stesso  presidente,  nel
fornire un resoconto sullo stato  di  operativita'  dell'ufficio  del
giudice  di   pace   di   Sinopoli   ha   ulteriormente   evidenziato
l'impossibilita' per l'ufficio di conseguire un adeguato  livello  di
funzionalita', esprimendo  parere  sfavorevole  alla  permanenza  del
presidio giudiziario; 
  Considerato che, con nota del 9 marzo  2015,  il  presidente  della
Corte di appello di Reggio  Calabria,  preso  atto  della  situazione
rappresentata dal coordinatore e  dal  presidente  del  Tribunale  di
Palmi,  ha  condiviso  il   parere   favorevole   alla   soppressione
dell'ufficio del giudice di pace di Sinopoli; 
  Valutato che, con nota del 5 ottobre 2015,  lo  stesso  presidente,
nel trasmettere l'ulteriore documentazione  prodotta  dal  presidente
del Tribunale di Palmi, ha nuovamente sottolineato, per  la  sede  in
questione, le  insanabili  criticita'  nella  gestione  dei  servizi,
confermando l'orientamento espresso con la nota innanzi citata; 
  Rilevato che con nota del 17 dicembre 2015, trasmessa in pari  data
dal presidente del Tribunale di Palmi, il  coordinatore  dell'ufficio
del giudice di pace di Sinopoli, nel  fornire  compiuti  elementi  di
valutazione sull'andamento dell'attivita' giudiziaria, ha  confermato
la persistenza di disagi e disfunzioni nell'esercizio  dell'attivita'
giurisdizionale,  determinate,  tra  l'altro,   dalla   insufficiente
dotazione di personale, che risulta inadeguato, sia sotto il  profilo
della consistenza numerica, sia per  quanto  attiene  a  requisiti  e
capacita' professionali, a garantire la funzionalita', in  autonomia,
del presidio giudiziario; 
  Valutato che con note del 15 e 10 marzo 2016  il  presidente  della
Corte di appello di Reggio Calabria e il presidente del Tribunale  di
Palmi, preso atto delle criticita' gia' segnalate nonche'  di  quelle
ulteriori evidenziate dal coordinatore dell'ufficio con  nota  del  9
marzo 2016, hanno ribadito il proprio  orientamento  favorevole  alla
soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Sinopoli; 
  Considerato che, ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 156, l'obbligo di garantire la  persistenza  dei
requisiti di funzionalita' e operativita' dell'ufficio mantenuto, con
particolare riferimento al fabbisogno di personale amministrativo, e'
posto a carico dell'ente richiedente il mantenimento; 
  Ritenuto che, ai sensi  del  comma  5  del  medesimo  articolo,  la
mancata  ottemperanza  agli  impegni  assunti  da   parte   dell'ente
richiedente il mantenimento del presidio giudiziario,  protratta  per
un  periodo  superiore  ad  un  anno,  determina  la  necessita'   di
procedere, con le modalita' indicate al comma  3,  alla  soppressione
dell'ufficio; 
  Rilevato che, per effetto dell'art. 1 del decreto  ministeriale  10
novembre 2014  in  precedenza  riportato,  gli  oneri  connessi  alla
erogazione del servizio giudiziario devono essere  assunti  dall'ente
richiedente il mantenimento a far data dall'entrata in  vigore  dello
stesso provvedimento, fissata per il 16 dicembre 2014; 
  Ritenuto,  per  quanto  in  precedenza  rappresentato,   di   dover
escludere l'ufficio del giudice di pace di Sinopoli dall'elenco delle
sedi mantenute con oneri a carico degli enti  locali,  specificamente
individuate dal gia' citato allegato 1  al  decreto  ministeriale  10
novembre 2014 e successive variazioni, ripristinando la vigenza delle
disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega  prevista
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace di Sinopoli,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'art. 5 del decreto legislativo  7  settembre  2012,  n.
156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'ufficio del giudice di pace di Palmi.