IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il comma 5 del medesimo articolo, che  prevede  che  «qualora
l'ente locale  richiedente  non  rispetti  gli  impegni  relativi  al
personale amministrativo ed alle spese di  cui  al  comma  2  per  un
periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace
verra' conseguentemente soppresso con le modalita' previste dal comma
3»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12  settembre  2014,  convertito,
con modificazioni, con legge 10 novembre  2014,  n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati  istituiti  gli  uffici
del  giudice  di  Barra  e  Ostia,  rinviando  a  specifico   decreto
ministeriale  la  fissazione  della  data  di  inizio  del   relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con il quale,  all'esito  della  decorrenza  dei  termini
perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed  in
attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.
156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di  pace
mantenute con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla
puntuale  ricognizione  dell'assetto  territoriale  fissato  per   la
giustizia di prossimita'; 
  Visto in particolare l'art. 1, con il quale il passaggio  al  nuovo
assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi  dell'art.  3  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' fissato alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto; 
  Ritenuto  che  la  volontaria  assunzione,   da   parte   dell'ente
richiedente il  mantenimento  della  sede  giudiziaria,  degli  oneri
connessi  alla  erogazione  del  servizio  giustizia,  con  la   sola
esclusione  di  quelli  inerenti  al  personale  della   magistratura
onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche'
si  realizzi  la  fattispecie  delineata  dall'art.  3  del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Considerato che all'assunzione dei predetti  oneri  corrisponde,  a
carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza  dei
requisiti di  funzionalita'  e  operativita'  dell'ufficio  mantenuto
verificati in sede di valutazione dell'istanza e a  fondamento  delle
determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo e 10
novembre 2014 e successive variazioni; 
  Ritenuto  pertanto  che,  per  le  sedi   specificamente   indicate
nell'allegato 1 vigente al decreto  ministeriale  10  novembre  2014,
deve  essere  assicurato,  a  cura  dell'ente  che  ha  richiesto  il
mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale,  organizzativo  ed
organico  idoneo  a  consentire  l'operativita',  in  autonomia,  del
presidio giudiziario; 
  Considerato che il monitoraggio condotto su scala  nazionale  nella
fase di avvio dell'operativita' degli  uffici  mantenuti,  diretto  a
verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate  in
occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per  alcune
sedi giudiziarie, la sussistenza di criticita' ostative al  passaggio
al nuovo assetto gestionale; 
  Valutato che, con note del 17 e 22 dicembre 2014, il Presidente del
tribunale di Taranto, nel rappresentare lo stato  di  attuazione  del
passaggio al nuovo assetto gestionale degli  uffici  del  giudice  di
pace mantenuti con oneri a carico  degli  enti  locali  compresi  nel
rispettivo circondario, ha evidenziato, tra l'altro, la  presenza  di
condizioni  preclusive   al   regolare   svolgimento   del   servizio
giudiziario  presso  l'ufficio  del  giudice  di  pace   di   Ginosa,
determinate  da  carenze   formative,   non   imputabili   a   questa
Amministrazione, del personale ivi assegnato; 
  Rilevato altresi' che, con la nota innanzi citata,  il  Presidente,
anche alla  luce  della  mancata  disponibilita'  a  provvedere  alla
integrazione dell'organico da parte  dell'ente  responsabile  per  il
mantenimento, ha espresso orientamento favorevole  alla  soppressione
dell'ufficio del giudice di pace di Ginosa; 
  Considerato che con decreto n. 9 del 20 gennaio 2015 il  Presidente
della  Corte  di  appello  di  Lecce,  preso  atto  delle  criticita'
rappresentate, ha disposto,  al  fine  di  assicurare  il  necessario
supporto all'attivita' giurisdizionale, l'applicazione  di  personale
dell'Amministrazione giudiziaria presso l'ufficio del giudice di pace
di Ginosa; 
  Rilevato che con  nota  del  13  maggio  2015,  il  Presidente  del
tribunale  di  Taranto  ha  ribadito  la  persistenza  di  disagi   e
disfunzioni  nell'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale   presso
l'ufficio in oggetto, determinate dalla  insufficiente  dotazione  di
personale,  che  risulta  inadeguato,  sia  sotto  il  profilo  della
consistenza numerica, sia per quanto attiene a requisiti e  capacita'
professionali,  a  garantire  la  funzionalita',  in  autonomia,  del
presidio giudiziario; 
  Considerato che, con nota del 4 dicembre, lo stesso Presidente, nel
trasmettere la relazione del giudice di pace coordinatore di  Ginosa,
ha  ulteriormente  evidenziato  l'impossibilita'  per  l'ufficio   di
conseguire un adeguato livello di  funzionalita'  con  l'impiego  del
solo personale messo a disposizione dall'ente locale responsabile per
il mantenimento, resosi anche indisponibile alla  sostituzione  delle
unita' gia' assegnate; 
  Valutato  che,  con  nota  1°  febbraio  2016,  il  Presidente  del
tribunale  di  Taranto  ha  nuovamente  segnalato,  per  la  sede  in
questione, le  insanabili  criticita'  nella  gestione  dei  servizi,
reiterando  l'orientamento  favorevole  alla  chiusura  del  presidio
giudiziario; 
  Rilevato che, con nota 1° febbraio 2016, il Presidente della  corte
di appello di Lecce,  nel  rappresentare  i  disagi  e  i  disservizi
riscontrati  presso  l'ufficio  del  giudice  di  pace   di   Ginosa,
superabili solo prorogando l'applicazione del personale  giudiziario,
destinato a rientrare negli uffici di appartenenza, ha confermato  la
sussistenza  di  condizioni  ostative  al  regolare   ed   efficiente
svolgimento dell'attivita' giudiziaria; 
  Considerato che, ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 156, l'obbligo di garantire la  persistenza  dei
requisiti di funzionalita' e operativita' dell'ufficio mantenuto, con
particolare riferimento al fabbisogno di personale amministrativo, e'
posto a carico dell'ente richiedente il mantenimento; 
  Ritenuto che, ai sensi  del  comma  5  del  medesimo  articolo,  la
mancata  ottemperanza  agli  impegni  assunti  da   parte   dell'ente
richiedente il mantenimento del presidio giudiziario,  protratta  per
un  periodo  superiore  ad  un  anno,  determina  la  necessita'   di
procedere, con le modalita' indicate al comma  3,  alla  soppressione
dell'ufficio; 
  Rilevato che, per effetto dell'art. 1 del decreto  ministeriale  10
novembre 2014  in  precedenza  riportato,  gli  oneri  connessi  alla
erogazione del servizio giudiziario devono essere  assunti  dall'ente
richiedente il mantenimento a far data dall'entrata in  vigore  dello
stesso provvedimento, fissata per il 16 dicembre 2014; 
  Ritenuto,  per  quanto  in  precedenza  rappresentato,   di   dover
escludere l'ufficio del giudice di pace di Ginosa  dall'elenco  delle
sedi mantenute con oneri a carico degli enti  locali,  specificamente
individuate dal gia' citato allegato 1  al  decreto  ministeriale  10
novembre 2014 e successive variazioni, ripristinando la vigenza delle
disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega  prevista
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace  di  Ginosa,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'art. 5 del decreto legislativo  7  settembre  2012,  n.
156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'ufficio del giudice di pace di Taranto.