IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica  ed   in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150»,  recante:  «Attuazione  della  direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la domanda presentata in data 12 febbraio  2015  dall'impresa
Sharda Cropchem Ltd, con sede legale  in  Dominic  Holm,  29th  Road,
Bandra West,  Mumbai,  India,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
MICLOS TOP contenente la  sostanza  attiva  myclobutanil,  uguale  al
prodotto di riferimento denominato Ganzo registrato al n.  12399  con
d.d. in data 24 dicembre 2004, dell'Impresa medesima; 
  Vista la  successiva  nota  del  24  dicembre  2015  con  la  quale
l'impresa in indirizzo ha comunicato di voler sostituire il  prodotto
di  riferimento  Ganzo  registrato  al  n.  12399,  con  il  prodotto
fitosanitario   Massocur   12-E   contenente   la   sostanza   attiva
myclobutanil  registrato  al  n.  11650  in  data  7   aprile   2003,
dell'impresa medesima; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Massocur 12-E registrato al n. 11650; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;  
  Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2011  di  recepimento
della direttiva  2011/2/UE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva  myclobutanil  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  n.
194/1995; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
regolamento (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la  sostanza  attiva  in
questione  ora  e'  considerata  approvata  ai  sensi  del   suddetto
regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;  
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE)  n.  1107/2009
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  al  regolamento  (UE)  di
attuazione n. 546/2011  della  Commissione,  e  all'allegato  VI  del
decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo  conforme
ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n.  544/2011  e  545/2011  ed
all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione del  prodotto
in questione al  31  maggio  2021,  data  di  scadenza  assegnata  al
prodotto  di  riferimento,  fatti  salvi  gli   adempimenti   e   gli
adeguamenti  in  applicazione  dei  principi  uniformi  di   cui   al
regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione; 
  Considerato  altresi'  che  per  il   prodotto   fitosanitario   di
riferimento  e'  stato  gia'  presentato  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011,  nonche'  ai  sensi
dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del  15  settembre  2009,
entro i termini prescritti da quest'ultimo; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  maggio
2021, l'Impresa Sharda Cropchem Ltd, con sede legale in Dominic Holm,
29th Road, Bandra West, Mumbai, India, e' autorizzata ad immettere in
commercio il prodotto fitosanitario  denominato  MICLOS  TOP  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 -
5 - 10 -15. 
  Il prodotto e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese: 
      Althaller Italia Srl - Colombano al Lambro (Milano); 
      Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - 44040 - S. Agostino (Ferrara). 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento estero: Luqsa,  Afueras  s/n,  25173  Sudanell  (Lleida)
Spagna. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16328. 
  L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il  prodotto
fitosanitario deve essere posto in  commercio,  e'  corrispondente  a
quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento,
adeguata per la classificazione alle  condizioni  previste  dal  reg.
1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della
salute del 14 gennaio 2014. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 5 febbraio 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco