IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 concernente l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa; Vista la legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare; Visto l'art. 1, commi da 7-bis a 7-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Rilevato che e' stato presentato alla Camera dei deputati, nella seduta di mercoledi' 10 febbraio 2016, n. 566, l'ordine del giorno 9/03513-A/004, accolto, che impegna il Governo ad adottare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, che preveda modalita', tempi e soggetti legittimati a presentare le istanze per il riconoscimento delle onorificenze al valor militare e della qualifica di partigiano, nonche' l'acquisizione del parere di un comitato, da costituirsi presso il Ministero della difesa ed operante a titolo gratuito, composto da rappresentanti delle Forze armate e delle Associazioni dei partigiani; Evidenziato, altresi', che il suddetto ordine del giorno impegna il Governo al recupero, in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delle attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; Evidenziato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1, comma 7-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, l'attribuzione delle ricompense al valore non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Su proposta del Ministro della difesa; Decreta: Art. 1 Istanze di concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e per la concessione delle qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare 1. Le istanze di concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e per la concessione delle qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare presentate al Ministero della difesa entro il termine del 25 aprile 2016, fissato dall'art. 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono trasmesse alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, corredate dell'eventuale documentazione. 2. Le eventuali istanze presentate ad amministrazioni diverse dal competente Ministero della difesa sono trasmesse, entro il medesimo termine di cui al comma 1, alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, unitamente alla documentazione gia' prodotta dall'instante e dall'amministrazione ricevente.