IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» e  s.m.i.,  ed  in
particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione  dei  medicinali
ai fini della fornitura»; 
  Vista la determinazione AIFA n. 602 del 23 aprile 2012,  pubblicata
nel Supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale n. 101  del
18 maggio 2012, recante «Autorizzazione degli stampati  standard  dei
medicinali "ex galenici" da Formulario nazionale», con  la  quale  e'
stato anche definito il regime di fornitura dei medicinali contenenti
metiltioninio cloruro nella forma farmaceutica «soluzione iniettabile
per uso endovenoso»; 
  Ritenuto  opportuno  procedere  all'armonizzazione  del  regime  di
fornitura dei medicinali a base del  principio  attivo  metiltioninio
cloruro, nella forma  farmaceutica  «soluzione  iniettabile  per  uso
endovenoso»; 
  Visto il relativo  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 13-15 giugno 2016; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Armonizzazione del regime di fornitura per i medicinali  a  base  del
  principio attivo metiltioninio  cloruro  nella  forma  farmaceutica
  «soluzione iniettabile per uso endovenoso» 
  Per i medicinali a base del principio attivo metiltioninio  cloruro
autorizzati, nella forma farmaceutica «soluzione iniettabile per  uso
endovenoso», con le seguenti indicazioni terapeutiche: 
    diagnostico per lo funzionalita'  renale  per  il  calcolo  della
velocita' di filtrazione glomerulare; 
    trattamento sintomatico acuto della metaemoglobinemia indotta  da
farmaci o agenti chimici. 
  Il regime di fornitura, per tutte  le  confezioni  autorizzate,  e'
armonizzato nei termini seguenti: 
    RNRL: medicinali soggetti a prescrizione  medica  limitativa,  da
rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su  prescrizione  di
centri ospedalieri o di specialista nefrologo.