IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante  «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati» e successive modifiche, e in particolare: 
  l'art.  1,  che  prevede,  tra  le  finalita'   della   legge,   il
raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di  sangue,
emocomponenti e farmaci emoderivati; 
  l'art. 2, comma  2,  che  riconosce,  quale  parte  integrante  del
Servizio sanitario nazionale,  le  attivita'  trasfusionali,  fondate
sulla  donazione  volontaria,  periodica,  responsabile,  anonima   e
gratuita del sangue umano e dei suoi componenti; 
  l'art. 4, che  sancisce  che  il  sangue  umano  non  e'  fonte  di
profitto; 
  l'art. 5, che  include  tra  i  Livelli  essenziali  di  assistenza
sanitaria in materia di attivita' trasfusionale, al comma 1,  lettera
a), punto  3,  la  lavorazione  del  sangue  e  degli  emocomponenti,
compreso il plasma per  le  finalita'  relative  alla  produzione  di
farmaci emoderivati e l'invio del plasma stesso ai centri  e  aziende
produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalita' di  cui
all'art. 15 della legge medesima nonche' al comma 1, lettera  c),  la
promozione del dono del sangue; 
  l'art. 6, con il quale, al comma 1,  lettera  a),  si  conferma  la
natura di struttura pubblica dei presidi e  delle  strutture  addetti
alle attivita' trasfusionali, e alla lettera b) si prevede la stipula
di convenzioni con le  associazioni  e  federazioni  di  donatori  di
sangue per permettere la partecipazione delle stesse  alle  attivita'
trasfusionali; 
  l'art. 7, in base al quale lo Stato riconosce la funzione civica  e
sociale e i valori umani  e  solidaristici  che  si  esprimono  nella
donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del
sangue e dei suoi componenti; 
  l'art. 11, commi 1 e 2, che  stabilisce  che  l'autosufficienza  di
sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e
sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto
il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie; 
  l'art.   14,   che   disciplina   il    programma    annuale    per
l'autosufficienza  nazionale  e  individua  specifici  meccanismi  di
programmazione,   organizzazione   e   finanziamento   del    sistema
trasfusionale nazionale; 
  l'art.  15,  riguardante  la  produzione  di  farmaci   emoderivati
ottenuti da plasma raccolto in Italia; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per  uso  umano,  nonche'  della   direttiva   2003/94/CE»   ed,   in
particolare, l'art. 136, comma 1, che prevede che «Il Ministero della
salute  e  l'Agenzia  italiana   del   farmaco   prendono   tutti   i
provvedimenti  necessari  per  raggiungere  l'autosufficienza   della
Comunita' europea in materia di sangue e di plasma  umani.  A  questo
fine incoraggiano le  donazioni,  volontarie  e  non  remunerate,  di
sangue o suoi componenti e prendono tutti i  provvedimenti  necessari
per lo sviluppo della produzione e  dell'utilizzazione  dei  prodotti
derivati dal sangue o  dal  plasma  umani  provenienti  da  donazioni
volontarie e non remunerate»; 
  Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di  Trento
e Bolzano, ai sensi dell'art.  6,  comma  1,  lettera  b),  legge  21
ottobre  2005,  n.  219,  concernente  «Revisione   e   aggiornamento
dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo  2008  (rep.  atti  n.  115/CSR),
relativo alla stipula di convenzioni tra regioni, province autonome e
associazioni e federazioni di  donatori  di  sangue»,  sancito  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (rep. atti n.
61/CSR); 
  Ritenuto, in coerenza con i menzionati principi del citato art. 136
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  assumere  iniziative
per  favorire  la  conoscenza  del  ruolo  sociale  della   donazione
volontaria, periodica, responsabile, anonima e  gratuita  del  sangue
umano e dei suoi componenti e in tal modo sviluppare la produzione  e
l'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal  plasma  umani
provenienti da predette donazioni; 
  Ritenuto che l'apposizione di un  pittogramma  sul  confezionamento
esterno dei medicinali emoderivati prodotti da  plasma  raccolto  sul
territorio nazionale e destinati all'esclusivo utilizzo sul medesimo,
derivati dal sangue o  dal  plasma  umani  provenienti  da  donazioni
volontarie e non  remunerate,  possa  costituire  uno  strumento  per
diffondere tra la popolazione italiana i menzionati valori su cui  si
fonda il sistema  trasfusionale  italiano  e  la  cultura  del  dono,
concorrendo positivamente al perseguimento  dell'interesse  nazionale
del  raggiungimento  dell'autosufficienza  di  sangue  e   dei   suoi
prodotti; 
  Ritenuto opportuno lasciare alla libera scelta dei  titolari  delle
autorizzazioni di immissione in commercio (A.I.C.) l'apposizione  del
predetto  pittogramma  sul  confezionamento  esterno  dei  medicinali
emoderivati prodotti da plasma nazionale; 
  Ritenuto    necessario    procedere    all'individuazione     delle
caratteristiche tecniche e grafiche  del  pittogramma  nonche'  delle
relative modalita' di implementazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto e' emanato, in coerenza con  i  principi  di
cui all'art. 136 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  e
alla legge 21 ottobre 2005,  n.  219,  al  fine  di  incoraggiare  la
donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del
sangue  umano  e  dei  suoi  componenti  nonche'  di  sviluppare   la
produzione e l'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue  o  dal
plasma umani provenienti dalle predette donazioni, quale concorso  al
perseguimento    dell'interesse    nazionale    del    raggiungimento
dell'autosufficienza di sangue e dei suoi prodotti. 
  2. I titolari di A.I.C. di prodotti derivati dal sangue o da plasma
umani raccolti sul territorio  nazionale  e  destinati  all'esclusivo
utilizzo sul  medesimo,  su  base  volontaria,  possono  apporre  sul
confezionamento  esterno  dei  menzionati  prodotti  un   pittogramma
conforme a quello riportato nell'allegato al presente decreto. 
  3. Il pittogramma di cui al comma 2 puo' essere  applicato  solo  a
lotti di medicinali derivati da plasma nazionale. 
  4. Il rappresentante legale delle aziende titolari di A.I.C. di cui
al comma 2 comunica all'Agenzia italiana  del  farmaco  l'elenco  dei
medicinali di cui al citato comma 2, la data di inizio di apposizione
del pittogramma e  la  dichiarazione  che  quest'ultimo  e'  conforme
all'allegato  del  presente  decreto.  La  comunicazione  di  cui  al
presente comma non comporta il versamento di alcuna tariffa. 
  5. L'apposizione del pittogramma di cui al comma 2  non  pregiudica
l'esaurimento scorte delle  confezioni  prodotte  anteriormente  alla
data di inizio di apposizione  del  pittogramma  fino  alla  naturale
scadenza delle stesse. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 giugno 2016 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin