IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che prevede, tra l'altro, all'art. 37 un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ed in particolare l'art. 49 - assicurazione del raccolto; Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001; approvato con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante; Visto l'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo di riassicurazione dei rischi agricoli al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita commissione tecnica; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002 «Modalita' operative del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 maggio 2004, di estensione della copertura assicurativa agevolata ai danni causati dalle epizoozie negli allevamenti bovini per l'anno 2004 e successive integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2013 di approvazione del «Piano riassicurativo agricolo annuale»; Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015 riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonche' il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito Internet del Ministero; Visto l'atto CSR n. 23 della seduta dell'11 febbraio 2016, con il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l'intesa della sullo schema di decreto di approvazione del Piano riassicurativo agricolo annuale; Considerata la nota del 19 maggio 2016 con la quale, a seguito del confronto istruttorio con la Commissione europea, si e' deciso di ritirare la notifica Aiuti di Stato/Italia SA.43885 (2015/N); Considerato che con nota del 15 giugno 2016 sono state comunicate alla Conferenza Stato-regioni le conseguenti modifiche; Ritenuto di dover modificare conseguentemente lo schema di provvedimento di cui all'atto CSR n. 23 dell'11 febbraio 2016; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) Fondo: il Fondo di riassicurazione; b) Piano: il Piano riassicurativo agricolo definito dal presente decreto; c) PAAN: piano assicurativo agricolo annuale cosi' come definito all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004; d) Cedente: compagnia di assicurazione che stipula il trattato di riassicurazione con il Fondo di riassicurazione; e) Trattato: il contratto di riassicurazione, stipulato tra la Cedente e il Fondo; f) Premi: i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente nel periodo considerato dal Trattato riassicurativo, comprensivi degli accessori di qualsiasi natura; g) Avversita' catastrofali: avversita' atmosferiche assimilabili a una calamita' naturale secondo la definizione del punto 35(34) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; h) Sinistri: gli indennizzi assicurativi che la Cedente e' tenuta a pagare agli assicurati/agricoltori eventualmente aumentati delle spese di liquidazione e diminuiti degli eventuali recuperi netti, ancorche' derivanti da trattati di riassicurazione stipulati con soggetti diversi dal Fondo. Per «spese di liquidazione» si intendono le sole spese sostenute per l'effettuazione della perizia necessaria alla verifica e quantificazione del danno subito dagli assicurati; i) Rapporto sinistri/premi o loss/ratio: il rapporto, espresso in percentuale, tra l'insieme dei sinistri ed i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente e soggetti a copertura da parte del Fondo; j) Retrocessione: la cessione di rischi dal Fondo a riassicuratori terzi; k) Portafoglio: l'insieme di polizze aventi lo stesso oggetto di assicurazione; l) Assicurati: le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) cosi' come definite dall'allegato I del reg. 702/2014, attive nel settore della produzione agricola primaria cosi' come definita al punto 35 (10) degli orientamenti; m) Azienda in difficolta': aziende agricole di produzione primaria cosi' come definite dal punto 35.15 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, 2014/2020; n) fitopatie: fitopatie conformi alle disposizioni di cui all'art. 26 del reg. 702/2014, all'art. 37 del reg. 1305/2013 e all'art. 49 del reg. 1308/2013.