IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c.; 
  Visto in particolare il secondo comma  dell'art.  2545-sexiesdecies
codice civile che prevede  che  al  Commissario  governativo  possano
essere conferiti  per  determinati  atti  anche  i  poteri  spettanti
all'assemblea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto  direttoriale  n.  20/SGC/2015  con  il  quale  la
«Cooperativa edilizia Antares s.r.l.»  e'  stata  posta  in  gestione
commissariale ed il dott. Giuseppe Tammaccaro ne  e'  stato  nominato
Commissario governativo per un periodo di 12 mesi, con il compito  di
sanare le irregolarita' gestionali emerse in  sede  ispettiva  ed  in
particolare una evidente  disparita'  di  trattamento  tra  soci,  in
violazione del disposto di cui all'art. 2516  c.c.,  con  conseguente
insorgenza di contenzioso che aveva condotto  al  blocco  dei  lavori
edificatori: 
  Vista la relazione del 9 giugno 2016 del commissario governativo; 
  Preso atto che nella citata relazione il Commissario evidenzia  che
la compagine sociale della cooperativa risulta rappresentata da  soci
assegnatari  di  unita'  immobiliari  e  da  soci   non   assegnatari
(«riservisti») e che l'esistenza di tali  soci  riservisti  risultava
imposta dalla normativa  comunale  che  regolava  il  bando  di  gara
pubblico indetto dal comune per l'assegnazione di aree edificabili in
edilizia agevolata: 
  Preso atto, altresi', che il Commissario rappresenta che i soci non
assegnatari non concorrono al raggiungimento dello scopo sociale, dal
momento che  potranno  partecipare  allo  scambio  mutualistico  solo
qualora il numero dei soci assegnatari dovesse scendere al  di  sotto
delle unita' immobiliari assegnabili (10 unita abitative con relative
pertinenze e locali commerciali al piano terreno) e  che  tali  soci,
pero', concorrono in  maniera  determinante  nella  formazione  della
volonta' sociale; 
  Considerato  che   la   gestione   della   cooperativa   e'   stata
caratterizzata  dalla  sostanziale  equiparazione,  ai   fini   della
formazione  della  volonta'  assembleare,  delle  figure   dei   soci
assegnatari con quelle dei soci non assegnatari e che questi  ultimi,
pur non ponendo in essere con la cooperativa alcuna forma di  scambio
mutualistico, sono stati ammessi a pieno titolo a partecipare a tutte
le delibere assembleari, determinando in tal  modo,  uno  spostamento
delle maggioranze; 
  Tenuto conto che con delibera  del  4  novembre  2015  l'assemblea,
facendo ricorso al disposto dell'art. 2479, I°  comma  del  c.c.,  ha
deliberato la proposizione di un ricorso per  Cassazione  avverso  la
decisione del 21 ottobre 2014 della Corte  di  Appello  di  Bari  che
aveva rigettato il ricorso avverso il procedimento arbitrale promosso
dai soci colpiti da un provvedimento di esclusione ad opera  del  Cda
revocato; 
  Tenuto  conto,  altresi'  che  il  citato  lodo   arbitrale   aveva
dichiarato nulla la deliberazione di esclusione dei soci; 
  Considerato che tale  ricorso  per  Cassazione  e'  stato  proposto
dall'assemblea nonostante il commissario  avesse  deliberato  di  non
procedere in tal senso, anche sulla base di un  parere  pro  veritate
richiesto ad  un  legale  esterno,  il  quale  aveva  evidenziato  la
improcedibilita'  di  detto  ricorso  per   assoluta   mancanza   dei
presupposti logici e giuridici nonche' la carenza di interesse per la
cooperativa; 
  Tenuto conto che tale pendenza di  giudizio  costituisce  un  grave
ostacolo  alla  ripresa  dell'attivita'  edificatoria,  che   risulta
subordinata ad una definizione transattiva del  contenzioso  pendente
fra la cooperativa e i soci sopra citati che elimini  definitivamente
il  rischio  di  una  improbabile  ma  teoricamente  possibile   loro
esclusione; 
  Considerato che la situazione contingente impedisce, di  fatto,  al
commissario governativo di addivenire ad una  soluzione  bonaria  del
contenzioso e di procedere alla regolarizzazione dell'ente atteso che
ogni sua delibera viene posta nel nulla da  successive  deliberazioni
assembleari convocate ai sensi dell'art. 2479, I° comma del c.c.; 
  Tenuto  conto  di  quanto  disposto  dal  secondo  comma  dell'art.
2545-sexiesdecies  codice  civile  che  prevede  che  al  Commissario
governativo possano essere conferiti per  determinati  atti  anche  i
poteri dell'assemblea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al dott. Giuseppe Tammaccaro, nato ad Andria (BA), il 5 aprile 1961
ed ivi domiciliato in Viale  Don  Luigi  Sturzo,  61,  gia'  nominato
commissario governativo della «Societa' cooperativa edilizia Antares»
con decreto direttoriale n. 20/SGC/2015 del 23  giugno  2015  vengono
attribuiti anche i  poteri  spettanti  all'assemblea,  come  previsto
dall'art. 2545-sexiesdecies c.c., secondo comma, con riferimento alla
rinuncia  al  ricorso  attualmente  pendente  presso  la   Corte   di
Cassazione.