IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c.; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il verbale di revisione ordinaria, concluso in data 30 gennaio 2015, con il quale la cooperativa era stata diffidata a sanare talune irregolarita' nel termine di 90 giorni, ed il successivo verbale di mancato accertamento, concluso in data 29 maggio 2015 con la proposta di gestione commissariale, di cui all'art. 2545-sexiesdecies c.c.; Tenuto conto che l'ente si e' sottratto all'accertamento ispettivo, rendendo impossibile la verifica dell'eventuale superamento delle irregolarita' riscontrate in sede di rilevazione e, precisamente: il mancato deposito del bilancio 2014; l'omessa destinazione a riserva legale del 30% dell'utile dell'esercizio 2012, secondo le previsioni dell'art. 2545-quater c.c.; l'omesso versamento al fondo mutualistico del 3% sugli utili d'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 11 della legge 59/1992; l'omesso versamento del contributo biennale di revisione, l'irregolare tenuta dei libri sociali e l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c.; Vista la nota n. 55303 del 29 febbraio 2016 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stata trasmessa via Pec che la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale che e' risultata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente; Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Ezio Busato; Decreta: Art. 1 L'amministratore unico della soc. coop. «Adriatica service societa' cooperativa» con sede in Chioggia (VE) - (C.F. 02952510275) costituita in dat 25 novembre 1996 e' revocato.