IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c.; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Visto il verbale  di  revisione  ordinaria,  concluso  in  data  30
gennaio 2015, con il quale  la  cooperativa  era  stata  diffidata  a
sanare  talune  irregolarita'  nel  termine  di  90  giorni,  ed   il
successivo verbale di  mancato  accertamento,  concluso  in  data  29
maggio 2015  con  la  proposta  di  gestione  commissariale,  di  cui
all'art. 2545-sexiesdecies c.c.; 
  Tenuto conto che l'ente si e' sottratto all'accertamento ispettivo,
rendendo impossibile la  verifica  dell'eventuale  superamento  delle
irregolarita' riscontrate in sede di rilevazione e, precisamente:  il
mancato deposito del bilancio 2014; l'omessa destinazione  a  riserva
legale del 30% dell'utile dell'esercizio 2012, secondo le  previsioni
dell'art. 2545-quater c.c.; l'omesso versamento al fondo mutualistico
del 3% sugli utili d'esercizio 2012,  ai  sensi  dell'art.  11  della
legge  59/1992;  l'omesso  versamento  del  contributo  biennale   di
revisione,  l'irregolare  tenuta  dei  libri   sociali   e   l'omessa
presentazione delle dichiarazioni fiscali; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c.; 
  Vista la nota n. 55303 del 29 febbraio 2016 con la quale, ai  sensi
dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stata trasmessa via
Pec che la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di gestione commissariale che e' risultata regolarmente
consegnata nella casella di posta certificata dell'ente; 
  Preso atto che non sono  pervenute  controdeduzioni  in  ordine  al
provvedimento proposto; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative in data 30 maggio 2016; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Ezio Busato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della soc. coop. «Adriatica service societa'
cooperativa»  con  sede  in  Chioggia  (VE)  -   (C.F.   02952510275)
costituita in dat 25 novembre 1996 e' revocato.