IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,n.  326  ,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute"  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante "Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
  Visto  il  decreto  con  il   quale   la   societa'   Janssen-Cilag
International N.V. e' stata autorizzata all'immissione  in  commercio
del medicinale SYLVANT; 
  Vista la determinazione n. 881/2014 del 18 agosto 2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  200  del  29
agosto 2014, relativa alla classificazione del  medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per
uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Janssen-Cilag  International
N.V. ha chiesto la classificazione delle confezioni codice A.I.C.  n.
043447010/E, 043447022/E; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
nella seduta del 5 aprile 2016; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e rimborso nella seduta del  27
aprile 2016; 
  Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    SYLVANT e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti  con
malattia di Castleman multicentrica (MCD) che sono  negativi  per  il
virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e per  l'herpesvirus-8  umano
(HHV-8). 
  Il  medicinale  Sylvant  nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
    Confezione: 100 mg - polvere per concentrato  per  soluzione  per
infusione-uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C.
n. 043447010/E  (in  base  10)  19FWR2  (in  base  32)  -  Classe  di
rimborsabilita': H - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): €  505,00  -
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 833,45; 
    Confezione: 400 mg - polvere per concentrato  per  soluzione  per
infusione-uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C.
n. 043447022/E  (in  base  10)  19FWRG  (in  base  32)  -  Classe  di
rimborsabilita': H - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 2.020,00 -
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 3.333,80. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.