IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultane ispettive  effettuate  dal  revisore  incaricato
dalla Confederazione cooperative italiane e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento al legale rappresentante della cooperativa; 
  Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento e'
stata restituita a questo ufficio con la dicitura «compiuta giacenza»
e  che,  di  conseguenza,  non  risultano  presentate   osservazioni,
controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  codice  civile,  con   contestuale   nomina   del
commissario liquidatore; 
  Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.
400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Officina  Zerosei -  Societa'  cooperativa
siglabile Officina Zerosei I - S.C.»,  con  sede  in  Torino  (codice
fiscale 09309190016),  e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai  sensi
dell'art. 2545-septiesdecies codice civile.