Estratto determina V&A n. 1179/2016 del 1° luglio 2016 
 
    Autorizzazione  della  variazione  relativamente  al   medicinale
«FOSAMAX» 
    Sono autorizzate le seguenti variazioni: C.I.4) aggiornamento del
paragrafo 4.4 del riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  e
relativo  paragrafo   del   foglio   illustrativo,   con   l'aggiunta
degli «inibitori  dell'angiogenesi»  come  fattore  di  rischio   per
l'osteonecrosi della mandibola; modifiche del foglio  illustrativo  e
delle etichette (Art. 61); C.I.z) aggiornamento dei paragrafi  4.4  e
4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto  e  paragrafo  4
del foglio illustrativo, a seguito delle raccomandazioni del PRAC del
10 settembre 2015, relative ai segnali  di  osteonecrosi  del  canale
uditivo esterno per i medicinali contenenti bifosfonati 
    relativamente al medicinale  «Fosamax»  nelle  seguenti  forme  e
confezioni: 
      029052065 - «70» 2 compresse in blister al/al da 70 mg 
      029052077 - «70 mg compresse» 4 compresse 
      029052089 - «70» 8 compresse in blister al/al da 70 mg 
      029052091 - «70» 12 compresse in blister al/al da 70 mg 
    Procedura:    EMEA/H/xxxx/WS/0752,     UK/H/0423/001/P/001,     e
EMEA/H/xxxx/WS/0862 
    Titolare AIC: Merck Sharp & Dohme Limited 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'AIC che intende  avvalersi  dell'uso  complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 2,  comma  1,  della  presente,  non  recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione. Il titolare AIC rende accessibile  al  farmacista  il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.