IL DIRIGENTE 
                      DELL'UFFICIO VALUTAZIONE 
                          E AUTORIZZAZIONE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito  nella
legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana  del
farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
Salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  Funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   Consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione
8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto  20  settembre  2004,  n.
245, del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro  della
funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze,  della
cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n. 1237 del 30 ottobre  2014,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  Coordinatore  dell'area
registrazione e l'incarico di direttore  dell'Ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e
s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e
s.m.i.; 
  Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale
prevede che i dati relativi alle autorizzazioni  alla  immissione  in
commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA); 
  Visto  il  decreto  ministeriale   15   luglio   2004   concernente
«Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati
centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei  medicinali
all'interno del sistema distributivo»; 
  Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219,  come  modificato  dall'art  10,  comma  1,  lettera  c)  del
decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,  convertito  in  legge  8
novembre 2012, n. 189; 
  Viste le Linee Guida Sunset Clause in vigore dal 1° settembre 2015,
pubblicate sul Portale Agenzia italiana del farmaco in data  3  marzo
2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno  di  decadenza,  si
considera il giorno in cui risulta l'immissione  del  medicinale  nel
canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in  conformita'
all'orientamento reso dalla commissione europea  con  riferimento  al
Notice  to  applicants   (Volume   2A,   Procedures   for   marketing
authorisation - CHAPTER 1 Marketing Authorisation , § 2.4.2); 
  Visto il Comunicato a tutti i titolari di A.I.C.  del  28  dicembre
2015  pubblicato  nel  Portale  internet  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco il 29 dicembre 2015; 
  Viste le controdeduzioni inviate da talune societa' titolari  delle
A.I.C. dei medicinali oggetto del surriferito comunicato; 
  Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente
ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata  (fatture
di vendita o documenti di accompagnamento di  merce  viaggiante)  era
idonea a dimostrare la commercializzazione del  medicinale  entro  la
data di presunta decadenza; 
  Tenuto conto, altresi', che talune societa' titolari  delle  A.I.C.
dei medicinali oggetto dei gia' citato comunicato non  hanno  inviato
controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso; 
  Visto che alcune  societa'  titolari  di  A.I.C.  hanno  presentato
domanda di esenzione dalla decadenza; 
  Considerato  che  a  talune  delle  richieste  di  esenzione  dalla
decadenza e' stato dato esito negativo in quanto  non  applicabili  i
criteri di esenzione  previsti  nelle  Linee  Guida  «Sunset  Clause»
pubblicate nel Portale internet dell'Agenzia italiana  del  farmaco -
Area registrazione; 
  Tenuto  conto  dei  dati  di  commercializzazione  dei   medicinali
consolidati alla data del  31  marzo  2016,  da  cui  risulta  che  i
medicinali descritti nell'elenco di non sono  stati  commercializzati
per tre anni consecutivi; 
  Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e
7 del decreto legislativo n. 219/2006  e  s.m.i.,  le  autorizzazioni
all'immissione in commercio dei medicinali non  commercializzati  per
tre anni consecutivi decadono 
 
                             Determina:  
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  medicinali  di  cui  all'elenco   allegato   alla   presente
determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno  di
essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della  direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni.