Estratto determina FV n. 132/2016 del 4 luglio 2016 
 
    L'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del  medicinale:
OLPREZIDE, 
    Confezioni: 
    037109 232 «40  mg/12,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  14
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 244 «40  mg/12,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  28
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 257 «40  mg/12,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  30
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 269 «40  mg/12,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  56
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 271 «40  mg/12,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  84
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 283 «40  mg/12,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  90
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 295 «40  mg/12,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  98
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 307 «40 mg/12,5 mg compresse  rivestite  con  film»  10x28
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 319 «40 mg/12,5 mg compresse  rivestite  con  film»  10x30
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 321 «40 mg/12,5 mg  compresse  rivestite  con  film»  10x1
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 333 «40 mg/12,5 mg  compresse  rivestite  con  film»  50x1
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 345 «40 mg/12,5 mg compresse  rivestite  con  film»  500x1
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109  358  «40  mg/25  mg  compresse  rivestite  con  film»  14
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109  360  «40  mg/25  mg  compresse  rivestite  con  film»  28
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109  372  «40  mg/25  mg  compresse  rivestite  con  film»  30
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109  384  «40  mg/25  mg  compresse  rivestite  con  film»  56
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109  396  «40  mg/25  mg  compresse  rivestite  con  film»  84
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109  408  «40  mg/25  mg  compresse  rivestite  con  film»  90
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109  410  «40  mg/25  mg  compresse  rivestite  con  film»  98
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 422 «40 mg/25  mg  compresse  rivestite  con  film»  10x28
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 434 «40 mg/25  mg  compresse  rivestite  con  film»  10x30
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 446 «40  mg/25  mg  compresse  rivestite  con  film»  10x1
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 459 «40  mg/25  mg  compresse  rivestite  con  film»  50x1
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    037109 461 «40 mg/25  mg  compresse  rivestite  con  film»  500x1
compresse in blister PA/AL/PVC/AL 
    Titolare AIC: Menarini International Operations Luxembourg S.A. 
    Procedura mutuo riconoscimento DE/H/0525/003-004/R/001 
    con scadenza il 20  gennaio  2015  e'  rinnovata,  con  validita'
illimitata,  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   previa
modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio
illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  determinazione,  i  requisiti  di
qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto delle caratteristiche del prodotto  mentre  per  il  foglio
illustrativo ed etichettatura  entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto. 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di  cui  all'art.  2,
comma  2,  della  suddetta  determinazione,  che  non  riportino   le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in  etichetta.  I
farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato
agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente determinazione. Il titolare AIC rende  accessibile  al
farmacista  il  foglio  illustrativo  aggiornato  entro  il  medesimo
termine. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  Societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.