IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare, l'art. 58,  che
prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana  presso  l'Agenzia
per le erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  alimentato  da  risorse
pubbliche e private; 
  Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del  quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che  identifica  le  tipologie   di   prodotto,   le   organizzazioni
caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto il decreto 17 dicembre  2012  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la
cooperazione internazionale  e  l'integrazione,  recante  «Indirizzi,
modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni
caritatevoli destinatarie delle  derrate  alimentari  da  distribuire
agli  indigenti  come  i  soggetti  (singoli,  enti  caritatevoli   o
raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all'albo
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in   agricoltura   -   AGEA,   per
l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio  del  22
ottobre 2007; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione
e nomina del Ministro  per  la  cooperazione  internazionale  di  cui
all'art. 58, comma 2, del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  che  il
Ministro concertante, ai fini del presente decreto,  e'  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre  2012,  che  dispone,
tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri
provvedimenti, sulla base di atti di  indirizzo  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dando  priorita'  dopo
l'acquisto di derrate  alimentari,  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  alla
copertura  dei  costi  per  i  servizi  di  trasporto,  stoccaggio  e
trasformazione delle derrate alimentari e, quindi,  al  rimborso  dei
costi  dei  servizi  logistici  ed  amministrativi   prestati   dalle
organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione  e
la gestione amministrativa del processo  distributivo  delle  derrate
alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in  tema  di
operazioni esenti IVA; 
  Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le  organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Visto l'art. 1, comma 399, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), recante «Disposizioni per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'
2016)», che ha rifinanziato  il  fondo  per  la  distribuzione  delle
derrate alimentari alle persone indigenti, per  l'anno  2016,  di  un
importo pari a 2.000.000,00 di euro; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012,  e'  istituito  il  «Tavolo
permanente  di  coordinamento»   cui   compete,   tra   l'altro,   la
formulazione di pareri e proposte relativi alla gestione del fondo  e
delle erogazioni liberali di derrate alimentari; 
  Considerato che la situazione eccedentaria di offerta di latte  che
si riscontra nei mercati nazionale e  Unionale  sta  generando  delle
mancate consegne di latte che si traducono in sprechi alimentari; 
  Considerato che tra gli obiettivi del fondo  per  il  finanziamento
dei programmi nazionali di distribuzione di derrate  alimentari  alle
persone indigenti vi e' quello di attivare politiche e  sostegni  per
la riduzione degli sprechi e il recupero delle derrate alimentari; 
  Considerato  che  il  latte  alimentare   facilmente   conservabile
rappresenta un alimento interessante ai  fini  degli  aiuti  ai  piu'
bisognosi per l'elevato valore nutrizionale, la facilita' di  uso,  i
costi contenuti e la possibilita' di somministrarlo in tutte le fasce
di eta'; 
  Considerato  che  nella  seduta  del  26  aprile  2016,  il  Tavolo
permanente di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto 17 dicembre
2012, ha espresso il parere favorevole all'unanimita' in ordine  alla
proposta  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, di arginare «lo spreco» di  latte  mediante  l'acquisto  a
favore degli indigenti di latte crudo da  trasformare  in  latte  UHT
attraverso l'utilizzo delle risorse previste per il  fondo  nazionale
di cui all'art. 58 del decreto-legge  del  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Programma annuale 
 
  1. E' adottato il programma annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle  persone  indigenti  per  l'anno  2016,  per  la  cui
attuazione sono  utilizzate  le  disponibilita'  del  «Fondo  per  il
finanziamento dei programmi nazionali  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti», di cui al comma 1  dell'art.  58,
del  decreto-legge  del  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito   con
modificazione dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  istituito  presso
AGEA Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura,  conformemente  alle
modalita' previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
  2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma  annuale  sono
riportate  nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. AGEA provvede  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'acquisizione di latte crudo da sottoporre a trattamento UHT, per la
fornitura e la successiva consegna alle  organizzazioni  caritatevoli
definite dall'art. 1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012. 
  Gli operatori che partecipano alla gara sono tenuti  ad  acquistare
il latte crudo bovino presso i produttori e sottoporlo a  trattamento
UHT  entro  36  ore  dalla   mungitura.   Tale   latte,   sino   alla
trasformazione in latte UHT,  non  potra'  subire  alcun  trattamento
termico. 
  Per ciascun lotto oggetto del bando di gara, il 5% del quantitativo
di  latte  crudo  acquistato  dovra'  provenire  da  allevatori   che
forniscano prova documentale  del  mancato  rinnovo,  nel  2016,  del
contratto con gli acquirenti stipulato nel 2015  ovvero  che  abbiano
ricevuto, nel corso del 2016 disdetta per cause non  imputabili  agli
allevatori medesimi. 
  4. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi prestati dalle  Organizzazioni  caritatevoli,  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre  2012,  sono
ammissibili nel limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate
alimentari e, comunque, in valore  non  dovranno  superare  75.000,00
euro  per  singola  aggiudicazione  della  fornitura   del   prodotto
alimentare.