IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale 21 luglio 2011 recante «Linee guida
per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP,
previsto  dall'art.  5  del  decreto  16   dicembre   2010,   recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini»; 
  Visto il decreto dipartimentale 6 novembre 2012  recante  «Modifica
del  decreto  21  dicembre  2010,  recante  la   procedura   per   il
riconoscimento degli agenti vigilatori dei Consorzi di tutela di  cui
alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61»»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante «Procedura  a
livello nazionale per la presentazione e  l'esame  delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61»; 
  Vista l'istanza presentata dal  Consorzio  di  tutela  Grottino  di
Roccanova, con sede legale  in  Sant'Arcangelo  (PZ),  c/o  complesso
monumentale di Santa Maria di Orsoleo in contrada Orsoleo, intesa  ad
ottenere il riconoscimento  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui
al comma 1 e 4 del citato art. 17 per la DOP «Grottino di Roccanova»; 
  Considerato  che  la  DOP  «Grottino   di   Roccanova»   e'   stata
riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n.  164/1992  e
del decreto legislativo n.  61/2010  e,  pertanto,  e'  denominazione
protetta ai sensi  dell'art.  107  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto  del  Consorzio  di  tutela
Grottino di Roccanova alle prescrizioni  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Considerato che il Consorzio di tutela  Grottino  di  Roccanova  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e  4  del  decreto
legislativo n. 61/2010 per  la  DOP  «Grottino  di  Roccanova».  Tale
verifica e' stata eseguita sulla base delle  attestazioni  rilasciate
dall'organismo di  controllo,  la  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di Potenza, con nota  prot.  n.  0007806/U
del 21 giugno 2016, autorizzato a svolgere l'attivita'  di  controllo
sulla DOP «Grottino di Roccanova»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio di tutela Grottino di Roccanova,  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 1  del  decreto  legislativo  n.  61/2010  ed  al  conferimento
dell'incarico  a  svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n.
61/2010 per la DOP «Grottino di Roccanova»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio di tutela Grottino di Roccanova e' riconosciuto  ai
sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8  aprile  2010,
n. 61 ed e' incaricato a svolgere le funzioni previste dal comma 1  e
dal comma 4 del citato art. 17 del  decreto  legislativo  n.  61/2010
sulla  DOC  «Grottino  di  Roccanova».  Tale  denominazione   risulta
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette dei vini di  cui  all'art.  104  del
regolamento (UE) n. 1308/2013.