Oggetto e finalita' delle Linee Guida. 
    Come noto, la legge  di  stabilita'  2016  ha  incluso  anche  le
imprese che esercitano attivita' sanitarie  per  conto  del  Servizio
sanitario  nazionale,  in  base  agli  accordi  contrattuali  di  cui
all'art. 8-quinquies del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
502, tra quelle soggette all'applicazione delle misure  di  gestione,
sostegno e monitoraggio introdotte dall'art. 32 del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90. 
    Al fine di una puntuale attuazione  delle  modifiche  legislative
sopra richiamate, si e' ritenuto opportuno, d'intesa con il  Ministro
della salute, diramare nuove Linee Guida  volte,  in  particolare,  a
disciplinare,   entro   la   cornice   definita   dal    legislatore,
l'individuazione degli amministratori straordinari e degli esperti  e
la determinazione dei relativi compensi. 
1. Il quadro normativo di riferimento. 
    L'art. 1, comma 704, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  (legge
di stabilita' 2016) ha modificato  l'art.  32  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90,  che  detta  misure  straordinarie  di  gestione,
sostegno e  monitoraggio  delle  imprese  coinvolte  in  procedimenti
penali per  fatti  corruttivi  ovvero  destinatarie  di  informazioni
antimafia interdittive. 
    In particolare, la legge di stabilita' 2016 ha  previsto  che  le
misure straordinarie  di  prevenzione  della  corruzione  di  cui  al
richiamato art. 32 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  siano
applicate anche alle imprese che esercitano attivita'  sanitaria  per
conto  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  base   agli   accordi
contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502. 
    Pure in tale ipotesi, quindi, ove l'autorita' giudiziaria proceda
per i delitti di cui all'art.  32,  comma  1,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale
e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi  criminali,  il
Presidente dell'ANAC ne informa il Procuratore della Repubblica e, in
presenza di fatti gravi e accertati - anche a seguito di  denunce  di
illeciti da parte  di  pubblici  dipendenti  -  propone  al  Prefetto
competente,  in  relazione  al  luogo  in  cui  ha  sede   l'impresa,
alternativamente: 
    di ordinare il rinnovamento degli  organi  sociali,  mediante  la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa  non  si  adegui
nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e  temporanea
gestione  dell'impresa,  limitatamente   alla   completa   esecuzione
dell'accordo contrattuale (art. 32, comma 1, lettera a); 
    di provvedere,  direttamente,  alla  straordinaria  e  temporanea
gestione  dell'impresa,  limitatamente  all'esecuzione   dell'accordo
contrattuale (art. 32, comma 1, lettera b); 
    di provvedere alla misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa
(art. 32, comma 8). 
    Il Prefetto, valutata la particolare gravita' dei  fatti  oggetto
dell'indagine, intima all'impresa  di  provvedere  al  rinnovo  degli
organi sociali sostituendo il soggetto o  i  soggetti  coinvolti  nei
presunti illeciti. 
    Ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta  giorni  ovvero
nei casi piu' gravi, il Prefetto provvede, d'intesa con  il  Ministro
della salute, alla nomina di uno o  piu'  amministratori,  in  numero
comunque non superiore a tre, in possesso di curricula che evidenzino
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza  di  gestione
sanitaria, come previsto al paragrafo 3 (art. 32,  comma  2-bis).  Il
decreto di nomina, adottato dal Prefetto, d'intesa con  il  Ministro,
stabilisce la durata della  misura  straordinaria  in  ragione  delle
esigenze funzionali al servizio oggetto dell'accordo contrattuale. 
    Analogamente si procede nei casi in  cui  sia  stata  emessa  dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista  l'urgente
necessita'   di   assicurare   il    completamento    dell'esecuzione
dell'accordo contrattuale, ovvero la  sua  prosecuzione  al  fine  di
garantire la continuita' di funzioni e servizi indifferibili  per  la
tutela di diritti fondamentali. In tal caso, le misure sono  disposte
di propria iniziativa dal Prefetto,  che  ne  informa  il  Presidente
dell'ANAC e il decreto di  nomina  dei  commissari  e'  adottato  dal
Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute (art. 32, comma 10). 
2. L'ambito di applicazione. 
    Come sopra anticipato, la legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  ha
esteso le misure straordinarie di gestione, sostegno  e  monitoraggio
delle imprese coinvolte in procedimenti penali per  fatti  corruttivi
ovvero destinatarie di informazioni antimafia  interdittive,  di  cui
all'art. 32 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  anche  agli
accordi  contrattuali  di  cui  all'art.  8-quinquies   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
    Nel fare riferimento agli accordi contrattuali  di  cui  all'art.
8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  la
novella  richiama  espressamente  la  normativa  di  riordino   della
disciplina in materia sanitaria, che costituisce il quadro  normativo
statale  di  riferimento  per  la  regolamentazione  delle  attivita'
sanitarie  e  socio-sanitarie  nell'ambito  della  programmazione  di
competenza regionale. 
    Nel rispetto  della  ripartizione  di  competenze  legislative  e
amministrative tra Stato e regioni in materia di tutela della salute,
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, scandisce,  infatti,
le  fasi  di  un  complesso  sistema  abilitativo  composto  da   una
preliminare autorizzazione per la realizzazione di  strutture  e  per
l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie e dal successivo
provvedimento di accreditamento  istituzionale,  che  riconosce  alle
strutture private gia' autorizzate lo status di potenziali  erogatori
di  prestazioni  nell'ambito  e  per  conto  del  Servizio  sanitario
nazionale. 
    All'esito di tale percorso le regioni, direttamente o  attraverso
le aziende sanitarie locali di competenza, procedono alla stipula  di
appositi «accordi contrattuali» per consentire  ai  soggetti  privati
accreditati l'erogazione di prestazioni sanitarie  e  socio-sanitarie
con imputazione, totale o parziale, dei relativi  oneri  economici  a
carico del Servizio sanitario nazionale. Detti  accordi  contrattuali
consentono, infatti, alle rispettive regioni e alle ASL di  definire,
con i soggetti privati accreditati, la tipologia e la quantita' delle
prestazioni erogabili agli utenti del Servizio  sanitario  regionale,
nonche' la relativa remunerazione a  carico  del  Servizio  sanitario
medesimo,  nell'ambito  dei  livelli   di   spesa,   determinati   in
corrispondenza delle scelte della programmazione regionale. 
    Il  richiamo  agli  «accordi  contrattuali»   di   cui   all'art.
8-quinquies   del   cennato   decreto   legislativo,   pertanto,   va
ragionevolmente inteso come riferimento ad una categoria  volutamente
generica, che attesta la volonta' del  legislatore  di  ricomprendere
qualsivoglia ipotesi convenzionale, stipulata tra  regione  e  ASL  e
strutture private, secondo le specifiche  discipline  previste  dalla
legislazione nazionale e regionale, al fine di  stabilire  il  numero
massimo  e  il  corrispondente  valore  economico  delle  prestazioni
sanitarie  e  socio-sanitarie  che  le  strutture  accreditate   sono
abilitate ad erogare per conto e  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale/regionale. 
    Tale interpretazione risponde all'esigenza di razionalizzazione e
controllo della spesa pubblica, laddove la finalita'  di  tutela  del
diritto fondamentale alla salute conferisce alle funzioni  e  servizi
di   natura   sanitaria   e   socio-sanitaria   il    carattere    di
indifferibilita' e di  urgenza,  nonche'  la  necessita'  della  loro
protrazione. 
    L'esigenza  primaria  da  tutelare  e',  infatti,   la   corretta
erogazione di prestazioni di carattere sanitario svolte  da  soggetti
privati in regime di accreditamento e  imputabili  economicamente  al
Servizio sanitario nazionale, al fine di scongiurare sprechi e  abusi
nella spesa pubblica in ambito sanitario (ad esempio, prestazioni  di
assistenza ospedaliera, specialistiche, farmaceutiche, a  carico  del
servizio sanitario). 
    Ne consegue che, le misure straordinarie  disciplinate  dall'art.
32 possono trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui l'impresa,
gia'  in  possesso  dei  titoli  abilitativi  mutuati   dal   decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  garantisca  una  determinata
quantita' di prestazioni sanitarie  ed  assistenziali  in  regime  di
convenzione con il Servizio sanitario nazionale/regionale, sia che si
operi nell'ambito degli accordi di cui al  citato  art.  8-quinquies,
sia nell'ambito dei servizi socio  sanitari  erogati  sulla  base  di
accordi contrattuali stipulati ai sensi delle normative regionali  di
riferimento. Cio' anche allorquando l'accordo contrattuale non si sia
ancora perfezionato, ma le prestazioni vengano di fatto  espletate  e
il servizio erogato. 
2.1. Condotte illecite e eventi criminali  per  l'applicazione  delle
misure straordinarie di gestione e sostegno. 
    L'art. 32, al comma 1, individua le ipotesi in cui il  Presidente
dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati - anche  a  seguito
di denunce di illeciti da parte di pubblici dipendenti -  propone  al
Prefetto  competente  l'applicazione  di  misure   straordinarie   di
gestione e sostegno all'impresa sanitaria coinvolta. 
    In particolare, il comma 1, prevede che le  misure  straordinarie
di gestione  e  sostegno  possano  applicarsi  «nell'ipotesi  in  cui
l'autorita' giudiziaria proceda per i delitti di  cui  agli  articoli
317 codice penale, 318 codice  penale,  319  codice  penale,  319-bis
codice penale, 319-ter codice penale, 319-quater codice  penale,  320
codice penale, 322 codice  penale,  322-bis  codice  penale,  346-bis
codice penale, 353 c.p. e 353-bis codice penale, ovvero, in  presenza
di rilevate situazioni anomale e comunque  sintomatiche  di  condotte
illecite o eventi criminali attribuibili [...]  ad  una  impresa  che
esercita  attivita'  sanitaria  per  conto  del  Servizio   sanitario
nazionale  in  base  agli  accordi  contrattuali  di   cui   all'art.
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». 
    La   ratio   dell'intervento   legislativo   appare    perseguire
l'obiettivo di consentire che, in presenza di gravi fatti o di  gravi
elementi sintomatici, che hanno, rispettivamente, o gia'  determinato
ricadute  penali   o   sono   comunque   suscettibili   di   palesare
significativi e gravi scostamenti rispetto agli standard di legalita'
e   correttezza,   l'esecuzione   dell'accordo    contrattuale    per
l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale
non venga oltremodo a soffrire di tale situazione. 
    Con riguardo alle circostanze  suscettibili  di  dar  luogo  alle
misure di cui all'art. 32,  comma  1,  del  citato  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, ed  alle  modalita'  procedurali  per  l'adozione
delle cennate misure, si rimanda alle indicazioni gia' dettate  dalle
Prime Linee Guida che, nella consapevolezza delle peculiarita'  delle
fattispecie e delle varieta' delle prestazioni erogate dalle  imprese
che esercitano attivita' sanitarie in base agli accordi  contrattuali
di cui al richiamato  art.  8-quinquies,  appaiono  applicabili  alle
fattispecie in argomento. 
    In via generale, ad integrazione delle indicazioni  gia'  fornite
con le precedenti linee guida, appare opportuno che, nell'ambito  del
procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti per l'adozione
di uno dei provvedimenti di cui all'art. 32, si proceda ad  acquisire
un quadro di  cognizione  il  piu'  possibile  completo,  anche,  ove
ritenuto opportuno, attraverso dirette  e  preventive  interlocuzioni
con le OO.SS. di categoria,  in  specie  quando  vengano  in  rilievo
significative ricadute occupazionali. 
3. I requisiti dei commissari. 
    L'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  al  comma  2,
prevede, in linea generale, che, in presenza dei presupposti indicati
dalla  norma  stessa,   il   Prefetto   provveda   alla   nomina   di
amministratori in  possesso  dei  requisiti  di  professionalita'  ed
onorabilita' di cui al regolamento adottato ai  sensi  dell'art.  39,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
    Riguardo  alle  ipotesi  di  imprese  che  esercitano   attivita'
sanitaria per conto del Servizio  sanitario  nazionale  -  in  virtu'
degli accordi contrattuali di cui all'art.  8-quinquies  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992 - l'art. 32, al comma 2-bis, dispone  che
gli amministratori sono nominati con decreto del  Prefetto,  d'intesa
con il Ministro della salute, e che la nomina e' conferita a soggetti
in possesso di specifica professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria. 
    In tale sede dovranno essere anche determinati i poteri  inerenti
l'incarico da conferire al commissario. 
    Relativamente ai requisiti che devono possedere  i  «commissari»,
si rende necessario, in questa  sede,  fornire  alcune  precisazioni,
allo  scopo  di  armonizzare  le  due  disposizioni  di  legge  sopra
richiamate. 
    Invero, nessun problema di carattere interpretativo si  pone  per
il possesso dei requisiti di onorabilita' da parte dei  «commissari»,
che restano quelli definiti dall'art.  3  del  decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il   Ministro   della
giustizia, 10 aprile 2013, n. 60, adottato  in  attuazione  dell'art.
39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
    Con riferimento viceversa ai requisiti  di  professionalita',  si
evidenzia  che  l'art.  32  detta  disposizioni  specifiche   per   i
commissari nominati  per  la  gestione  delle  imprese  che  svolgono
attivita' sanitaria per conto del Servizio  sanitario  nazionale.  Il
comma 2-bis del medesimo articolo, difatti, prevede che i  commissari
in parola devono essere «in  possesso  di  curricula  che  evidenzino
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza  di  gestione
sanitaria». 
    Ne consegue che, per la nomina  dei  «commissari»  delle  imprese
sanitarie, non si ritiene possibile fare riferimento ai requisiti  di
professionalita' individuati ai sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del
decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  ma  e'   necessaria
l'individuazione di ulteriori e  specifici  requisiti  professionali,
che evidenzino professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria. 
    Al riguardo, soccorre l'art. 11, comma 1, lettera p) della  legge
n. 124 del 2015, il quale ha  delegato  il  Governo  ad  adottare  un
decreto legislativo avente ad oggetto, tra l'altro, la disciplina del
conferimento degli incarichi di direttore generale degli enti e delle
aziende del Servizio sanitario nazionale. In attuazione dei  principi
di delega, e' stato predisposto uno schema di decreto che definisce i
requisiti per l'iscrizione degli  idonei  all'incarico  di  direttore
generale in un apposito elenco nazionale (dal quale la  Regione  deve
obbligatoriamente  attingere  per  il   conferimento   dei   predetti
incarichi), nonche' la procedura di selezione degli aspiranti  idonei
all'incarico, prevedendo un'apposita selezione per titoli. 
    Considerata la ratio del richiamato art. 32, nonche' le peculiari
competenze  gestionali  necessarie  nel  settore  sanitario,   appare
coerente con essi prevedere che i  commissari  di  cui  all'art.  32,
comma 2-bis, fermo restando il possesso dei prescritti  requisiti  di
onorabilita' e l'assenza di situazioni di conflitti d'interesse, sono
scelti di regola tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale  degli
idonei  all'incarico  di  direttore  generale.  La  designazione  del
commissario dal richiamato  elenco  garantisce,  infatti,  che  siano
comunque soddisfatti i requisiti richiesti dalla legislazione vigente
e  sia  nominato   un   soggetto   con   qualificate   e   comprovate
professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria. 
    Alla selezione per titoli per la formazione dell'elenco nazionale
saranno, difatti, ammessi  i  candidati,  che  non  abbiano  compiuto
sessantacinque anni di eta', e che siano in possesso di: 
    a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero  laurea  specialistica  o
magistrale; 
    b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno  quinquennale,  nel
settore sanitario  o  settennale  in  altri  settori,  con  autonomia
gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche  e
finanziarie; 
    c) attestato rilasciato all'esito  del  corso  di  formazione  in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. 
    Sara' cura del Prefetto, d'intesa con il  Ministro  della  salute
valutare l'opportunita', in specie nel caso di incarichi  collegiali,
laddove la natura dell'attivita' da porre in essere  renda  utile  il
ricorso a professionalita' che esprimano competenze diversificate, di
individuare i commissari anche al di fuori  del  predetto  elenco,  a
condizione tuttavia che questi,  oltre  ai  prescritti  requisiti  di
onorabilita',   comprovino   il   possesso   di    una    consolidata
professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria. 
    In  via  transitoria,  nelle  more  dell'istituzione  dell'elenco
nazionale, si provvedera' ad individuare i commissari tra i  soggetti
in  possesso  dei  predetti  requisiti  di  onorabilita'  e  di   una
consolidata professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria. 
4. La determinazione del compenso. 
    Le Terze Linee Guida del 19 gennaio 2016  prevedono  che  con  il
presente   atto   siano   fornite   indicazioni   per   la   corretta
determinazione del compenso dei commissari, da nominare ai sensi  del
richiamato art. 32, commi 2-bis e 10, per la gestione  delle  imprese
che esercitano attivita' sanitaria per conto del  Servizio  sanitario
nazionale. In  particolare,  con  il  presente  atto,  si  forniscono
indicazioni in merito: 
    a) alle modalita' di determinazione del compenso dei commissari; 
    b) all'applicazione delle maggiorazioni al compenso; 
    c) alle modalita' di determinazione del compenso,  qualora  siano
nominati piu' amministratori (c.d. incarichi collegiali). 
4.1. Modalita' di determinazione del compenso dei commissari. 
    Ai fini della determinazione del  compenso  dei  commissari,  nei
casi di imprese che esercitano  attivita'  sanitaria  per  conto  del
Servizio sanitario nazionale in base ai piu' volte richiamati accordi
contrattuali, si ritiene di dover fare riferimento,  preliminarmente,
al valore globale del livello massimo di finanziamento a  carico  del
Servizio sanitario nazionale (1) (c.d. tetto di spesa), indicato  nel
contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del citato decreto
legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, su cui  parametrare,  sulla
base di scaglioni decrescenti, il compenso base del commissario. 
    Il calcolo del compenso andra' rapportato ad  un  arco  temporale
annuale,  tenuto  conto  che  il  termine  di  un  anno  consente  di
predeterminare in maniera oggettiva  il  valore  di  riferimento  sul
quale, attraverso l'applicazione  di  appositi  scaglioni,  calcolare
l'importo del compenso base del commissario. 
    Cio' ha reso necessario la definizione di una distinta griglia di
scaglioni per la determinazione  del  compenso  degli  amministratori
straordinari delle imprese sanitarie rispetto a quella  definita  con
le Terze Linee Guida, con lo scopo, anche  in  questo  caso,  di  una
corretta,   proporzionata   ed   omogenea    quantificazione    delle
remunerazioni,   avendo   riguardo,   tra   l'altro,   al    contesto
particolarmente difficile e delicato - quale puo'  essere  quello  di
un'impresa interessata al suo interno da  fenomeni  corruttivi  o  da
tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso  -  in  cui  gli
stessi sono chiamati ad operare. 
    E' stata, cosi', elaborata la seguente tabella suddivisa  in  tre
colonne: 
    la prima colonna indica gli scaglioni di riferimento, individuati
in relazione al valore annuale del livello massimo  di  finanziamento
indicato nel contratto (nella tabella sono indicati 13  scaglioni  da
un minimo di euro 500.000 ad un massimo di oltre euro 500.000.000); 
    la seconda colonna riporta percentuali decrescenti, da  applicare
sulla somma eccedente lo scaglione precedente (ad  esempio,  per  gli
importi rientranti nel secondo scaglione, corrispondente ad un valore
annuale del livello massimo di finanziamento di  euro  1.000.000,  la
percentuale da applicarsi e' pari al  2%  fino  all'importo  di  euro
500.000 e pari a 0,6% per l'importo  da  euro  500.001  fino  a  euro
1.000.000); 
    la terza colonna indica il «compenso base» ottenuto applicando la
percentuale indicata nella seconda  colonna  al  valore  annuale  del
livello  massimo  di  finanziamento  indicato  nel  contratto  (prima
colonna). 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Come per gli altri incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 32 del
decreto-legge n. 90/2014, si e' ritenuto  imprescindibile  delimitare
il compenso all'interno di un «range», tra  un  limite  minimo  e  un
limite massimo, adeguato alla complessita'  degli  incarichi  e  alla
natura delle prestazioni professionali richieste. 
    Sono stati cosi' stabiliti un tetto minimo di 10 mila euro  e  un
tetto massimo di 120 mila euro lordi annui. Vale a dire che,  qualora
l'applicazione degli scaglioni percentuali dovesse portare  a  valori
del compenso base piu' bassi del primo o piu' alti del secondo,  tali
importi verrebbero ricondotti a dette soglie. 
4.2. Rimborso delle spese. 
    All'importo del compenso,  quantificato  secondo  le  indicazioni
sopra riportate, andra' sommato il rimborso forfettario  delle  spese
generali, da determinarsi in misura pari ad una percentuale variabile
fino al 10% del compenso base. 
    Al riguardo, ai fini della graduazione dell'importo del  rimborso
forfettario delle spese generali si terra' conto degli  oneri,  anche
di natura non economica, sostenuti dai  commissari  per  l'esecuzione
dell'incarico. All'importo cosi' determinato andra', infine, aggiunto
anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,
incluse le spese di viaggio e  di  soggiorno  ed  i  compensi  per  i
coadiutori eventualmente nominati dai commissari. 
    Relativamente al rimborso delle spese di viaggio e di  soggiorno,
si ritiene opportuno prendere quale valore di riferimento ai fini del
rimborso quello individuato dalla normativa vigente per  le  missioni
effettuate in Italia dal personale dirigente in  servizio  presso  le
Amministrazioni dello Stato. 
4.3. Applicazione delle maggiorazioni al compenso. 
    In linea con quanto stabilito dalle  Terze  Linee  Guida  del  19
gennaio 2016, al compenso base, come sopra determinato,  puo'  essere
applicata una maggiorazione  percentuale  non  superiore  al  50%  in
relazione  alla   gravosita'   dell'incarico,   ferma   restando   la
possibilita', in casi di eccezionale complessita' dell'impegno, di un
aumento del compenso fino al 100%. 
    Affinche' possa essere disposto tale incremento devono  ricorrere
almeno alcuni dei seguenti presupposti: 
    la complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di gestione; 
    la  specifica  professionalita'  ed  esperienza   richieste   per
l'assunzione dell'incarico; 
    l'entita' e la durata della condotte illecite, che caratterizzano
il contesto aziendale; 
    l'elevato numero di dipendenti; 
    la molteplicita' dei luoghi di erogazione del servizio. 
    L'eventuale maggiorazione percentuale del compenso e'  stabilita,
previe intese tra il Prefetto e il Ministro  della  salute,  all'atto
della nomina del commissario. 
    In relazione alla necessita' di evitare una quantificazione delle
remunerazioni dei commissari non coerente con i principi e le  regole
che presiedono ai rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni,
si e' ritenuto di stabilire, in via analogica, una soglia massima  al
compenso, pari a euro 240.000 lordi annui, coincidente con  l'importo
massimo degli emolumenti e delle  retribuzioni  da  riconoscere,  con
oneri a carico delle finanze pubbliche, a soggetti che  intrattengono
rapporti  di  lavoro  dipendente  o   autonomo   con   le   pubbliche
amministrazioni statali di cui all'art. 23-ter del  decreto-legge  n.
201/2011. 
    Si evidenzia che, ai fini  del  rispetto  di  detta  soglia,  non
rileva  il  rimborso   delle   spese   effettivamente   sostenute   e
documentate, ne' di quelle forfettarie. 
4.4. Modalita' di determinazione del compenso, qualora siano nominati
piu' amministratori (c.d. incarichi collegiali). 
    Ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il
Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute, puo' nominare uno  o
piu' commissari, in numero comunque non superiore a tre. Nel caso  di
incarichi collegiali, la determinazione del compenso richiede  alcuni
correttivi. 
    Il compenso base, infatti, in questo caso deve  essere  calcolato
apportando alla remunerazione del  commissario,  determinata  con  le
modalita' previste dal paragrafo 4.1,  un  aumento  fino  al  70%,  e
dividendo il risultato per il numero  dei  commissari.  Sul  compenso
base, cosi' definito,  potranno  essere  calcolate  le  maggiorazioni
facendo riferimento ai criteri e alle modalita' previste nel caso  di
incarico conferito ad un solo commissario. 
    Relativamente al tema delle maggiorazioni  occorre  far  rilevare
che, ove le ragioni che inducano a prevedere il riconoscimento di  un
aumento  del  compenso  siano  riferibili  non  alla  totalita'   dei
commissari, ma a uno solo o a due membri del  collegio,  l'incremento
dovra' essere operato solo nei riguardi di questi. 
5. Determinazione dei compensi degli esperti. 
    Com'e' noto, nelle ipotesi di una minore compromissione che abbia
ad oggetto figure apicali, ma diverse  dal  titolare  del  potere  di
amministrazione in  senso  tecnico,  il  Prefetto,  d'intesa  con  il
Ministro della salute, puo' reputare sufficiente l'inserimento  nella
struttura sanitaria di un «presidio», composto di esperti  in  numero
non superiore a tre, allo scopo di ricondurne la gestione  su  binari
di legalita' e  trasparenza  (art.  32,  comma  8,  decreto-legge  n.
90/2014, c.d. tutorship). 
    Gli esperti sono scelti tra soggetti in  possesso  dei  requisiti
individuati al paragrafo 3 per gli amministratori,  ovvero  requisiti
di onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  e  requisiti
di professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria. 
    L'obiettivo perseguito dalla misura e' favorire una revisione del
modello di «governance» della societa'.  La  natura  giuridica  della
misura di sostegno - volta ad affiancare l'organo di  amministrazione
delle societa', ma non a sostituirlo - comporta evidenti limiti  alla
sua  applicabilita'  laddove  l'impresa  sia   stata   raggiunta   da
un'informazione antimafia di tenore interdittivo. 
    Cio' posto, si osserva che l'art. 32, comma 9, del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, prevede che agli esperti  spetti  un  compenso
«non superiore al cinquanta per cento  di  quello  liquidabile  sulla
base delle tabelle di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo  4
febbraio 2010, n. 14». 
    In questo contesto, in linea con  quanto  stabilito  dalle  Terze
Linee Guida del 19  gennaio  2016,  si  ritiene  che,  nonostante  la
diversa estensione del perimetro di azione degli esperti  rispetto  a
quello dei commissari nominati dal Prefetto, potra' farsi riferimento
per la determinazione dell'onorario da riconoscere agli esperti  alle
tabelle e alle modalita' di calcolo sopra descritte (computando anche
le eventuali maggiorazioni), riducendo l'importo cosi' ottenuto a una
percentuale non superiore al 50%. 
    Ai fini dell'individuazione della soglia percentuale  massima  da
applicare al compenso  degli  esperti,  si  dovra'  tener  conto,  in
particolare, della complessita' dell'incarico e  dell'elevato  numero
di dipendenti. 
6. Incarichi e determinazione dei compensi dei coadiutori. 
    Gli  incarichi  dei  coadiutori  dovranno  essere  conferiti  dal
commissario, previa autorizzazione rilasciata dal  Prefetto,  che  ne
informa il Ministro della salute, per un periodo non superiore a  sei
mesi, prorogabile generalmente per non piu' di una volta (e  comunque
per un periodo non superiore alla durata dell'accordo contrattuale di
cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502), qualora permangano le ragioni che  ne  abbiano  determinato  la
nomina. 
    La nomina dei coadiutori ha carattere eventuale  ed  eccezionale,
tenuto conto che la possibilita', prevista dalla legge,  di  nominare
fino a  tre  commissari,  consente  in  linea  di  massima  di  poter
assorbire compiutamente le  competenze  professionali  richieste  per
assicurare il completamento dell'esecuzione contrattuale. 
    La possibilita' di  fare  ricorso  ai  coadiutori  da  parte  del
commissario sara' quindi ammessa ogni qualvolta emerga -  sulla  base
di oggettive circostanze, in considerazione,  ad  esempio,  dell'alto
livello di specializzazione  richiesto,  ovvero  di  dimostrate,  non
altrimenti superabili  esigenze  -  la  necessita'  che  l'opera  del
commissario sia affiancata da quella di uno o piu'  collaboratori  di
comprovata professionalita' in relazione alla  natura  del  contratto
per il quale e' stato conferito l'incarico. 
    Il compenso da riconoscere al coadiutore non potra'  superare  il
10% di quello stabilito per il commissario e dovra'  essere  comunque
rapportato  all'effettivo  periodo  di   durata   dell'incarico   del
coadiutore medesimo. 
    Ai fini della quantificazione del compenso,  nel  rispetto  della
soglia sopra indicata, si dovra' tenere  conto  dei  criteri  che  il
paragrafo 4.3 individua ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni
sull'onorario del commissario. 
7. Modalita' di liquidazione dei compensi. 
    Resta fermo che, ai  sensi  dell'art.  32,  comma  6,  gli  oneri
relativi ai compensi spettanti ai commissari, quantificati secondo  i
criteri  evidenziati  nei  paragrafi  precedenti,   sono   a   carico
dell'impresa commissariata. 
    Il commissario potra' procedere alla liquidazione  degli  acconti
sul compenso allo stesso spettante, con cadenza non inferiore  a  tre
mesi. Con la stessa scansione temporale potranno  essere  autorizzate
anche  le  liquidazioni  delle  spese  generali  e  degli  emolumenti
spettanti ai coadiutori. 
    Al fine di procedere alla  liquidazione  del  saldo  del  proprio
compenso, e comunque  con  cadenza  almeno  annuale,  il  commissario
dovra'  presentare  al  Prefetto  e  al  Ministro  della  salute  una
relazione  conclusiva  sull'intera  attivita'  svolta,  corredata  da
documentazione attestante la regolare esecuzione della stessa,  nella
quale dovra' essere dato  atto  del  raggiungimento  degli  obiettivi
perseguiti. Il medesimo iter procedurale dovra' essere seguito per la
liquidazione dei compensi spettanti ai coadiutori. 
    Resta inteso che tali compensi saranno soggetti, sotto il profilo
fiscale e contributivo, al regime previsto  dalla  normativa  vigente
relativamente alle figure professionali nominate. 
8. Norma transitoria. 
    Le  presenti  linee  guida  si  applicano  ai  provvedimenti   di
commissariamento e/o di nomina di commissari,  esperti  o  coadiutori
adottati successivamente alla data  della  loro  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale e a quelli, adottati prima di  tale  data,  per  i
quali non sia stato quantificato il compenso. 
 
      Roma, 4 agosto 2016 
 
                         Il presidente ANAC 
                               Cantone 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 

(1) Cfr. Articolo  8-quinquies,  comma  2,  lettera  b)  del  decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.