IL CAPO DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee ed internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995,  n.  194,  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza di rinnovo presentata in data 11 gennaio  2016  dal
centro «SGS Italia S.p.a.», con sede legale in via Caldera  n.  21  -
20153 Milano; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 29-30  giugno
2016 presso il centro «SGS Italia S.p.a.»; 
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014,  n.  1622,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013»; 
  Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la  quale  sono
state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di
seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale,  nelle
more del perfezionamento dell'incarico al nuovo Direttore generale; 
  Considerato che il suddetto centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla  normativa  vigente,  a  far  data  dal'11
gennaio 2016, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il centro «SGS Italia S.p.a.» con sede legale in via Caldera  n.
21 - 20153 Milano, e' riconosciuto idoneo a  proseguire  nelle  prove
ufficiali di campo con prodotti fitosanitari  volte  ad  ottenere  le
seguenti informazioni: 
  efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto
6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  dati sulla comparsa o eventuale  sviluppo  di  resistenza  (di  cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o   qualitativa   (di   cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  fitotossicita' nei  confronti  delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
  osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di
cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  selettivita' nei confronti di organismi utili; 
  individuazione dei prodotti  di  degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  valutazione del comportamento dei residui delle sostanze  attive  e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive
(di cui  all'allegato  II,  punto  6.3  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
  prove relative  agli  effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita'  dei  residui  (di
cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  prove  di  campo  ambientale  ed  eco  tossicologiche   atte   alla
valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle  sostanze
attive e dei suoi metaboliti (di cui all'allegato II, parte A,  punti
7.1, 7.2 e 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti  per
l'uomo o per gli animali (di cui  all'allegato  III,  punto  8.1  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
  prove relative  agli  effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  valutazione dei dati sui residui  nelle  colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
  individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta  o
post-raccolta  (di  cui  all'allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
  prove su destino e comportamento ambientale  (di  cui  all'allegato
III, punti 9.1, 9.2 e 9.3  del  decreto  legislativo  n.  194/1995  e
successive modifiche); 
  studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non
bersaglio (di cui all'allegato III, punti  10.3,  10.4,  10.5,  10.6,
10.7 del decreto legislativo n. 194/1995). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti
settori di attivita': 
  aree acquatiche; 
  aree non agricole; 
  colture arboree; 
  colture erbacee; 
  colture forestali; 
  colture medicinali ed aromatiche; 
  colture ornamentali; 
  colture orticole; 
  colture tropicali; 
  concia sementi; 
  conservazione post-raccolta; 
  diserbo; 
  entomologia; 
  microbiologia agraria; 
  nematologia; 
  patologia vegetale; 
  zoologia agraria; 
  vertebrati dannosi; 
  reflui civili e zotecnici.