Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di
produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato
di Castelfranco» registrata con regolamento  (UE)  n.  1263/96  della
Commissione del 1° luglio 1996. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal consorzio  di
tutela  «Radicchio  Rosso  di  Treviso  e  Radicchio   Variegato   di
Castelfranco», con sede in piazza Indipendenza n. 2 - 31055 -  Quinto
di Treviso (Treviso), e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto
legittimato a presentare l'istanza di modifica  del  disciplinare  di
produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999. 
    Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito inoltre il parere della Regione Veneto circa  la  richiesta
di modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del
disciplinare di  produzione  della  I.G.P.  «Radicchio  Variegato  di
Castelfranco» cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e   forestali   Dipartimento   delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della
pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via  XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma, entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.