IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19  febbraio  2016
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni dal 30 settembre al  10  ottobre  2015  hanno  colpito  il
territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 360 del 14 luglio 2016 recante: «Interventi urgenti di  protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che  nei
giorni  dal  30  settembre  al  10  ottobre  2015  hanno  colpito  il
territorio   delle   province   di   Olbia-Tempio,   di    Nuoro    e
dell'Ogliastra.»; 
  Vista la nota del 12  luglio  2016  del  presidente  della  Regione
autonoma della Sardegna; 
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera c),  della  legge
n.  225/1992,  con  cui  e'  stabilito  che  per  l'attuazione  delle
iniziative per  la  riduzione  del  rischio  residuo,  da  effettuare
durante lo stato d'emergenza, si puo' provvedere  mediante  ordinanze
in deroga ad ogni disposizione vigente, entro i limiti delle  risorse
finanziarie disponibili comunque  finalizzate  prioritariamente  alla
tutela della pubblica e privata incolumita'; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa  utile
volta a consentire, alla predetta Amministrazione, di  potenziare  il
sistema  regionale  di  protezione  civile  avvalendosi  di   risorse
finanziarie gia' disponibili nel bilancio regionale; 
  Ritenuto, quindi, che le esigenze prospettate dalla  regione  siano
meritevoli di accoglimento; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Interventi di riduzione del rischio residuo 
 
  1.   Nell'ambito   della   realizzazione   di   interventi,   anche
strutturali, per la riduzione del  rischio  residuo   in  connessione
all'evento di cui alla delibera del Consiglio  dei  ministri  del  19
febbraio 2016 e per l'adozione di tutte le iniziative  necessarie  al
superamento delle  criticita'  evidenziate  nella  realizzazione  del
sistema di protezione civile della Regione autonoma  della  Sardegna,
tra cui  il  completamento  della  rete  idrotermopluviometrica,  gli
interventi di manutenzione straordinaria  sulla  stessa  rete  e  sul
radar meteorologico di  Monte  Rasu,  l'integrazione  e  sviluppo  di
sistemi  di  prevenzione  multirischio,  l'allestimento  della   sala
operativa unificata SORI  e  del  centro  funzionale  decentrato,  la
realizzazione di una piattaforma informatica unitaria, il commissario
delegato di cui all'art. 1, comma  1,  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione  civile  n.  360  del  14  luglio  2016
provvede,  con  i  poteri  e  le  deroghe  previste  nella   predetta
ordinanza, alla  piu'  rapida  conclusione  e  stipula  di  specifici
accordi  di  programma  con  i  soggetti  ordinariamente  competenti,
corredati dai relativi cronoprogrammi delle  attivita'  da  porre  in
essere per la realizzazione degli interventi con l'indicazione  della
copertura finanziaria, nonche' all'adozione di protocolli,  procedure
e linee guida per l'attuazione delle finalita' previste dal  presente
articolo, comprese le azioni di monitoraggio  da  condurre  anche  in
regime ordinario.  
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1,  si  provvede  nel  limite  di
euro   2.535.000,00   a  valere:  sulla  UPB  S04.03.005  -  capitolo
SC04.5068 per euro 100.000,00  e  sulla  UPB  S04.03.006  -  capitolo
SC04.5072 per euro 1.635.000,00 del bilancio di previsione 2016 della
Regione autonoma della Sardegna, e sulla UPB  S04.02.202  -  capitolo
SC04.0010 per euro 800.000,00 del bilancio di previsione 2016 di ARPA
Sardegna. 
  3. La  Regione  autonoma  della  Sardegna  ed  ARPA  Sardegna  sono
autorizzate a  trasferire  le  predette  risorse  sulla  contabilita'
speciale di cui al comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 360/2016. 
  4. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 agosto 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio