IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,n.  326  ,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a  norma  del  comma
13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute"  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante "Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel Supplemento ordinario nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale - n. 227, del  29  settembre  2006
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
  Visto il decreto con il quale la societa' Actavis Group PTC EHF  e'
stata  autorizzata  all'immissione  in   commercio   del   medicinale
«Armisarte»; 
  Vista la determinazione n. 438/2016 del 21 marzo  2016,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile
2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art.
12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano
approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Actavis  Group  PTC  EHF  ha
chiesto  la  classificazione  delle  confezioni  codice   A.I.C.   n.
044703015/E, 044703027/E, 044703039/E; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
nella seduta del 5 aprile 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  27
aprile 2016; 
  Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016  del  Consiglio  di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    Mesotelioma pleurico maligno. 
  Pemetrexed  in  associazione  con  cisplatino   e'   indicato   nel
trattamento  chemioterapico   di   pazienti   non   pretrattati   con
mesotelioma pleurico maligno non resecabile. Carcinoma polmonare  non
a piccole  cellule  Pemetrexed  in  associazione  con  cisplatino  e'
indicato come prima linea di trattamento di  pazienti  con  carcinoma
polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico  ad
eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose. 
  Pemetrexed e' indicato  come  monoterapia  per  il  trattamento  di
mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente
avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza  di
cellule squamose in  pazienti  la  cui  malattia  non  ha  progredito
immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di
platino. 
  Pemetrexed e' indicato in monoterapia nel  trattamento  di  seconda
linea di pazienti con  carcinoma  polmonare  non  a  piccole  cellule
localmente avanzato  o  metastatico  ad  eccezione  dell'istologia  a
predominanza di cellule squamose. 
  Il  medicinale  ARMISARTE  nelle  confezioni  sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
    Confezioni e numeri A.I.C.: 
      «25 mg/ml - concentrato per  soluzione  per  infusione»  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml  -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
044703015/E  (in  base  10)  1BN797  (in  base  32)   -   Classe   di
rimborsabilita': «H» - Prezzo ex factory (IVA esclusa):  €  182,94  -
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 301,92; 
      «25 mg/ml - concentrato per  soluzione  per  infusione»  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
044703027/E  (in  base  10)  1BN79M  (in  base  32)   -   Classe   di
rimborsabilita': «H» - Prezzo ex factory (IVA esclusa):  €  914,69  -
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1509,60; 
      «25 mg/ml - concentrato per  soluzione  per  infusione»  -  uso
endovenoso - flaconcino (Vetro) 40 ml -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
044703039/E  (in  base  10)  1BN79Z  (in  base  32)   -   Classe   di
rimborsabilita': «H» - Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.829,40  -
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.019,24. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  Sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Armisarte» e' classificato, ai sensi dell'art. 12,  comma
5, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe «C» (nn). 
  Le confezioni di cui all'art. 1,  che  non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe «C» (nn).