IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il Consiglio dei ministri; Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana»; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2016 e' determinato in 4.000 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi: Cavaliere di Gran Croce: n. 20; Grande Ufficiale: n. 80; Commendatore: n. 400; Ufficiale: n. 500; Cavaliere: n. 3000. La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto e' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.