IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.  341,  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e,   in
particolare, l'art. 16, comma 5; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di  apprendimento  in  ambito  scolastico»  e,  in
particolare, l'art. 5, comma 4; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante «Linee guida  disturbi
specifici dell'apprendimento»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi  ai  corsi  universitari»  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a),
e 4, commi 1 e 1-bis; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive  modificazioni
e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»   e,   in
particolare, l'art. 154, commi 4 e 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  in
materia di immigrazione»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  contenente  «Modifiche  al
Regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 7  dicembre  2006,  n.  305,  concernente  «Regolamento
recante identificazione dei dati sensibili e  giudiziari  trattati  e
delle relative operazioni effettuate  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione,  in  attuazione  degli  articoli  20  e  21  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  "Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali"»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  la  determinazione  delle  classi  di   lauree
universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007,  n.
155; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  la  determinazione  delle  classi  di   laurea
magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  luglio  2007,  n.
157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 19 febbraio 2009, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 25 maggio  2009,  n.  119,  con  il  quale  sono  state
determinate  le  classi  dei  corsi  di  laurea  per  le  professioni
sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della  ricerca   30   gennaio   2013,   n.   47,   recante   «Decreto
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e valutazione periodica»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca  20  maggio  2016,  n.  312,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione incaricata della  validazione  dei  quesiti
per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso  programmato
nazionale per l'anno accademico 2016/2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  20  giugno  2016,  n.  487,  con  il  quale  e'  stato
costituito il Tavolo di lavoro per  la  proposta  di  definizione,  a
livello nazionale, delle modalita' e dei  contenuti  delle  prove  di
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n.  264/1999,  anche
in conformita' alle direttive dell'Unione europea; 
  Viste  le  disposizioni  interministeriali  del  22  marzo  2016  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  recanti  «Procedure  per
l'accesso degli studenti stranieri  richiedenti  visto  ai  corsi  di
formazione superiore del 2016-2017»; 
  Visto lo «Schema tipo di regolamento per il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari nel sistema universitario  in  attuazione  del
decreto legislativo n. 196/2003» adottato dalla  CRUI  previo  parere
del Garante per la protezione dei dati personali in data 17  novembre
2005; 
  Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra  la  Scuola  Superiore
Sant'Anna  di  Pisa,  l'Accademia  Navale  di  Livorno,   l'Accademia
Militare  di  Modena,  l'Accademia  Aeronautica  di  Pozzuoli  e   le
Universita' di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli  «Federico
II» e di Pisa; 
  Vista la comunicazione SSMD REG2016  0072009  del  19  maggio  2016
nella quale il Ministero della difesa ha indicato  il  fabbisogno  di
medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze Armate; 
  Valutata  l'opportunita'  di   avvalersi   del   CINECA   Consorzio
Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso  alle
procedure di selezione, nonche' alla gestione delle graduatorie; 
  Visto il parere espresso in data 30 giugno 2016 dal Garante per  la
protezione dei dati personali; 
  Vista   la   mozione   presentata   dalla   Conferenza    Nazionale
Universitaria Delegati per la Disabilita' (CNUDD) del 16 maggio 2016; 
  Considerato che, recependo le istanze espresse nel  tavolo  tecnico
di programmazione dei posti, con specifico riferimento  ai  corsi  di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria,  si  ritiene
opportuno  verificare  il  possesso  della   certificazione   europea
rilasciata dalla EAEVE «European  Association  of  Establishments  of
Veterinary Education»; 
  Ravvisata la necessita' di determinare in via provvisoria il numero
di posti disponibili per le singole Universita' per ciascun corso  di
laurea magistrale a ciclo unico al fine di consentire  la  tempestiva
adozione dei bandi da parte degli atenei; 
  Considerato che con successivi decreti sara'  stabilito  il  numero
definitivo di posti disponibili per ciascun  corso  di  laurea  e  di
laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo; 
  Ritenuto di dover assicurare il tempestivo  avvio  delle  attivita'
didattiche dei corsi di laurea e  di  laurea  magistrale  di  cui  al
presente  decreto  contestualmente  all'inizio  dell'anno  accademico
2016/2017; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  definire,  per   l'anno   accademico
2016/2017, le modalita' e i contenuti delle prove  di  ammissione  ai
corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999
innanzi citata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  Per l'anno accademico  2016/2017,  l'ammissione  dei  candidati  ai
corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2
agosto 1999, n. 264 avviene, previo accreditamento dei  corsi  stessi
ai sensi del decreto ministeriale n. 47/2013 citato  in  premessa,  a
seguito di superamento di apposita prova  disciplinata  dal  presente
decreto.