IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992,  n.  421»,  e,  in  particolare,  l'art.
6-ter; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi  ai  corsi  universitari»  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere a) e  b),
e l'art. 4, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive  modificazioni
e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  contenente  «Modifiche  al
Regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto interministeriale  19  febbraio  2009,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25  maggio  2009,  n.  119,  recante
«Determinazione delle classi dei corsi di laurea per  le  professioni
sanitarie, ai sensi del decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.
270»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 giugno 2016, n. 546 recante «Modalita'  e  contenuti
delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a
ciclo  unico  ad  accesso  programmato  nazionale   anno   accademico
2016/2017»; 
  Viste  le  disposizioni  interministeriali  del  22  marzo  2016  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  recanti  «Procedure  per
l'accesso degli studenti stranieri  richiedenti  visto  ai  corsi  di
formazione superiore del 2016-2017»; 
  Visto il contingente riservato agli  studenti  non  comunitari  non
residenti in Italia per l'anno  accademico  2016/2017  riferito  alle
predette disposizioni; 
  Vista la rilevazione relativa  al  fabbisogno  professionale  delle
professioni  sanitarie  per  l'anno  accademico  2016/2017   che   il
Ministero della salute ha effettuato ai  sensi  dell'art.  6-ter  del
decreto legislativo n. 502/1992,  trasmessa  alla  Conferenza  per  i
rapporti tra lo Stato e le regioni e le province  autonome  in  vista
dell'accordo formale; 
  Visto l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  del  9
giugno 2016, n. 105;  
  Considerata la necessita' di emanare il presente decreto al fine di
consentire la pubblicazione dei bandi di concorso  di  ammissione  ai
corsi di laurea delle professioni sanitarie da  parte  degli  atenei,
nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della legge  n.
264/1999; 
  Vista la potenziale offerta formativa cosi' come  deliberata  dagli
atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma
2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999; 
  Valutata  la  necessita'  di  contemperare  quanto  piu'  possibile
l'offerta  formativa  deliberata  dagli  atenei  con  il   fabbisogno
professionale; 
  Tenuto conto altresi' del fabbisogno professionale per le  esigenze
organiche delle forze armate per l'anno accademico 2016/2017, di  cui
alla comunicazione SSMD REG 2016 0072009 del 19 maggio 2016; 
  Viste le proposte formulate in  data  13  luglio  2016  dal  tavolo
tecnico composto dai rappresentanti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della  salute,  della
Conferenza per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome,  dell'Osservatorio  delle  professioni   sanitarie,   della
Conferenza dei presidi delle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca; 
  Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; 
  Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione  del
sistema universitario e della ricerca; 
  Ritenuto,  alla   luce   delle   risultanze   della   summenzionata
istruttoria, di accogliere integralmente l'offerta formativa definita
dalle universita' per le professioni  per  le  quali  questa  risulti
inferiore al fabbisogno professionale e di ridurre la stessa  offerta
per  le  professioni  per  le  quali  questa  risulti  superiore   al
fabbisogno   nazionale,   anche   con   riferimento   agli    sbocchi
occupazionali di ogni singola professione; 
  Ritenuto di definire la programmazione dei posti anche con riguardo
alle esigenze  delle  regioni  e  delle  province  autonome  sul  cui
territorio non sono attivati i corsi di laurea; 
  Ritenuto di determinare, per l'anno accademico 2016/2017, il numero
dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione  ai  corsi
di laurea delle professioni sanitarie e di disporre  la  ripartizione
dei posti tra le universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   1.  Per  l'anno  accademico  2016/2017,  il   numero   dei   posti
disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai  corsi  di
laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati  comunitari
e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art.  39,  comma  5,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' definito,  come  di
seguito indicato per ciascuna classe  di  afferenza  e  tipologia  di
corso, secondo la ripartizione  di  cui  alle  tabelle  allegate  che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Ai candidati non comunitari residenti all'estero sono  destinati
i posti secondo la riserva contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 citate in premessa.