IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi  ai  corsi  universitari»  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a); 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive  modificazioni
e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  contenente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  la  determinazione  delle  classi  di   laurea
magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  luglio  2007,  n.
157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 giugno 2016, n. 546, recante «Modalita' e  contenuti
delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a
ciclo  unico  ad  accesso  programmato  nazionale   anno   accademico
2016/2017»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 14 luglio 2016, n. 572, recante «Modalita' e  contenuti
della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico
in medicina in lingua inglese anno accademico 2016/2017»; 
  Viste  le  disposizioni  interministeriali  del  22  marzo  2016  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  recanti  «Procedure  per
l'accesso degli studenti stranieri  richiedenti  visto  ai  corsi  di
formazione superiore del 2016-2017»; 
  Visto il contingente riservato agli  studenti  non  comunitari  non
residenti in Italia per l'anno  accademico  2016/2017  riferito  alle
predette disposizioni; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 6-ter; 
  Vista, quindi, la rilevazione relativa al fabbisogno  professionale
per il Servizio sanitario nazionale di medici  chirurghi  per  l'anno
accademico 2016/2017 che il Ministero della salute ha  effettuato  ai
sensi del citato  art.6-ter  del  decreto  legislativo  n.  502/1992,
trasmessa alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni  e
le province autonome in vista dell'accordo formale; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
del 9 giugno 2016, rep. atti n. 105/CSR sul documento concernente  il
modello previsionale  e  la  determinazione  del  fabbisogno  per  il
Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2016/2017,  delle
professioni sanitarie e dei laureati  specialisti  delle  professioni
sanitarie; 
  Considerata la necessita' di emanare il presente decreto al fine di
consentire il perfezionamento dei bandi di concorso  da  parte  degli
Atenei, con particolare riguardo  ai  posti  disponibili  per  l'anno
accademico 2016/2017; 
  Vista la potenziale offerta formativa cosi' come  deliberata  dagli
Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma
2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999; 
  Considerato che il fabbisogno professionale definito dal  Ministero
della salute risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli
Atenei; 
  Valutata  la  necessita'  di  contemperare  quanto  piu'  possibile
l'offerta formativa degli Atenei con il fabbisogno professionale, pur
in considerazione della riduzione di quest'ultimo, tenendo conto,  al
contempo,  delle  risorse  investite   dagli   Atenei   e   dell'equa
distribuzione dei  posti  disponibili  per  le  immatricolazioni  sul
territorio nazionale; 
  Tenuto conto altresi' del fabbisogno di  medici  chirurghi  per  le
esigenze  organiche  delle  Forze  Armate   per   l'anno   accademico
2016/2017, di cui alla comunicazione SSMD REG  2016  0072009  del  19
maggio 2016; 
  Visto il parere espresso dall'Agenzia Nazionale di valutazione  del
sistema universitario e della ricerca; 
  Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; 
  Ritenuto,  alla   luce   delle   risultanze   della   summenzionata
istruttoria, di  determinare  per  l'anno  accademico  2016/2017,  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute,  il  numero  dei   posti
disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso  di  laurea
magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia; 
  Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti tra le Universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2016/2017 i posti per le  immatricolazioni
al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e  chirurgia,
destinati ai candidati  comunitari  e  non  comunitari  residenti  in
Italia, di cui all'art. 39,  comma  5,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286 sono determinati a livello nazionale in n.  9.224
e sono ripartiti fra le Universita' secondo la tabella allegata,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Ai candidati non comunitari residenti all'estero sono  destinati
n. 561 posti, secondo la riserva contenuta  nel  contingente  di  cui
alle disposizioni interministeriali adottate in data  22  marzo  2016
citate in premessa.