IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Considerato che tale fenomeno ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando un elevato numero di vittime, il ferimento di varie persone e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al soccorso ed all'assistenza alla popolazione, nonche' all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita'; Rilevato, altresi', che a causa del terremoto sussiste la necessita' di acquisire, mobilitare e rendere disponibili i beni utili a fornire il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per intensita' ed estensione, richiede di essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisite le intese delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Dispone: Art. 1 Coordinamento degli interventi 1. Per le motivazioni di cui in premessa, il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualita' di soggetti attuatori, dei presidenti delle regioni, dei prefetti e dei sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico, nonche' delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, secondo il modello operativo indicato al successivo art. 2. I presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci interessati si avvalgono delle rispettive strutture organizzative. La Struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attivita' necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamita' naturali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo attua gli interventi nell'ambito del coordinamento di cui al presente comma. 2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione: a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attivita' di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) delle attivita' da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4.