Il presente provvedimento modifica le disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (di seguito le «Disposizioni») adottate con provvedimento della Banca d'Italia del 25 agosto 2015 e che entreranno in vigore il prossimo 1° ottobre 2016. La maggior parte delle modifiche - riguardanti la decorrenza degli obblighi segnaletici e la tempistica degli stessi - sono limitate ai seguenti soggetti di cui alla lettera c) del paragrafo 2.1. delle Disposizioni: i. soggetti che collocano in Italia gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli indicati alla lettera b) del paragrafo 2.1. «Ambito di applicazione» delle Disposizioni; ii. in assenza di soggetti collocatori di cui al punto i), l'offerente, nel caso di offerta al pubblico. In particolare, con riferimento ai soggetti sopra indicati: la tempistica di cui alla lettera a) del paragrafo 3. «Contenuto e modalita' della segnalazione» e' modificata come di seguito descritto: i dati di cui alla Sezione 1 «Informazioni anagrafiche all'emissione», alla Sezione 2 «Altre informazioni anagrafiche» e alla Sezione 3 «Strumenti finanziari strutturati» dell'Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo al deposito del prospetto presso l'autorita' competente o - nel caso in cui il deposito non sia dovuto - entro il ventesimo giorno successivo alla data di regolamento o di emissione; la decorrenza degli obblighi segnaletici e' posticipata al 1° gennaio 2017; resta fermo che le informazioni relative agli strumenti finanziari collocati o offerti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 dovranno essere segnalate entro il 20 gennaio 2017; le informazioni relative all'ammontare dei rimborsi anticipati, cosi' come le informazioni trimestrali periodiche successive al trimestre di chiusura del collocamento di covered warrants, certificates, ETC e ETN, non sono dovute. Infine, con riferimento a tutti i soggetti destinatari della disciplina, si precisa che la segnalazione dell'importo collocato o sottoscritto all'estero - di cui alla sezione 4 «Informazioni di carattere quantitativo» - e' dovuta solo per gli emittenti residenti. Le Disposizioni modificate sono allegate in versione integrale al presente provvedimento, che sara' pubblicato sul sito internet www.bancaditalia.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2016 Il Vice direttore generale: Sannucci