IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
in qualita' di presidente del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio
Visto l'art. 120, comma 2, del decreto legislativo. 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico bancario - TUB), come modificato dall'art.
17-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella
legge 8 aprile 2016, n. 49, che attribuisce al CICR il potere di
stabilire modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria;
Visto l'art. 114-quinquies.3 del TUB, che prevede l'applicabilita'
agli istituti di moneta elettronica delle norme contenute nel Titolo
VI del medesimo TUB;
Visto l'art. 114-undecies del Testo Unico Bancario, che prevede
l'applicabilita' agli istituti di pagamento delle norme contenute nel
Titolo VI del medesimo TUB;
Visto l'art. 115, comma 1, del TUB, che stabilisce che le norme in
materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni
e servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I del Titolo VI
del medesimo TUB, si applicano alle attivita' svolte nel territorio
della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Visto l'art. 119, comma 1, del TUB, che attribuisce al CICR il
compito di indicare il contenuto e la modalita' delle comunicazioni
relative allo svolgimento del rapporto che, ai sensi del medesimo
comma, i soggetti di cui all'art. 115 del TUB devono fornire al
cliente nei contratti di durata;
Visto l'art. 127, comma 3, del TUB, che prevede che le
deliberazioni di competenza del CICR previste nel Titolo VI del
medesimo Testo Unico siano assunte su proposta della Banca d'Italia,
d'intesa con la Consob;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio
2012, n. 155, recante Disciplina della remunerazione degli
affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-bis del
Testo unico bancario;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;
Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 3, comma 2, del TUB;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:
- «cliente», qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto
contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le
societa' finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli
istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
i fondi di investimento alternativi, le societa' di gestione del
risparmio, le societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa
depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attivita' di
intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le
societa' aventi natura finanziaria controllanti, controllate o
sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;
- «intermediario», le banche, gli intermediari finanziari di cui
all'art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a
titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI
del TUB;
- «conto di pagamento», il conto come definito all'art. 1, comma
1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 11.