IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  direttiva  2007/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre  2007,  relativa  alla  certificazione  dei
macchinisti addetti alla guida di  locomotori  e  treni  sul  sistema
ferroviario della Comunita', recepita con il decreto  legislativo  30
dicembre 2010, n. 247; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del  1°  giugno
2016, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  per  quanto  riguarda  i  requisiti   di   conoscenza
linguistica; 
  Visto l'art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che
dispone che: «Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, non disciplinate dalla legge o da  regolamento  emanato
ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva  di  legge,
le  direttive  dell'Unione  europea  possono  essere   recepite   con
regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art.  17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto  non
normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con
competenza prevalente  nella  materia,  di  concerto  con  gli  altri
Ministri interessati. Con  le  medesime  modalita'  sono  attuate  le
successive modificazioni delle direttive europee»; 
  Considerata la natura tecnica delle  disposizioni  contenute  nella
direttiva (UE) 2016/882  che  modifica  l'allegato  VI  della  citata
direttiva 2007/59/CE, recepita con il decreto legislativo 30 dicembre
2010, n. 247; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario   modificare   il   corrispondente
allegato VII del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'allegato VII del decreto 
                legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 
 
  All'allegato VII del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.  247,
il punto 8. e' sostituito dal seguente: 
    «8. TEST LINGUISTICO 
  1.  Il   macchinista   che   deve   comunicare   con   il   gestore
dell'infrastruttura per questioni  critiche  per  la  sicurezza  deve
possedere cognizioni  linguistiche  perlomeno  in  una  delle  lingue
indicate dal gestore dell'infrastruttura interessato.  Le  cognizioni
linguistiche devono essere tali da consentirgli di comunicare in modo
attivo ed efficace in situazioni di routine, critiche e  d'emergenza.
Il macchinista deve essere in grado di utilizzare  i  messaggi  e  la
metodologia di  comunicazione  specificati  nella  STI  'Esercizio  e
gestione del traffico'. 
  2. Al fine di soddisfare i requisiti di  cui  al  paragrafo  1,  il
macchinista deve essere in grado di comprendere (ascolto e lettura) e
di comunicare (oralmente e per iscritto) conformemente al livello  B1
del quadro comune  europeo  di  riferimento  per  le  lingue  (Common
European Framework of Reference for Languages - CEFR)  stabilito  dal
Consiglio (1) 
  3. Nel caso di tratte tra le frontiere e  le  stazioni  situate  in
prossimita'   delle   frontiere   e    deputate    alle    operazioni
transfrontaliere, i  macchinisti  dei  treni  operati  da  un'impresa
ferroviaria possono essere esentati dal  gestore  dell'infrastruttura
dall'obbligo di ottemperare ai requisiti di cui  al  paragrafo  2,  a
condizione che sia applicata la seguente procedura: 
    a) l'impresa ferroviaria deve richiedere una  deroga  al  gestore
dell'infrastruttura  per  i  macchinisti  interessati.  Al  fine   di
garantire un trattamento equo e paritario dei richiedenti, il gestore
dell'infrastruttura deve applicare a tutte  le  richieste  di  deroga
presentate la medesima procedura di valutazione,  che  fa  parte  del
prospetto informativo della rete; 
    b) il gestore dell'infrastruttura concede una deroga se l'impresa
ferroviaria puo'  dimostrare  di  aver  posto  in  atto  disposizioni
sufficienti  a  garantire  la   comunicazione   tra   i   macchinisti
interessati  e  il  personale  del  gestore  dell'infrastruttura   in
situazioni di routine,  critiche  e  d'emergenza,  come  previsto  al
paragrafo 1; 
    c) le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura  devono
garantire che il personale  interessato  sia  a  conoscenza  di  tali
regole e disposizioni e che riceva una formazione adeguata tramite  i
propri sistemi di gestione della sicurezza.» 

(1) Common European Framework of Reference for  Languages:  Learning,
    Teaching, Assessment, 2001, Cambridge University  Press  (per  la
    versione inglese - ISBN  0-521-00531-0).  Disponibile  anche  sul
    sito web del Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/