IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge del 23 dicembre 1999 n. 488,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed
in particolare l'art. 27; 
  Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259 recante  il
«Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»  e  s.m.i  (di   seguito
Codice), ed in particolare l'art. 35; 
  Visto il decreto legislativo del 31 luglio  2005,  n.  177  recante
«Testo unico dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»  e
s.m.i.; 
  Vista la delibera 353/11/Cons dell'Autorita' per le garanzie  delle
comunicazioni (di seguito Autorita')  del  23  giugno  2011,  recante
«Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre
in tecnica digitale»; 
  Vista la delibera 568/13/Cons dell'Autorita' del 15  ottobre  2013,
recante «Determinazione per l'anno 2013 dei contributi per l'utilizzo
delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale»; 
  Vista la delibera 494/14/Cons dell'Autorita' del 30 settembre 2014,
recante «Criteri per la  fissazione  da  parte  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  dei  contributi  annuali  per  l'utilizzo  delle
frequenze nelle bande televisive terrestri»; 
  Vista la delibera 622/15/Cons dell'Autorita' del 5  novembre  2015,
recante «Definizione delle modalita' e  delle  condizioni  economiche
per la cessione della capacita'  trasmissiva  delle  reti  televisive
locali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.
145, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  dalla  legge  21
febbraio 2014, n. 9, come modificato dall'art. 1,  comma  147,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190»; 
  Visto il comma 172 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge  di  stabilita'  2016)  che  cosi'  recita:   «L'importo   dei
contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in  tecnica
digitale, dovuto dagli  operatori  di  rete  in  ambito  nazionale  o
locale, e' determinato, con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  da  emanare  entro  sessanta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in  modo
trasparente,  proporzionato  allo  scopo,   non   discriminatorio   e
obiettivo  sulla   base   dell'estensione   geografica   del   titolo
autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto  di
meccanismi  premianti  finalizzati   alla   cessione   di   capacita'
trasmissiva a  fini  concorrenziali  nonche'  all'uso  di  tecnologie
innovative. L'art. 3-quinquies, comma 4, del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, e' abrogato.»; 
  Visto il comma 173 della medesima legge n. 208 che  stabilisce  che
«il regime contributivo di cui al comma 172  si  applica  anche  alle
annualita'  per  le  quali  i  contributi  dovuti  non   sono   stati
determinati»; 
  Visto il successivo comma 174 che  dispone  che  «Dall'importo  dei
contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi  per  gli
operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per
l'attivita' di operatore di rete televisiva  in  tecnologia  digitale
terrestre  e  per  l'utilizzo  di  frequenze  radioelettriche  per  i
collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni,
devono derivare entrate complessive annuali  per  il  bilancio  dello
Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.»; 
  Visto il comma 175 della stessa  legge  che  stabilisce  che  «Agli
oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari  a  11
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015,  si  provvede,  per
l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia' versate, entro  il  9
dicembre  2015,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai   sensi
dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che
restano acquisite all'erario per  il  corrispondente  importo,  e,  a
decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; 
  Vista la lettera inviata dalla Commissione europea all'Autorita'  e
al Ministero dello sviluppo economico in data 18 luglio 2014  con  la
quale, in riferimento al procedimento di infrazione n. 2005/5086,  la
Commissione fornisce una  serie  di  elementi  valutativi  da  tenere
presente nell'adozione del provvedimento di fissazione dei contributi
annuali per l'utilizzo di frequenze digitali terrestri; 
  Considerato che e' necessario distinguere  il  regime  contributivo
applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti
d'uso delle frequenze, dal  regime  contributivo  di  soggetti  anche
giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi,  alla  luce
del quadro normativo vigente; 
  Considerato che durante il regime della  televisione  analogica  il
concessionario era  tenuto  all'obbligo  del  pagamento  annuale  del
canone  di  concessione   per   l'esercizio   della   radiodiffusione
televisiva,  determinato   nella   misura   dell'1%   del   fatturato
commerciale, ai sensi dell'art. 27, comma 9 della legge  23  dicembre
1999, n. 488 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2000  e  che  tale
pagamento comprendeva anche l'utilizzo dei ponti di collegamento,  ai
sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 
  Considerato che il Codice prevede agli articoli 34  e  35  che  gli
operatori di rete sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi
per la gestione del regime di autorizzazione generale (art. 34) e dei
contributi per i diritti d'uso delle frequenze (art. 35); 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  (legge  europea  2014)  che
all'art. 5 ha determinato la misura dei  diritti  amministrativi,  di
cui all'articolo art. 34 del Codice, imponendo alle imprese  titolari
di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore  di  rete  in
tecnica digitale terrestre il  pagamento  annuo,  compreso  l'anno  a
partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo
che  e'  determinato  sulla  base  della  popolazione  potenzialmente
destinataria dell'offerta nonche' l'ammontare dei  contributi  per  i
ponti di collegamento; 
  Considerato che fino all'anno 2012  -  essendo  ancora  vigente  il
regime analogico - gli operatori di rete hanno assolto all'obbligo di
contribuzione  secondo   le   modalita'   previste   dalle   delibere
dell'Autorita' n. 353/11/CONS e n. 350/12/CONS e che tale  pagamento,
per espressa previsione dello  stesse  delibere,  comprendeva  sia  i
contributi per l'uso delle frequenze  che  i  diritti  amministrativi
dovuti per il regime di autorizzazione generale; 
  Considerato che  la  delibera  494/14/Cons  dell'Autorita'  non  ha
trovato attuazione e che pertanto vi e' la necessita' di  determinare
anche per le annualita' 2014 e 2015 i contributi per l'utilizzo delle
frequenze  televisive,  in  applicazione  di   quanto   espressamente
previsto dal comma 173 della legge di stabilita' 2016; 
  Valutata la circostanza che il  nuovo  regime  che  si  delinea  in
applicazione dell'art. 5  della  legge  115  del  2015  determina  un
diverso e ulteriore introito per  l'erario  e  quindi  tale  introito
previsto  in  circa  2,8  milioni  di  euro  per  il  primo  anno  di
applicazione - secondo i calcoli forniti dalla Direzione generale per
i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e  postali  -
va  tenuto  conto  in  relazione  al  vincolo  di  ottenere   entrate
complessive annuali  per  il  bilancio  dello  Stato  in  misura  non
inferiore  a  euro  32,8  milioni,  come  indicato   dalla   suddetta
disposizione della legge di Stabilita' 2016; 
  Considerato pertanto che per  rispettare  il  suddetto  vincolo  di
finanza pubblica e' necessario ottenere  dai  contributi  determinati
dal presente decreto un introito  complessivo  annuale  di  circa  30
milioni di euro; 
  Ravvisata la necessita di individuare,  ai  sensi  del  sopracitato
comma 172, il «valore di mercato delle  frequenze»,  come  valore  di
partenza per la determinazione  dell'importo  dei  contributi  per  i
diritti d'uso delle frequenze nazionali, e che tale  valore  si  puo'
desumere in  un  importo  pari  a  €  28.099.859  come  ricavo  medio
dell'attivita' di vendita della capacita'  trasmissiva  per  ciascuna
rete (multiplex), in  rapporto  alla  capacita'  totale  disponibile,
ottenuto dagli operatori di rete nazionali relativamente al  triennio
2012-2014, secondo i dati disponibili forniti dall'Autorita'; 
  Ritenuto necessario e ragionevole, ai fini del calcolo  del  valore
di riferimento del  contributo  dovuto  per  l'utilizzo  di  ciascuna
frequenza  operante  in  ambito  nazionale,  determinare  un'aliquota
contributiva nella misura del 7%  da  applicare  al  suddetto  ricavo
medio; 
  Considerato che nelle condizioni attuali di  mercato,  anche  sulla
base delle analisi svolte dall'Autorita', il «valore di mercato delle
frequenze» risulta molto variegato a livello locale  e  che  pertanto
occorre individuare un valore teorico rappresentativo di  riferimento
specifico ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le  frequenze
operanti in ambito locale; 
  Ravvisata la necessita' di individuare, ai  sensi  del  sopracitato
comma 172, il «valore di mercato delle frequenze in  ambito  locale»,
come valore  di  partenza  per  la  determinazione  dell'importo  dei
contributi per i diritti d'uso delle frequenze; 
  Considerato e che  tale  valore  si  puo'  desumere  negli  importi
ponderati a livello regionale sulla base della popolazione  residente
dei ricavi medi dell'attivita' di vendita  a  terzi  della  capacita'
trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente  al
biennio 2013-2014, secondo i dati ponderati in base alla  popolazione
residente   nelle   regioni   appositamente   elaborati   e   forniti
dall'Autorita'; 
  Ritenuto necessario dover prendere in considerazione  i  valori  di
riferimento cosi' determinati per il calcolo del  contributo  annuale
dovuto dagli operatori di rete per  l'utilizzo  delle  frequenze  con
copertura locale, distintamente per ogni regione, secondo la seguente
tabella: 
    
 
       =======================================================
       |           Regione           |  Valore Riferimento   |
       +=============================+=======================+
       |           Abruzzo           |       19.457,0        |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |         Basilicata          |       19.435,5        |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |          Calabria           |       69.609,5        |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |          Campania           |        95.528,5       |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |       Emilia Romagna        |       128.498,0       |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |    Friuli-Venezia Giulia    |        65.100,0       |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |            Lazio            |       224.029,5       |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |           Liguria           |       53.098,0        |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |          Lombardia          |       239.944,0       |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |           Marche            |       59.067,5        |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |           Molise            |       11.155,0        |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |          Piemonte           |       153.076,5       |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |           Puglia            |       98.024,0        |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |          Sardegna           |       123.399,5       |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |           Sicilia           |       122.429,0       |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |           Toscana           |       57.201,5        |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |     Trentino-Alto Adige     |       98.514,0        |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |           Umbria            |       31.729,0        |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |        Valle d'Aosta        |       12.695,0        |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |           Veneto            |       122.099,5       |
       +-----------------------------+-----------------------+
 
  Ritenuto necessario e ragionevole,  in  quanto  proporzionato  allo
scopo, non discriminatorio e  obiettivo  sulla  base  dell'estensione
geografica   del   titolo   autorizzato,   determinare    un'aliquota
contributiva nella misura del 6% da applicare ai suddetti  valori  di
riferimento a livello locale  ai  fini  del  calcolo  del  contributo
dovuto per  l'utilizzo  di  ciascuna  frequenza  operante  in  ambito
locale; 
  Considerato che in relazione alla suddetta disposizione  del  comma
172 l'importo  dei  contributi  deve  essere  basato  sull'estensione
geografica del  titolo  autorizzato  e  che  pertanto  e'  necessario
calcolare il contributo  in  proporzione  al  numero  degli  abitanti
(secondo i  dati  dell'ultimo  censimento  ISTAT)  corrispondenti  al
bacino di servizio del diritto d'uso assegnato ai  singoli  operatori
di rete; 
  Considerato che nei casi di diritto  d'usoassegnato  con  copertura
locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non  coincidono
con quelle delle circoscrizioni amministrative,ai  fini  del  calcolo
dell'estensione geografica del  titolo  autorizzato,  e'  ragionevole
prendere in considerazione il 50% del totale degli abitanti di  tutte
le circoscrizioni amministrative interessate; 
  Ravvisata  l'esigenza  di  prevedere  un  regime  agevolato  per  i
soggetti non aventi scopo di  lucro  titolari  di  diritto  d'uso  in
ambito locale che  utilizzano  la  frequenza  esclusivamente  per  la
trasmissione  di  programmi  da  parte  di  emittenti  televisive   a
carattere comunitario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n)  del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come peraltro avveniva in
passato per l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario,
quale «emittente per la radiodiffusione televisiva in  ambito  locale
costituita  da  associazione   riconosciuta   o   non   riconosciuta,
fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro,  che  trasmette  in
tecnica  analogica  programmi  originali  autoprodotti  a   carattere
culturale,  etnico,  politico  e  religioso,  e  si  impegna:  a  non
trasmettere piu' del 5 per cento  di  pubblicita'  per  ogni  ora  di
diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il  50  per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e
le ore 21», che generalmente non corrispondeva alcun  canone  per  la
concessione della frequenza avendo un fatturato commerciale irrisorio
o pari a zero; 
  Ritenuto opportuno, essendo gli  operatori  di  rete  con  suddette
caratteristiche  gia'  tenuti  al  pagamento  annuale   dei   diritti
amministrativi in applicazione dell'art. 5 della legge 115 del  2015,
che determina un diverso e ulteriore introito per l'erario, prevedere
per tali soggetti l'esonero dal pagamento del  nuovo  contributo  per
l'uso delle frequenze, anche  in  ragione  del  numero  esiguo  delle
emittenti televisive  ex  analogiche  a  carattere  comunitario  oggi
titolari di diritti d'uso come operatori di rete; 
  Considerato che  si  rende  necessario  individuare  «i  meccanismi
premianti finalizzati alla cessione di capacita' trasmissiva  a  fini
concorrenziali» e che per tale finalita' e' ragionevole applicare una
percentuale variabile  di  sconto  sul  contributo  applicabile  agli
operatori in base alla quantita' di capacita' trasmissiva ceduta; 
  Ravvisata  l'esigenza  a  fini  concorrenziali  di  applicare  tale
meccanismo  premiante  a  favore  degli   operatori   di   rete   non
verticalmente integrati o che abbiano ceduto nell'anno precedente  al
quale si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva  a
terzi non riferibili allo stesso gruppo  imprenditoriale,  secondo  i
seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e il 50%, sconto del 20%; b)
cessione tra il 50% e il 75%, sconto del 40%; c) cessione tra il  75%
e il 100%, sconto del 60%; 
  Considerato che  si  rende  necessario  individuare  «i  meccanismi
premianti finalizzati all'uso di tecnologie  innovative»  e  che  per
tale finalita' e' ragionevole applicare una percentuale di sconto sul
contributo del 20%  per  ciascuna  rete  in  caso  di  fornitura  e/o
gestione di una rete con tecnologie innovative in modalita' DVB-T2; 
  Ravvisata l'esigenza  di  applicare  tale  meccanismo  premiante  a
favore degli operatori di  rete  che  abbiano  sviluppato  tecnologie
innovative di trasmissione in modalita' DVB-T2  in  misura  superiore
all'80 % della propria capacita' trasmissiva; 
  Considerato che a seguito del passaggio dalla tecnologia  analogica
a quella digitale, gli operatori di rete, per gli anni  2012  e  2013
hanno corrisposto i contributi di cui al citato art.  35  del  Codice
sulla base di quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della  legge  n.
488 del 1999  e  dalle  delibere  n.  353/11/Cons  e  n.  568/13/Cons
dell'Autorita'; 
  Considerato che per l'anno 2014, ai sensi del decreto  ministeriale
29 dicembre 2014, gli operatori di rete hanno versato  il  contributo
per l'uso delle frequenze, di cui al  suddetto  art.  35  del  Codice
corrispondendo un acconto pari al 40%  di  quanto  pagato  nel  2013,
fatto salvo il versamento  di  un  conguaglio,  cosi'  come  previsto
dall'art. 2 dello stesso decreto 29 dicembre 2014; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10  maggio
2016, con il quale il dott. Carlo Calenda e' stato nominato  Ministro
dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il valore di riferimento relativo
al contributo annuale dovuto per  l'utilizzo  di  una  frequenza  con
copertura nazionale nelle bande  televisive  terrestri,  desunto  dai
ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attivita'  di  vendita  della
capacita' trasmissiva da parte degli  operatori  di  rete  nazionali,
applicando l'aliquota di contribuzione del 7%,  e'  fissato  in  euro
1.966.990 per ciascuna rete (multiplex). 
  2. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito nazionale che abbiano ceduto, nell'anno precedente al
quale si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva  a
terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale  e'  scontato
secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra
il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra  il  50%  e  il
75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%. 
  3. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito nazionale e' altresi' scontato del 20%  per  ciascuna
rete in caso di fornitura e/o gestione di  una  rete  con  tecnologie
innovative in modalita' DVB-T2 in misura  superiore  all'80  %  della
propria capacita' trasmissiva. 
  4. Ciascun operatore di  rete  in  ambito  nazionale  e'  tenuto  a
corrispondere il contributo annuale  per  ciascuna  rete  (multiplex)
assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti. 
  5. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e' equiparato al  soggetto
titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una  rete  nazionale  di
diffusione televisiva un soggetto che: 
    a) eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente,
sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio  di  una  rete
nazionale di diffusione televisiva; 
    b) sia sottoposto a  controllo,  direttamente  o  indirettamente,
anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso
per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva; 
    c) sia sottoposto a controllo, anche in via  indiretta,  e  anche
congiuntamente, da parte di un soggetto che a  sua  volta  controlla,
anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare  di  diritti
d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva. 
  6. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 5,  il  controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti  diversi  dalle  societa',
nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice  civile,  e
si considera esistente anche nella  forma  dell'influenza  dominante,
salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15,
del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  e  dell'influenza
notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3.