IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in
particolare: 
    il comma 1, il quale prevede che «le Universita'  (...)  adottano
programmi  triennali  coerenti  con  le  linee  generali  d'indirizzo
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentiti la Conferenza dei  rettori  delle  universita'
italiane,  il  Consiglio  universitario  nazionale  e  il   Consiglio
nazionale degli studenti universitari (...)»; 
    il comma 2, il quale prevede che «i programmi  delle  universita'
di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e  periodicamente  monitorati  sulla
base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi  dell'(ANVUR),  sentita
la Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane  (...)  Dei
programmi delle universita' si tiene  conto  nella  ripartizione  del
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'»; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1,
comma  2,  che  il  Ministro  «da'  attuazione  all'indirizzo  e   al
coordinamento nei confronti delle Universita' (...) nel rispetto  dei
principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della  Costituzione»,  e
che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non  puo'
che  essere  effettuata  ex  post,  mediante  il  monitoraggio  e  la
valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi; 
  Visto  l'art.  2,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  27  gennaio  1998,  n.  25  (regolamento  relativo   alla
programmazione del sistema universitario), concernente  l'istituzione
di nuovi Atenei; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270  (regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei)  e,  in
particolare l'art. 9, comma 1, che prevede che  «i  corsi  di  studio
(...) sono istituiti nel rispetto (...)  delle  disposizioni  vigenti
sulla programmazione del sistema universitario»; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare  l'art.  1,
comma 9, relativo alla  chiamata  diretta  di  studiosi  stranieri  o
italiani impegnati all'estero; 
  Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del  sistema  universitario)
del  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  che  agli
articoli 10 e 13 prevede la redazione di un  documento  programmatico
triennale,  denominato  Piano  della  performance,  da  adottare   in
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione  finanziaria
e  di  bilancio  e  conferisce  all'ANVUR  le  connesse  funzioni  di
valutazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, (regolamento  concernente  la  struttura  e  il  funzionamento
dell'ANVUR) e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone  che
l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui (...) all'art. 1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare,  l'art.
1, comma 4, il quale prevede che «il Ministero,  nel  rispetto  della
liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle  universita',  indica
obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le  sue  componenti
e,  tramite  l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di  sua  competenza,
ne verifica  e  valuta  i  risultati  secondo  criteri  di  qualita',
trasparenza e promozione del merito (...)»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19  e   in
particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono  che  con  decreto
del Ministro siano adottati e rivisti ogni  triennio  gli  indicatori
per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e  delle  sedi  e
per la valutazione periodica  dell'efficienza,  della  sostenibilita'
economico-finanziaria delle  attivita'  e  dei  risultati  conseguiti
dalle  singole  universita'  nell'ambito  della  didattica  e   della
ricerca,  delle  universita'  statali  e   non   statali   legalmente
riconosciute,  ivi  comprese  le  universita'  telematiche,  proposti
dall'ANVUR,  sulla  base  «delle  linee  generali  d'indirizzo  della
programmazione delle Universita'»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare
l'art. 4, comma 5, «Programmazione triennale del personale» e  l'art.
10 «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98  e  in  particolare
l'art.  60,  concernente   la   «semplificazione   del   sistema   di
finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione  del
sistema universitario»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  28  dicembre  2015,  n.  963,
relativo alla «Identificazione  dei  programmi  di  ricerca  di  alta
qualificazione, finanziati dall'Unione europea  o  dal  MIUR  di  cui
all'art. 1, comma 9, della legge  4  novembre  2005,  n.  230/2005  e
successive modificazioni»; 
  Vista la  dichiarazione  ministeriale  di  Bologna  del  1999  e  i
successivi impegni politici assunti per la costruzione  dello  Spazio
europeo dell'Alta formazione; 
  Viste le conclusioni del Consiglio dell'UE del 12 maggio 2009 su un
quadro  strategico  per   la   cooperazione   europea   nel   settore
dell'istruzione e della formazione («ET 2020»); 
  Visto il documento relativo ai nuovi Standard e Linee guida europei
per  l'assicurazione  della  qualita'  adottato  in  occasione  della
Conferenza ministeriale di Yerevan il 14-15 maggio 2015; 
  Vista la delibera CIPE n. 2 del 1/5/2016 Programma nazionale  della
ricerca (PNR) 2015-2020, registrata  dalla  Corte  dei  conti  il  14
luglio 2016, registro n. 1900; 
  Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 2016, n. 552 relativo ai
criteri di ripartizione del Fondo di  finanziamento  ordinario  delle
universita' (FFO) per l'anno 2016; 
  Acquisiti  i  pareri  del  Consiglio   nazionale   degli   studenti
universitari (CNSU) del 25 maggio 2016, della Conferenza dei  rettori
delle universita' italiane (CRUI) del 26 maggio 2016,  del  Consiglio
universitario nazionale (CUN)  del  26  maggio  2016  e  dell'Agenzia
nazionale per  la  valutazione  del  sistema  universitario  e  della
ricerca (ANVUR) del 31 maggio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Programmazione 2016 - 2018 
 
  1.  Con  il  presente  decreto  sono  definite  le  linee  generali
d'indirizzo della programmazione del  sistema  universitario  per  il
triennio 2016-2018 e i relativi indicatori  per  la  valutazione  dei
risultati. 
  2. Le Universita' statali e non  statali  legalmente  riconosciute,
ivi comprese le Universita' telematiche, adottano  i  loro  programmi
triennali in coerenza con quanto previsto nel  presente  decreto.  Le
Universita' statali, nell'ambito  della  loro  autonomia,  assicurano
altresi' l'integrazione del ciclo di gestione  della  performance  di
cui  al  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  con   la
programmazione triennale ai sensi del presente decreto.