IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare: il comma 1, il quale prevede che «le Universita' (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)»; il comma 2, il quale prevede che «i programmi delle universita' di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (...) Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'»; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministro «da' attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Universita' (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi; Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), concernente l'istituzione di nuovi Atenei; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) e, in particolare l'art. 9, comma 1, che prevede che «i corsi di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario»; Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l'art. 1, comma 9, relativo alla chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero; Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che agli articoli 10 e 13 prevede la redazione di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e conferisce all'ANVUR le connesse funzioni di valutazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR) e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui (...) all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale prevede che «il Ministero, nel rispetto della liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle universita', indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del merito (...)»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e in particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e dei risultati conseguiti dalle singole universita' nell'ambito della didattica e della ricerca, delle universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche, proposti dall'ANVUR, sulla base «delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita'»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare l'art. 4, comma 5, «Programmazione triennale del personale» e l'art. 10 «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare l'art. 60, concernente la «semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario»; Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2015, n. 963, relativo alla «Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni»; Vista la dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio europeo dell'Alta formazione; Viste le conclusioni del Consiglio dell'UE del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»); Visto il documento relativo ai nuovi Standard e Linee guida europei per l'assicurazione della qualita' adottato in occasione della Conferenza ministeriale di Yerevan il 14-15 maggio 2015; Vista la delibera CIPE n. 2 del 1/5/2016 Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020, registrata dalla Corte dei conti il 14 luglio 2016, registro n. 1900; Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 2016, n. 552 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' (FFO) per l'anno 2016; Acquisiti i pareri del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) del 25 maggio 2016, della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) del 26 maggio 2016, del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 26 maggio 2016 e dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del 31 maggio 2016; Decreta: Art. 1 Programmazione 2016 - 2018 1. Con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018 e i relativi indicatori per la valutazione dei risultati. 2. Le Universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Universita' telematiche, adottano i loro programmi triennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le Universita' statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano altresi' l'integrazione del ciclo di gestione della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con la programmazione triennale ai sensi del presente decreto.