Ai sensi dell'art. 30, comma 1,  della  stessa  legge,  le  norme
recanti regime fiscale speciale  in  relazione  ai  rapporti  con  il
territorio di Taiwan di cui alla legge del  7  maggio  2015,  n.  62,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2015,  hanno
acquisito efficacia a partire dal 31 dicembre 2015. 
    Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere  a)  e  b)  della  stessa
legge, le norme recanti  regime  fiscale  speciale  in  relazione  ai
rapporti con il territorio di Taiwan di cui alla legge del  7  maggio
2015, n. 62, si applicano: 
    a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta  alla
fonte, alle somme realizzate il, o  successivamente  al,  1°  gennaio
2016; 
    b) con riferimento alle altre imposte sul reddito,  alle  imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente  al
1° gennaio 2016. 
    Il presente comunicato annulla e  sostituisce  quello  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 5 aprile 2016.