IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»; Vista la legge 2 maggio 1984, n. I11, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di € 7.746.853 a decorrere dall'anno 2003 e demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva; Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in € 21.595.000 per gli anni 2006-2007; Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. l della legge 7 febbraio 2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in € 11.009.494 per l'anno 2009; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. l della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in € 3.400.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «Proroga termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere valutato in € 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni gia' attribuite al Ministero della solidarieta' sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale; Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27 luglio 2012, 30 settembre 2013, 10 luglio 2014 e 16 settembre 2015; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2015, recante la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018; Considerato che per effetto delle disposizioni recate dal citato decreto in data 28 dicembre 2015 nonche' di quelle di cui al predetto decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento complessivo di € 8.746.853 cosi' ripartito: nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - programma «Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali», sul capitolo 1316 un importo di € 7.077,853 e sul capitolo 1319 un importo di € 1.200,000; nell'ambito della missione «politiche previdenziali» - programma «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati», sul capitolo 2198 un importo di € 469.000; Viste la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale in data 11 marzo 2016, nonche' del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro in data 26 febbraio 2016; Considerato che, per il corrente anno 2016, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di:accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi; Considerato altresi' che il medesimo Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi; Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2016, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi; Decreta: Art. 1 1. Alla data del 26 febbraio 2016, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di € 900 sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' di 334 unita', per l'importo annuo complessivo di € 3.607.200. 2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita' relative all'anno 2016, pari ad € 5.139.653, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di € 900 mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E: a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo; b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'Economia e delle Finanze. 3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di € 900 ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2016. 4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.