IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto  legislativo  29  luglio  2015,  n.  123,  recante
«Attuazione della direttiva 2013/29/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  81,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/28/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato e  al  controllo  degli  esplosivi  per  uso
civile»; 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS); 
  Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  recante   il
regolamento per l'esecuzione del predetto Testo unico; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante  «Norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi»; 
  Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante «Nuove norme  sulla
detenzione  delle  armi,  delle  munizioni,  degli  esplosivi  e  dei
congegni assimilati»; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive  modificazioni,
attuativa  delle  direttive  98/34/CE  e  98/48/CE,  concernente  gli
obblighi  di  preventiva  informazione  in  ambito  comunitario,  che
concernono le «regole tecniche»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  8,  recante
«Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa  all'istituzione,  a
norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di  identificazione  e
tracciabilita' degli esplosivi per uso civile»; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005,  n.  144,  recante
«Misure urgenti per  il  contrasto  del  terrorismo  internazionale»,
convertito, con modificazioni, dall'art.  1  della  legge  31  luglio
2005, n. 155; 
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante «Modificazioni
agli allegati A, B e C al  regolamento  per  l'esecuzione  del  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art. 18, secondo  comma,  del
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione  d'ufficio
dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati  tra  i  prodotti
esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  reca  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Visto  il  Capitolo  VI  dell'Allegato   B   al   regolamento   per
l'esecuzione del TULPS; 
  Rilevata  la  necessita',  per  esigenze  di  ordine  e   sicurezza
pubblica, di ridurre  la  possibilita'  che  i  prodotti  pirotecnici
ritenuti piu' pericolosi ed a maggior rischio di  incidente,  nonche'
le polveri da mina, possano entrare nella disponibilita'  di  persone
diverse da quelle con conoscenze specialistiche e munite  dei  titoli
autorizzatori previsti dalla vigente normativa; 
  Considerato  che  i  prodotti  pirotecnici  appartenenti  alla   IV
categoria del TULPS destinati a persone con conoscenze specialistiche
e i prodotti pirotecnici  del  tipo  «petardo»  e  del  tipo  «razzo»
destinati  esclusivamente  agli  operatori  professionali,   di   cui
all'art. 5, comma 7 del citato decreto legislativo 29 luglio 2015, n.
123, anche se non muniti della marcatura CE, nonche'  le  polveri  da
mina, sono attualmente  disponibili  anche  presso  gli  esercizi  di
minuta vendita muniti di licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S.; 
  Considerato che tali prodotti, ed in particolare  i  manufatti  del
tipo «petardo» e  del  tipo  «razzo»  destinati  esclusivamente  agli
operatori professionali costituiscono la categoria di  prodotti  piu'
pericolosi ed a maggior rischio di incidente; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di vietare  la  detenzione  e  la
vendita, presso gli esercizi di minuta vendita muniti di  licenza  ex
art. 47 del T.U.L.P.S., dei prodotti pirotecnici appartenenti alla IV
categoria dello stesso Testo unico destinati a persone con conoscenze
specialistiche, ovvero dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo»  e
del   tipo   «razzo»   destinati   esclusivamente   agli    operatori
professionali, anche se non muniti della marcatura CE, nonche'  delle
polveri da mina, e di riservarne la detenzione e vendita solo  presso
i depositi di prodotti esplodenti; 
  Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940,  n.
635, che consente al Ministro dell'interno di apportare variazioni  o
aggiunte agli allegati al regolamento stesso; 
  Ritenuta l'esigenza di apportare delle  modifiche  al  Capitolo  VI
dell'Allegato B; 
  Vista la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  9
settembre 2015, n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle  regole  relative
ai servizi della societa' dell'informazione,  che  ha  codificato  ed
abrogato la citata direttiva 98/34/CE; 
  Sentito il parere della commissione consultiva centrale in  materia
di sostanze esplodenti, espresso nella seduta del 30 maggio 2016; 
  Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico, del 3  agosto
2016, concernente la notifica n.  2016/0327/I  del  presente  decreto
alla Commissione dell'Unione europea,  ai  sensi  dell'art.  5  della
direttiva (UE) del Parlamento europeo e  del  Consiglio  9  settembre
2015, n. 2015/1535,  e  la  pronuncia  favorevole  della  Commissione
medesima in merito alla richiesta di procedura  di  adozione  urgente
dello stesso decreto di cui alla comunicazione TRIS/(2016)02380; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Modifiche al Capitolo VI dell'Allegato B 
               al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 
 
  1. Al Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6  maggio  1940,
n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) polveri da lancio della I categoria»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) manufatti della IV categoria, ad eccezione di quelli  destinati
a persone con conoscenze specialistiche, nonche' della V categoria.»; 
    b) all'art. 3, primo comma, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «a)  fino  a  complessivi  50  kg  netti  di  polveri   da   lancio
appartenenti alla I categoria, cosi' suddivisi: 
    25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi  ed
i divieti di cui all'art. 1, punto 2; 
    25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce  cariche
per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui  al  successivo
punto b); 
oppure, in caso di rinuncia ai 50 kg netti di polveri da lancio: 
  fino a complessivi 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma  di
cartucce cariche per armi  comuni,  in  accordo  con  le  equivalenze
indicate al successivo punto b); 
  in alternativa, si potranno tenere e vendere manufatti della  IV  e
della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto
ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria  e  di
20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potra' raddoppiare  tale
ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di  cui  al  successivo
punto d) (giocattoli pirici blisterati)».