IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alle modalita' che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione: Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non siano ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione; Considerata l'intervenuta telematizzazione delle dichiarazioni doganali e delle modalita' operative per il riscontro dell'avvenuta esportazione delle merci e, in particolare, l'avvenuta implementazione del sistema E.C.S. (Export Control System) che consente il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito comunitario, in virtu' del quale le dichiarazioni doganali in forma telematica sono univocamente identificate dal numero di registrazione M.R.N. (Master Reference Number), come definito dall'art. 1, punto 22, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015; Visto il regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata - protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco - e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 16, comma 3, della medesima legge, che stabilisce che il titolare della licenza di Polizia deve esibire, all'Autorita' che ha rilasciato la licenza, la bolletta di esportazione ovvero copia della stessa, autenticata o vistata dall'Autorita' medesima; Visto l'art. 16, comma 5, della predetta legge n. 110 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 3, del decreto legislativo del 29 settembre 2013, n. 121, che stabilisce che, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, sono determinate le modalita' per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonche' quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia, ovvero di armi comuni da sparo per finalita' commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione; Vista la legge del 9 luglio 1990, n. 185, recante disposizioni sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento e, in particolare, l'art. 1, comma 11, che prevede l'esclusione dalla disciplina della medesima legge - sempre che i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni non siano destinati ad Enti governativi o Forze armate di Polizia - per le armi sportive e da caccia e relative munizioni, per le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni, per le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge n. 110 del 1975 nonche' per le armi corte da sparo, purche' non automatiche, e per le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 24 novembre 1978, recante le modalita' per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonche' per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 1° dicembre 1978; Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e in particolare il comma 3 del medesimo articolo che trasferisce, al predetto Ministero, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze; Ritenuta la necessita' di rideterminare le modalita' per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante l'uscita dal territorio doganale dell'Unione europea, delle armi destinate all'esportazione definitiva, di disciplinare le modalita' di esportazione anche delle loro parti e componenti essenziali e munizioni, nonche' di disciplinare ulteriori ipotesi di esportazione temporanea di armi; Decreta: Art. 1 Esportazione definitiva delle armi, delle loro componenti e delle munizioni 1. L'esportazione definitiva delle armi comuni da sparo, loro parti e componenti essenziali e munizioni, e' effettuata dalle ditte autorizzate ad esercitare attivita' industriali o commerciali in materia di armi o munizioni, ovvero dalle persone, residenti o domiciliate nello Stato, in occasione del trasferimento della propria residenza o domicilio all'estero. 2. L'esportazione definitiva dei materiali di cui al comma 1, commissionati o direttamente acquistati in Italia da cittadini italiani o stranieri residenti all'estero, puo' essere effettuata anche dal privato cedente che, in tal caso, dovra' richiedere a nome proprio la prescritta licenza di Polizia e curare tutte le formalita' relative alle operazioni di esportazione. 3. Per effettuare le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il soggetto che richiede la licenza di Polizia per l'esportazione puo' avvalersi di un rappresentante, ai sensi degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, che possieda i requisiti soggettivi individuati dall'art. 9 della legge del 18 aprile 1975, n. 110. Il nominativo del rappresentante di cui al presente comma e' riportato sulla predetta licenza di Polizia.