IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  1989,  n.  120,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  recante  «Misure  di  sostegno  e  di
reindustrializzazione  in   attuazione   del   piano   nazionale   di
risanamento della siderurgia»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «decreto-legge,  n.  83
del 2012» e, in particolare, l'art. 27, comma 8-bis,  introdotto  con
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con  modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le  condizioni
e le modalita' per l'attuazione degli  interventi  da  effettuare  ai
sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, come
successivamente estesi, nei casi di «situazioni di crisi  industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto  di  cui
al comma 8 che  presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  31
gennaio 2013, di «Attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti  per  la  crescita  del
Paese»,  con  il  quale  sono  state  disciplinate  le  modalita'  di
individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e sono
stati determinati i criteri per la  definizione  e  l'attuazione  dei
Progetti di riconversione e riqualificazione industriale; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015 che stabilisce termini, modalita' e procedure per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n.  120  del
1989  in  favore  di  programmi  di  investimento  finalizzati   alla
riqualificazione delle aree di crisi industriale e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 3 del citato decreto in base al  quale  «I  territori
delle  aree  di  crisi  industriale  non   complessa   ammessi   alle
agevolazioni  sono  individuati,  anche  su  proposta  delle  singole
Regioni  interessate,  con  successivo  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano»; 
  Vista la  circolare  direttoriale  del  direttore  della  Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo
economico n. 59282 del 6 agosto 2015  avente  a  oggetto  «Criteri  e
modalita' di concessione delle agevolazioni  di  cui  alla  legge  n.
181/1989 in favore di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali»; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) agevolazioni: le agevolazioni previste  dal  decreto-legge  1°
aprile 1989, n. 120, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  15
maggio 1989,  n.  181  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
recante misure di sostegno e di reindustrializzazione, in  attuazione
del piano nazionale di risanamento della siderurgia; 
    b) sezione: la sezione del portale  ISTAT  denominata  «Parametri
per  l'identificazione  dei  sistemi  locali  (SL)  candidabili  alle
agevolazioni  previste  per  le  aree  di   crisi   industriale   non
complesse»; 
    c) SLL: i Sistemi Locali del Lavoro,  classificazione  ISTAT  dei
sistemi locali utilizzata nella Sezione; 
    d) anno di riferimento: anno precedente a quello corrente.