IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,n.  326  ,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che  prevede  la  non
inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Visto il decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,  convertito  nella
legge 24 giugno 2009, n. 77,  con  il  quale  all'art.  13  comma  1,
lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per  le  aziende
farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge  23  dicembre
1996, n. 662, nel 58, 65 per cento del prezzo al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa' «Mylan s.a.s.»  e'  stata
autorizzata all'immissione in commercio  del  medicinale  «Zonisamide
Mylan»; 
  Vista la determinazione n. 777/2016 del 6 giugno  2016,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  143  del  21
giugno 2016, relativa alla classificazione del  medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per
uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Mylan s.a.s. ha  chiesto  la
classificazione  delle  confezioni  codice  A.I.C.  n.   044836017/E,
044836029/E, 044836070/E, 044836106/E, 044836118/E; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 13 giugno 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  27
giugno 2016; 
  Vista la deliberazione n. 39 del 28 luglio 2016  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche oggetto  della  negoziazione:  «Zonisamide
Mylan» e' indicato come: 
    monoterapia nel trattamento di crisi epilettiche parziali, con  o
senza generalizzazione secondaria, in adulti con epilessia  di  nuova
diagnosi (vedere paragrafo 5.1); 
    terapia aggiuntiva nel trattamento di crisi epilettiche parziali,
con o senza generalizzazione secondaria,  in  adulti,  adolescenti  e
bambini a partire da 6 anni di eta'. 
  Il medicinale «Zonisamide Mylan» nelle confezioni sotto indicate e'
classificato come segue: 
  Confezioni: 
    25 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) -  14
capsule - A.I.C. n. 044836017 (in base 10) 1BS95K (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 1,54. 
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 2,89; 
    25 mg - capsula rigida -  uso  orale -  blister  (PVC/PVDC/ALU) -
14x1 capsule (dose unitaria) -  A.I.C.  n.  044836029  (in  base  10)
1BS95X (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 1,54. 
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 2,89; 
    50 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) -  28
capsule - A.I.C. n. 044836070 (in base 10) 1BS976 (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A 
  Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 6,14. 
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 11,51; 
    100 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 56
capsule - A.I.C. n. 044836106 (in base 10) 1BS98B (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 23,76. 
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 44,56; 
    100 mg - capsula rigida - uso  orale -  blister  (PVC/PVDC/ALU) -
56x1 capsule (dose unitaria) -  A.I.C.  n.  044836118  (in  base  10)
1BS98Q (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 23,76. 
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 44,56. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  L'indicazione  «terapia  aggiuntiva  nel   trattamento   di   crisi
epilettiche parziali, con o  senza  generalizzazione  secondaria,  in
adolescenti e bambini da 6 anni di eta'»  non  viene  rimborsata  dal
SSN. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Zonisamide Mylan» e' classificato, ai sensi dell'art. 12,
comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn).