Estratto determina n. 1265/2016 del 20 settembre 2016 
 
    Medicinale: BIVALIRUDINA ACCORD 
    Titolare AIC: 
      Accord Healthcare Limited 
      Sage House, 319, Pinner Road, 
      North Harrow, Middlesex, 
      HA1 4 HF, 
      Regno Unito 
    Confezioni: 
      «250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile e per
infusione» 1 flaconcino in vetro; 
      AIC n. 044084010 (in base 10) 1B1BTB (in base 32); 
      «250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile e per
infusione» 5 flaconcini in vetro; 
      AIC n. 044084022 (in base 10) 1B1BTQ (in base 32); 
      «250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile e per
infusione» 10 flaconcini in vetro; 
      AIC n. 044084034 (in base 10) 1B1BU2 (in base 32). 
    Forma  farmaceutica:  Polvere  per  concentrato   per   soluzione
iniettabile o per infusione (polvere per concentrato). 
    Composizione: Ogni flaconcino contiene: 
      Principio attivo: 
        250 mg di bivalirudina. 
    Dopo la ricostituzione, 1 ml contiene 50 mg di bivalirudina. 
    Dopo la diluizione 1 ml contiene 5 mg di bivalirudina. 
      Eccipienti: 
        Mannitolo (E421) 
        Idrossido di sodio (per l'aggiustamento del pH). 
    Produttori del principio attivo (con eventuale indicazioni  delle
fasi di produzione): 
      - AmbioPharm, Inc., 1024 Dittman Court, North Augusta, SC 29842
- Stati Uniti (USA) (produttore della sostanza attiva) 
      - Shanghai AmbioPharm, Inc., No.  388  Chugong  Road,  Fengxian
Sub-Zone, Shanghai Chemical Industry, Park, Shanghai  201417  -  Cina
(produttore del peptide semplice) 
    Rilascio  lotti,  controllo  lotti,  produzione,  confezionamento
primario e secondario: 
      - Laboratorio Reig Jofre' S.A., C/Gran Capitan, 10,  Sant  Joan
Despi', 08970 Barcellona - Spagna 
    Rilascio dei lotti: 
      - Accord Healthcare  Limited,  Sage  House,  319  Pinner  Road,
Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito 
    Controllo dei lotti: 
      - Astron Research Limited, 2nd & 3rd  floor,  Sage  House,  319
Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito 
    Confezionamento secondario: 
      - Accord Healthcare Limited, Unit C  &  D,  Homefield  Business
park, Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP Regno Unito 
      - Laboratori Fundacio Dau, C/ C, 12-14 Pol. Ind.  Zona  Franca,
Barcelona, 08040 Barcellona - Spagna 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Bivalirudina Accord e' indicato come anticoagulante in pazienti
adulti sottoposti ad intervento coronarico percutaneo (PCI),  inclusi
i pazienti con infarto miocardico  con  innalzamento  del  tratto  ST
(STEMI) sottoposti a intervento coronarico percutaneo primario PCI. 
      Bivalirudina Accord e' anche indicato  per  il  trattamento  di
pazienti  adulti  con  angina  instabile/infarto   miocardico   senza
innalzamento del tratto ST (UA/NSTEMI)  nel  caso  di  intervento  di
urgenza ed immediato. 
      Bivalirudina  Accord  deve  essere  somministrato   con   acido
acetilsalicilico e clopidogrel. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
BIVALIRUDINA  ACCORD  e'   la   seguente:   medicinale   soggetto   a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC  del  farmaco  equivalente   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.