IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
               IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente
modificato (nel seguito indicato come  il  «decreto-legge  n.  351»),
recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di   privatizzazione   e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo  dei
fondi comuni di investimento immobiliare; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato  come
l'«art. 4») in forza del quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione  di  uno  o  piu'
fondi comuni di investimento immobiliare,  conferendo  o  trasferendo
beni immobili ad uso diverso  da  quello  residenziale  dello  Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  stato  e  degli  enti
pubblici non territoriali, individuati con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale; 
  Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi  del  quale  le  disposizioni
degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351  si  applicano,  per
quanto compatibili, ai  trasferimenti  dei  beni  immobili  ai  fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al  comma  1  del  medesimo
art. 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in data 23 dicembre 2005, Fondo Patrimonio  Uno:  decreto  operazione
(nel seguito indicato come il «decreto operazione»),  che  disciplina
alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento  e
trasferimento al  Fondo  (come  ivi  definito)  di  taluni  immobili,
nonche'  il  contratto  di  locazione,  l'assegnazione  degli  stessi
immobili agli enti titolari (come ivi definiti) che li hanno in  uso,
la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso
e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento  degli  immobili,
le dichiarazioni e impegni che il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a rilasciare per conto degli enti titolari; 
  Visto il decreto 23 dicembre 2005 (nel  seguito  indicato  come  il
«decreto di trasferimento») con il quale il Ministro dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, ha trasferito al Fondo Patrimonio Uno, tra l'altro,  i
due locali commerciali - di proprieta'  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel seguito indicato
come «INAIL») - facenti parte dello stabile  sito  in  Roma,  via  di
Ripetta (cod. 193), cosi' come meglio specificato nell'allegato A del
presente decreto; 
  Visto in particolare l'art.  3  del  decreto-legge  n.  351,  comma
1-bis, - secondo periodo - che dispone che per i beni di  particolare
valore artistico e storico, i decreti previsti dal medesimo  art.  3,
sono adottati di concerto con il Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo; 
  Visto, altresi', il decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanato in data 29 dicembre 2005 per il Fondo Patrimonio Uno,
ai sensi del quale e' stato  determinato  il  valore  degli  immobili
conferiti e trasferiti al Fondo ai sensi del decreto di apporto e dei
decreti di trasferimento, e l'ammontare del canone di locazione degli
stessi da corrispondere  al  Fondo  (nel  seguito  indicato  come  il
«decreto di chiusura dell'operazione»); 
  Visto l'Accordo di  indennizzo  stipulato,  ai  sensi  del  decreto
operazione e del decreto chiusura dell'operazione, tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e il Fondo Patrimonio  Uno  (l'«Accordo
di indennizzo») il 29 dicembre 2005; 
  Visto l'art. 3 del decreto operazione,  ai  sensi  del  quale  «gli
indennizzi sono  corrisposti...mediante  il  pagamento  di  somme  di
denaro da parte del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con
rivalsa nei confronti degli enti titolari, ovvero mediante  pagamento
di somme di denaro direttamente da parte di questi ultimi.»; 
  Viste  le  note  di  BNL,  SGR  del  Fondo  Patrimonio  Uno  (prot.
2178/23112006/NR/AA e  2179/23112006/NR/AA),  con  le  quali  la  SGR
comunicava al Ministro dell'economia e delle finanze la presentazione
di  due  ricorsi  giudiziari  presso  il   Tribunale   amministrativo
regionale Lazio, proposti da C.E.S.I.R. S.r.l. e Il Mare  S.r.l.,  in
qualita' di conduttori delle due unita' immobiliari  gia'  trasferite
in precedenza da INAIL a SCIP S.r.l., quali eventi indennizzabili  ai
sensi e per gli effetti dell'Accordo di indennizzo stipulato  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Viste le due note dell'INAIL, prot. 708 e prot. 709 del 21 febbraio
2007, con  le  quali  l'Istituto  dichiarava  che  «per  mero  errore
materiale» le unita' immobiliari in questione erano state oggetto  di
duplice trasferimento, prima in favore di SCIP S.r.l. e poi in favore
del Fondo Patrimonio Uno; 
  Viste le due note di BNP PARIBAS, SGR del Fondo Patrimonio Uno, del
22 ottobre 2008, prot. MI/2487/2008/AS/ML  e  del  2  novembre  2009,
prot. MI/2009/2515/AS/ML, con le quali veniva  formulata  istanza  di
indennizzo per il mancato acquisto dei due  negozi  siti  in  via  di
Ripetta, di cui euro 2.411.575,05 per l'unita'  immobiliare  condotta
in  locazione  da   C.E.S.I.R.   S.r.l.-   cosi'   come   individuata
catastalmente  nell'allegato  A  del  presente  decreto  -   e   euro
2.584.998,32 per l'unita' immobiliare condotta  in  locazione  da  Il
Mare S.r.l. - cosi' come individuata  catastalmente  nell'allegato  A
del  presente  decreto  -  per  un  totale  di   euro   4.996.573,37,
comprensivi di IVA versata e non introitata sui canoni  di  locazione
fatturati dal Fondo; 
  Vista la lunga  attivita'  istruttoria  svolta  successivamente  da
parte dell'INAIL sia sulle  somme  contenute  nelle  due  sopracitate
richieste di indennizzo,  nonche'  sulla  scelta,  condivisa  con  il
Fondo, di individuare un immobile da trasferire in  sostituzione  dei
due negozi de quibus; 
  Visto  che  l'immobile  individuato  proposto  da  INAIL,  sito  in
Treviso, via D'Annunzio 35 (cfr nota INAIL prot. 9834 del 13 novembre
2013), e valutato  da  PRAXI  S.p.A.,  esperto  indipendente  di  BNP
PARIBAS, SGR del Fondo Patrimonio Uno, cosi'  come  confermato  anche
dall'Avvocatura generale dello Stato - nel parere rilasciato in  data
8  agosto  2014,  prot.  337679P  -  non   aveva   i   requisiti   di
sostituibilita', stante la «destinazione mista» dell'immobile offerto
in  sostituzione,  per  poter  essere  ricompreso  nel   decreto   di
indennizzo e che l'INAIL,  con  la  sopra  citata  nota  prot.  9834,
dichiarava di voler risarcire il Fondo della parziale vendita  a  non
domino solamente tramite l'Accordo di indennizzo; 
  Visto che, alla luce  del  sopracitato  parere  dell'Avvocatura,  a
seguito di incontro tenutosi  in  data  27  ottobre  2014  presso  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente  aveva  deciso  di
procedere con un indennizzo per equivalente, da  congruire  da  parte
dell'amministrazione (id est, l'Agenzia delle entrate, ex territorio)
che a suo tempo accerto' la stima dell'intero compendio; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.  DT
85845 del 12 novembre 2014, con la quale stato richiesto  all'Agenzia
delle entrate, a seguito di un incontro con  la  stessa  Agenzia  sul
tema, di congruire il valore patrimoniale dell'immobile; 
  Considerata la nota prot. n. 2015/55145 del 21 aprile 2015  con  la
quale l'Agenzia  delle  entrate  -  Direzione  centrale  Osservatorio
mercato immobiliare e servizi estimativi - comunicava gli esiti della
valutazione,  ripercorrendo  i  criteri  utilizzati   a   suo   tempo
dall'esperto indipendente, fissando il valore patrimoniale delle  due
porzioni oggetto delle  istanze  di  indennizzo  del  Fondo,  pari  a
complessivi euro 3.893.000,00 dichiarando di non  aver  tenuto  conto
ne' del prezzo incassato da INAIL per l'intero stabile  a  titolo  di
prezzo differito, ne' della percentuale di sconto applicato  rispetto
al valore di stima al 31 dicembre 2005  sul  corrispettivo  effettivo
incassato a suo tempo da INAIL; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.  n.
38546 del 7  maggio  2015,  con  la  quale,  trasmessa  all'INAIL  la
valutazione   dell'Agenzia   delle   entrate,   era   stato   chiesto
all'Istituto di determinare il quantum di indennizzo da corrispondere
al Fondo per il mancato conferimento dei due locali siti in Roma, via
di Ripetta, posto che l'INAIL e' il debitore sostanziale del Fondo in
quanto unico beneficiario dell'incasso del  prezzo  di  trasferimento
corrisposto a non domino; 
  Vista la nota dell'INAIL prot. 4644 dell'8  giugno  2015,  con  cui
detto Istituto, in  risposta  alla  sopracitata  nota  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  aveva  determinato  la  somma   da
liquidare,  a  titolo  di  indennizzo,  al  Fondo   Patrimonio   Uno,
nell'importo  forfettario  comprensivo  del  valore  patrimoniale   -
rideterminato anche in base al prezzo differito  e  alla  conseguente
percentuale di sconto di cui effettivamente beneficio' il Fondo  -  e
della ripetizione dei canoni, pari  a  euro  4.180.000,00,  al  netto
dell'IVA richiesta dal Fondo; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. 16520 del 14 settembre
2015, con la quale, su richiesta del Ministro dell'economia  e  delle
finanze,  veniva  trasmessa  la  tabella   contenente   la   puntuale
rappresentazione catastale dei due immobili espunti dal compendio del
Fondo Patrimonio Uno a seguito del presente decreto, da  allegare  al
presente decreto e costituente parte integrante  dello  stesso  (c.d.
allegato A); 
  Considerato che a seguito di istruttoria, con nota prot.  2132  del
17 settembre 2015, il Fondo, avendo gia' utilizzato  a  compensazione
il credito  IVA  pari  a  euro  37.845,84  per  l'unita'  immobiliare
condotta in locazione da C.E.S.I.R.  S.r.l.,  e  euro  55.723,33  per
l'unita' immobiliare condotta in locazione  da  Il  Mare  S.r.l.,  ha
annullato in parte  qua  le  sopra  citate  richieste  di  indennizzo
relativamente a tali importi, confermando le  altre  somme  contenute
nella richiesta di indennizzo prot 2487/2008 per un  importo  pari  a
euro 2.529.274,99, e quelle contenute nella richiesta prot  2515/2009
per un importo di euro 2.373.729,21, per  un  totale  complessivo  di
euro 4.903.004,20; 
  Considerato che le franchigie di  cui  al  sopracitato  Accordo  di
indennizzo per tale tipologia di indennizzi sono state gia'  esaurite
con il decreto di indennizzo 2007; 
  Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art.  3  del
decreto operazione sara' lo stesso INAIL ad effettuare  il  pagamento
delle somme dovute al Fondo Patrimonio Uno a titolo di indennizzo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In conseguenza dell'esito delle Verifiche sull'an e sul quantum, le
porzioni  immobiliari  di  cui  all'allegato  A  si  considerano  non
trasferite,  e  di  conseguenza  dagli   allegati   al   decreto   di
trasferimento e' espunto qualsiasi riferimento alle stesse. 
  A titolo di indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del
decreto operazione, l'INAIL provvedera'  a  corrispondere:  al  Fondo
Patrimonio Uno un importo  complessivo  pari  ad  euro  4.180.000,00,
subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del  presente
decreto.