IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  recante
disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio  immobiliare
pubblico (di seguito «articolo 33»); 
  Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 33,  in  forza  del
quale l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,  8-ter
e 8-quater del medesimo articolo e' sospensivamente  condizionato  al
completamento delle procedure amministrative di valorizzazione  e  di
regolarizzazione; 
  Visto il comma 7 dell'articolo 33, ai sensi del quale agli  apporti
e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo
si applicano gli articoli 1, 3 e 4  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge 351»); 
  Visto il comma 8-ter dell'articolo 33, il quale prevede  che,  allo
scopo di conseguire la riduzione del  debito  pubblico,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze promuove,  attraverso  la  societa'  di
gestione del risparmio di cui al comma 1 del  medesimo  articolo  33,
con le modalita' di cui all'art.  4  del  decreto-legge  n.  351,  la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di  investimento  immobiliare
cui trasferire o conferire immobili di  proprieta'  dello  Stato  non
utilizzati  per  finalita'  istituzionali,  nonche'   diritti   reali
immobiliari e che ai predetti fondi possano, tra gli altri, apportare
beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 33; 
  Visto il comma 8-quater dell'art. 33 il quale prevede che,  per  le
medesime finalita' del comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle
finanze, attraverso la citata societa'  di  gestione  del  risparmio,
promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   4   del
decreto-legge n. 351/2001, uno o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma  4,
gli immobili di  proprieta'  dello  Stato  non  piu'  utilizzati  dal
Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili  di
valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 351, concernente  il  conferimento
di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliari; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 351, in forza del quale  l'Agenzia
del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e
nei limiti della documentazione esistente presso gli  archivi  e  gli
uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra  beni  demaniali  e
beni facenti parte del patrimonio indisponibile e  disponibile;  tali
decreti dirigenziali hanno effetto dichiarativo della proprieta',  in
assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti  previsti
dall'art.  2644  del  codice  civile,  nonche'  effetti   sostitutivi
dell'iscrizione del bene in catasto; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  19
marzo 2013, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 125 del 30 maggio 2013, che ha costituito, ai  sensi  del
comma  1  dell'articolo  33,  la  Societa'  per   azioni   denominata
«Investimenti Immobiliari Italiani Societa' di Gestione del Risparmio
Societa' per Azioni» (di seguito «la Societa'») per l'istituzione  di
uno o piu' fondi d'investimento immobiliari chiusi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
luglio 2015, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 184 del 10 agosto 2015, che avvia, ai sensi dell'articolo
33, la costituzione del fondo comune di investimento immobiliare  cui
conferire o trasferire immobili di proprieta'  dello  Stato,  inclusi
quelli in uso al Ministero della difesa, non piu' utilizzati  a  fini
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  13
maggio 2016, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 129 del 4 giugno 2016, che  modifica  il  citato  decreto
ministeriale  del  30  luglio  2015,  al  fine   di   consentire   il
conferimento anche di immobili di  proprieta'  degli  enti  pubblici,
limitando,  tuttavia,  l'operativita'  del  fondo  esclusivamente  ai
comparti 8-ter e 8-quater; 
  Visto il decreto dell'Agenzia del demanio in data 19  luglio  2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  183
del 6 agosto 2002, con il quale e' stata dichiarata la proprieta'  in
capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto
medesimo, tra i quali e' inclusa l'area sita in via  Aldo  Tarabella,
Milano; 
  Visto il decreto dell'Agenzia del demanio in data 26 novembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  282
del 2 dicembre 2013, con il quale e' stata dichiarata  la  proprieta'
in capo allo Stato dei beni  immobili  compresi  nell'allegato  A  al
decreto medesimo, tra i quali e' compreso l'immobile  denominato  «Ex
Piazza d'Armi S.Elena» sito in via Sant'Elena, Venezia; 
  Visti  i  decreti  dell'Agenzia  del  demanio:  3  novembre   2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre  2014;  11
marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65  del  19  marzo
2015; 26 luglio 2016, in corso di pubblicazione, con i quali e' stata
dichiarata la  proprieta'  in  capo  allo  Stato  dei  beni  immobili
compresi negli allegati ai decreti medesimi, tra i quali sono inclusi
le aree e i fabbricati costituenti il  compendio  demaniale  sito  in
Bologna genericamente denominato «Prati di Caprara»; 
  Vista la nota n. U3359/2015 del 27 novembre 2015 con  la  quale  la
Societa'  ha  comunicato  che   con   delibera   del   Consiglio   di
Amministrazione del 26 novembre 2015  e'  stato  istituito  il  fondo
comune di investimento immobiliare  chiuso  riservato  multicomparto,
denominato «i3-Stato/Difesa» (di seguito «Fondo»); 
  Visto il regolamento di gestione del Fondo, approvato con  delibera
del Consiglio di Amministrazione della Societa' del 26 novembre  2015
(di seguito «Regolamento») e, in particolare, il par. 1.1,  il  quale
prevede che il Fondo sia composto di  due  comparti,  rispettivamente
denominati         «i3-Stato/Difesa-Comparto         8-ter»         e
«i3-Stato/Difesa-Comparto 8-quater»; 
  Visto le modifiche del regolamento di gestione del Fondo  approvate
dal Consiglio di Amministrazione della Societa' il 31 maggio 2016  e,
in particolare, il nuovo par. 1.1 che ha attribuito al Fondo la nuova
denominazione  «i3-Sviluppo  Italia»,  composto   di   due   comparti
rispettivamente denominati «i3-Sviluppo Italia -  Comparto  8-ter»  e
«i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-quater»; 
  Vista la nota n. U2806/2015 del 13 ottobre 2015  con  la  quale  la
Societa' ha trasmesso, tra l'altro, la  relazione  di  due  diligence
dalla societa'  Patrigest  Spa  incaricata  in  qualita'  di  esperto
indipendente per gli  immobili  da  destinare  ai  Comparti  8-ter  e
8-quater; 
  Vista la nota n. U3114/15 del 9  novembre  2015  con  la  quale  la
Societa' ha trasmesso i risultati dell'attivita' estimale  effettuata
in  data  5  novembre  2015  dalla  societa'  Patrigest  Spa  e,   in
particolare, la valutazione effettuata per gli  immobili  oggetto  di
apporto al Comparto 8-ter del Fondo, nella quale vengono indicati due
valori, rispettivamente, il piu' probabile valore  di  mercato,  alla
data del 5 novembre  2015  pari  ad  euro  49.185.000,00  e  il  piu'
probabile valore di apporto pari  ad  euro  39.500.000,00,  al  netto
dello sconto di apporto  di  circa  il  19,69  %  e  degli  oneri  di
bonifica, pari a euro 12.400.000,00; 
  Vista la nota n. 3457 del 6 luglio 2016 con la quale la Societa' ha
comunicato, tra l'altro, che il proprio Consiglio di  Amministrazione
in data 22 giugno  2016  ha  approvato  l'operazione  di  apporto  al
Comparto 8-ter del Fondo  dei  beni  immobili  denominati:  Prati  di
Caprara est e ovest e Polveriera di Montalbano - Bologna;  Area  sita
in via Tarabella - Milano; Piazza d'Armi Sant'Elena - Venezia; 
  Vista la nota n. 3457 del 6 luglio 2016 con la quale la Societa' ha
trasmesso,  tra  l'altro,   i   risultati   dell'attivita'   estimale
effettuata in data 21 giugno 2016 dalla societa' Patrigest Spa  nella
quale vengono indicati due valori, rispettivamente, il piu' probabile
valore di mercato,  alla  data  del  21  giugno  2016  pari  ad  euro
50.214.000,00 ed il piu' probabile valore di apporto «in blocco» pari
ad euro 40.100.000,00, al netto dello sconto di apporto di  circa  il
20,14 % e degli oneri di bonifica, pari a euro 12.400.000,00; 
  Vista la nota n. 3457 del 6 luglio 2016 con la quale la Societa' ha
trasmesso, tra l'altro, il parere reso in data 22 giugno  2016  dalla
Direzione Legale, Contenzioso e Rapporti  Istituzionali  dell'Agenzia
del demanio nel quale e' argomentata la correttezza dell'attribuzione
al fondo acquirente degli  oneri  relativi  alle  opere  di  bonifica
ambientale e la congruita' dei costi  previsti  per  l'esecuzione  di
tali interventi; 
  Vista la nota n. 3824 del 21 luglio 2016 con la quale  la  Societa'
conferma, relativamente agli immobili da apportare al Comparto 8-ter,
il completamento da parte delle competenti  amministrazioni  comunali
del relativo iter di valorizzazione urbanistica; 
  Vista la nota n. 10481 del 21 luglio 2016 con  la  quale  l'Agenzia
del demanio dichiara che, con riguardo ai citati  immobili  destinati
al Comparto 8-ter del Fondo, sussistono le condizioni  per  l'apporto
«considerato  che  talune   situazioni   tecnico-amministrative   che
interessano alcuni dei beni citati, anche con riferimento ad attuali,
parziali occupazioni, sono gia' note a Invimit Sgr, che  le  ha  gia'
considerate nelle attivita' di analisi  tecnica  ed  economica  degli
stessi immobili»; 
  Vista la nota n. 10921 del 28 luglio 2016 con  la  quale  l'Agenzia
del demanio rende noto che la propria  Commissione  per  la  verifica
delle  valutazioni  tecnico-economico-estimative,  con   verbale   n.
2015/20621/CG del 17 novembre 2015, aveva gia' congruito i valori che
la societa' Patrigest aveva stimato  con  relazione  del  5  novembre
2015, tenendo conto degli oneri di bonifica e, pertanto,  ritiene  di
poter  confermare  il  valore  precedentemente  congruito  e   quindi
accettare il nuovo valore determinato  dall'esperto  indipendente  in
euro 40.100.000,00 (al netto dello sconto di apporto e degli oneri di
bonifca) in quanto piu' conveniente rispetto a quello precedentemente
determinato in euro 39.500.000,00; 
  Vista la nota n. 4029 del 29 luglio 2016 con la  quale  Invimit  ha
trasmesso  l'esatto  perimetro   catastale   relativo   ai   compendi
immobiliari oggetto di apporto al Comparto 8-ter; 
  Vista la nota n. 4109 del 2 agosto 2016 con  la  quale  Invimit  ha
trasmesso la comunicazione dell'esperto  indipendente  Patrigest  SpA
del 29 luglio  2016,  relativa  alla  rettifica  dei  dati  catastali
presenti nella relazione di stima del 21 giugno 2016, ferma  restando
la validita' dei valori di apporto precedentemente determinati; 
  Considerato che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 3  del
decreto-legge 351, in materia di garanzia per vizi  e  per  evizione,
non risultano compatibili con l'art. 33, comma 4; 
  Preso atto che, per l'immobile denominato «Ex Forte  San  Felice  e
Piazza d'Armi - Prati di Caprara ovest» sito in Bologna, non presenta
i  requisiti  di  interesse  storico-artistico  di  cui  al   decreto
legislativo n. 42/2004, come risulta dalla nota del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali - Direzione regionale  Emilia  Romagna,
del 15 maggio 2008; 
  Preso atto che per l'immobile «Ex Piazza d'Armi» sito a Sant'Elena,
Venezia, non sussistono i requisiti di interesse culturale di cui  al
decreto legislativo n. 42/2004, come risulta dalla nota del Ministero
per i beni e le attivita' culturali - Direzione regionale del Veneto,
del 10 dicembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 351,  sono  individuati  gli
immobili di cui all'elenco allegato,  che  fa  parte  integrante  del
presente decreto, per il conferimento al  Comparto  8-ter  del  fondo
immobiliare «i3-Sviluppo Italia» a far data dalla  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.
Gli immobili sono conferiti nello stato di fatto e di diritto in  cui
si trovano, comprendente anche gli accessori e le pertinenze ad  esso
relativi,  ancorche'  non  espressamente  individuati   nei   decreti
dell'Agenzia del demanio citati in premessa, a condizione  che  siano
stati inseriti tra i cespiti valutati dall'esperto indipendente.