IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con modificazioni  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  recante
disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio  immobiliare
pubblico (di seguito «art. 33»); 
  Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 33, in forza del  quale
l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,  8-ter  e
8-quater del medesimo articolo  e'  sospensivamente  condizionato  al
completamento delle procedure amministrative di valorizzazione  e  di
regolarizzazione; 
  Visto il comma 7 dell'art. 33, ai sensi del quale agli apporti e ai
trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo  articolo  si
applicano gli articoli 1, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23  novembre  2001,
n. 410 (di seguito «decreto-legge 351»); 
  Visto il comma 8-ter dell'art. 33, il quale prevede che, allo scopo
di  conseguire  la  riduzione  del  debito  pubblico,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze promuove,  attraverso  la  societa'  di
gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo art. 33, con le
modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351, la costituzione
di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire
o conferire immobili di proprieta' dello  Stato  non  utilizzati  per
finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari e  che  ai
predetti fondi  possano,  tra  gli  altri,  apportare  beni  anche  i
soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33; 
  Visto il comma 8-quater dell'art. 33 il quale prevede che,  per  le
medesime finalita' del comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle
finanze, attraverso la citata societa'  di  gestione  del  risparmio,
promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   4   del
decreto-legge n. 351/2001, uno o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma  4,
gli immobili di  proprieta'  dello  Stato  non  piu'  utilizzati  dal
Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili  di
valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 351, concernente  il  conferimento
di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliari; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 351, in forza del quale  l'Agenzia
del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e
nei limiti della documentazione esistente presso gli  archivi  e  gli
uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra  beni  demaniali  e
beni facenti parte del patrimonio indisponibile e  disponibile;  tali
decreti dirigenziali hanno effetto dichiarativo della proprieta',  in
assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti  previsti
dall'art.  2644  del  codice  civile,  nonche'  effetti   sostitutivi
dell'iscrizione del bene in catasto; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  19
marzo 2013, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 125 del 30 maggio 2013, che ha costituito, ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 33, la Societa' per azioni denominata «Investimenti
Immobiliari Italiani Societa' di Gestione del Risparmio Societa'  per
Azioni» (di seguito «la Societa'») per l'istituzione di  uno  o  piu'
fondi d'investimento immobiliari chiusi; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
luglio 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 184 del 10 agosto 2015, che avvia, ai sensi dell'art. 33,
la costituzione del fondo  comune  di  investimento  immobiliare  cui
conferire o trasferire immobili di proprieta'  dello  Stato,  inclusi
quelli in uso al Ministero della difesa, non piu' utilizzati  a  fini
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13
maggio 2016, che ha modificato il decreto ministeriale del 30  luglio
2015, prevedendo l'estensione a regioni,  province,  comuni  e  altri
enti pubblici della possibilita' di conferire o  trasferire  immobili
al Fondo; 
  Vista la nota n. U3359/2015 del 27 novembre 2015 con  la  quale  la
societa'  ha  comunicato  che   con   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione del 26 novembre 2015  e'  stato  istituito  il  fondo
comune di investimento immobiliare  chiuso  riservato  multicomparto,
denominato «i3-Stato/Difesa» (di seguito «Fondo»); 
  Visto il regolamento di gestione del Fondo, approvato con  delibera
del Consiglio di amministrazione della Societa' del 26 novembre  2015
(di seguito «Regolamento») e, in particolare, il par. 1.1,  il  quale
prevede che il Fondo sia composto di  due  comparti,  rispettivamente
denominati         «i3-Stato/Difesa-Comparto         8-ter»         e
«i3-Stato/Difesa-Comparto 8-quater»; 
  Visto le modifiche del regolamento di gestione del Fondo  approvate
dal Consiglio di amministrazione della Societa' il 31 maggio 2016  e,
in particolare, il nuovo par. 1.1 che ha attribuito al Fondo la nuova
denominazione  «i3-Sviluppo  Italia»,  composto  di   due   comparti,
rispettivamente denominati «i3 - Sviluppo Italia - Comparto 8-ter»  e
«i3 - Sviluppo Italia - Comparto 8-quater»; 
  Visto il decreto dell'Agenzia  del  demanio  del  19  luglio  2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  183
del 6 agosto 2002, con il quale e' stata dichiarata la proprieta'  in
capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto
medesimo, tra i  quali  e'  incluso  l'immobile  denominato  «Palazzo
Schiavi»,  sito  in  Udine,  in  via  Savorgnana   28   (di   seguito
«Immobile»); 
  Vista la nota del 14 luglio 2016,  con  la  quale  la  societa'  ha
trasmesso la visura storica, contenente gli  aggiornamenti  catastali
dell'immobile oggetto di apporto, precisando che la  particella  321,
indicata nel decreto di individuazione dell'Agenzia del  demanio  del
19 luglio 2002, risulta graffata alla 141 e, che, quindi,  l'immobile
puo' essere identificato al NCEU con la  sola  particella  141,  come
riportato nel predetto decreto; 
  Visto il provvedimento del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo - Direzione regionale per i beni culturali  e
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, del 17  novembre  2014,  che
autorizza  l'alienazione  dell'immobile  «Palazzo   Schiavi»,   fermo
restando che l'edificio in questione sara' oggetto di conservazione a
cura della nuova proprieta'  e  che  qualsiasi  intervento  sul  bene
dovra'  essere  preventivamente  autorizzato   dalla   Soprintendenza
competente e che la predetta autorizzazione  ad  alienare  l'immobile
comporta gli effetti di cui all'art. 55-bis del  decreto  legislativo
n. 42/2004, restando comunque detto immobile sottoposto  alla  tutela
di cui all'art. 12, comma 7,  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
42/2004; 
  Visto il verbale del 28 novembre 2014, prot. 8156/14, con il  quale
il Ministero della  difesa  dismette  e  riconsegna  all'Agenzia  del
demanio  -  Direzione  regionale  Friuli  Venezia  Giulia  l'immobile
denominato Palazzo Schiavi sito in via Savorgnana n. 18, Udine; 
  Vista la nota n. 2852 del 6 giugno 2016 con la quale la Societa' ha
trasmesso i risultati di una prima  attivita'  estimale,  predisposta
dall'esperto indipendente incaricato Patrigest S.p.A. e la  relazione
di due diligence del 26 febbraio 2015, redatta dalla societa' EFM; 
  Vista la nota n. 3458 del 6 luglio 2016 con la quale la Societa' ha
trasmesso la relazione di stima finale al 21 giugno 2016,  effettuata
dalla societa' Patrigest S.p.A., nella quale viene indicato  il  piu'
probabile valore di mercato del  complesso  immobiliare,  pari  ad  €
2.800.000,00; 
  Vista la nota n. 3458 del 6 luglio 2016 con la  quale  la  Societa'
comunica che il Consiglio di amministrazione riunitosi il  28  giugno
2016 ha  approvato  l'operazione  di  apporto  al  comparto  8-quater
dell'immobile; 
  Vista la nota n. 9359/CG del 4 luglio 2016, inviata da Invimit  con
nota n. 3458 del 6 luglio 2016, con la quale  l'Agenzia  del  demanio
trasmette il parere prot. 2016/9368/CG, con il  quale  la  competente
Commissione, in data 28 giugno 2016, ha espresso  la  congruita'  sul
valore di stima dell'immobile pari a € 2.800.000,00; 
  Vista la nota n. 10481 del 21 luglio 2016 con  la  quale  l'Agenzia
del demanio ha prestato il proprio assenso, per quanto di competenza,
al conferimento dell'immobile  al  fondo  «i3  -  Sviluppo  Italia  -
Comparto 8-quater»; 
   Vista la nota prot. 3825 del  21  luglio  2016  con  la  quale  la
Societa'  conferma  il  completamento  da  parte   della   competente
amministrazione  comunale  dell'iter  di  valorizzazione  urbanistica
dell'immobile; 
  Considerato che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 3  del
decreto-legge 351, in materia di garanzia per vizi  e  per  evizione,
non risultano compatibili con l'art. 33, comma 4; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto-legge  351,  e'   individuato
l'immobile cielo/terra - ubicato a Udine in  via  Savorgnana  n.  28,
identificato al Catasto terreni e al Catasto fabbricati al foglio 39,
particella 141 - per il conferimento al comparto 8-quater  del  fondo
immobiliare «i3 - Sviluppo Italia - Comparto  8-quater»  a  far  data
dalla pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. L'immobile e'  conferito  nello  stato  di
fatto e di diritto in cui si trova, comprendente anche gli  accessori
e  le  pertinenze  ad  esso  relativi,  ancorche'  non  espressamente
individuati nel citato decreto dell'Agenzia del demanio.