Estratto determina V&A n. 1379 del 12 settembre 2016 
 
    Autorizzazione della variazione: B.II.d.1.e; C.I z); B.II.b.4.a);
C.I.4); B.I.a.3.a) relativamente al medicinale: BERIATE. 
    Numero procedura europea: DE/H/0483/001-004/II/084/G. 
    Titolare A.I.C.: CSL Behring GmbH. 
    Sono autorizzate le seguenti variazioni: 
      aumentare il batch size del bulk di sostanza attiva: da 4-65  L
a 4-85 L; 
      aumentare di conseguenza il batch size del prodotto finito  (in
termini di volume di bulk finale di FVIII); 
      modificare l'intervallo di accettazione  per  il  contenuto  di
proteine totali nelle specifiche del prodotto da a  0.2-1.0  mg/mL  a
0.16-1.00 mg/mL finito per i dosaggi da 250/500/1000 UI e da  0.4-2.0
mg/mL a 0.32-2.00 mg/mL per il dosaggio da 2000 UI; 
      modificare  l'intervallo  di  accettazione   per   il   calcolo
dell'attivita' specifica nelle  specifiche  del  prodotto  finito  da
80-600 IU/mg a 80 - 750 IU/mg per tutti i dosaggi; 
      modifica degli stampati per adeguarsi al core SPC  del  fattore
VIII (introduzione di uno statement nel caso di uso di cateteri); 
      modifica degli stampati per riflettere i  valori  di  attivita'
specifica di FVIII nel prodotto  che  sono  riscontrati  dall'analisi
storica dei lotti di fabbricazione: da 274 UI/mg a 400 UI/mg. 
    E' autorizzato inoltre la modifica delle sezioni: 2, 4.4, e 8 del
riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni
del foglio illustrativo. 
    E' inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms,
la descrizione delle confezioni come sotto indicato: 
      033657014 - «250 UI/2.5  ml  flaconcino  polvere  +  flaconcino
solvente 2.5 ml + set accessori»; 
      033657026 -  «500  UI/5  ml  flaconcino  polvere  +  flaconcino
solvente 5 ml + set accessori»; 
      033657038 - «1000 UI/10  ml  flaconcino  polvere  +  flaconcino
solvente 10 ml + set accessori»; 
      033657040 - «2000 UI/10  ml  flaconcino  polvere  +  flaconcino
solvente 10 ml + set accessori». 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche  in  lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che   intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 2,  comma  1,  della  presente,  non  recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente
determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.