IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.  249,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo  per
gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi», di  seguito  indicato  «decreto
legislativo n. 249/2012»; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 249/2012 il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  contribuire  ed
assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la  salvaguardia
dell'approvvigionamento petrolifero, sono  attribuite  all'Acquirente
Unico S.p.A. anche le funzioni e le attivita' di  Organismo  centrale
di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT; 
  Visto l'art. 7,  comma  4,  dello  stesso  decreto  legislativo  n.
249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione
e dall'espletamento di tutte le  funzioni  e  le  attivita'  connesse
dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano,  ad  eccezione  delle
attivita' richieste  e  finanziate  dai  soggetti  obbligati  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto  sono  posti  a
carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti  energetici
di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)
n. 1099/2008, ora modificato con  regolamento  (CE)  n.  147  del  13
febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed  attivita',  senza
fini di lucro con la sola copertura dei propri costi; 
  Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo  n.  249/2012,  il
quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente  comma  4
sono coperti mediante un contributo articolato in una quota  fissa  e
in  una  variabile,  in  funzione  delle   tonnellate   di   prodotti
petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,    la    definizione
dell'ammontare del contributo nonche' le modalita' ed  i  termini  di
accertamento, riscossione e  versamento  dei  contributi  dovuti  dai
soggetti obbligati,  anche  sulla  base  delle  informazioni  fornite
dall'OCSIT  ed  in  modo  da   assicurare   l'equilibrio   economico,
patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in  prima  applicazione
del  decreto  legislativo  n.  249/2012,   l'ammontare   del   citato
contributo e' determinato entro il 30 aprile  2013,  anche  in  forma
provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma
4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate
di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  24  aprile  2013
recante, tra l'altro, le modalita' di determinazione  del  contributo
per l'anno 2013 e gli anni seguenti; 
  Considerato il piano  dell'OCSIT  comunicato  da  Acquirente  Unico
S.p.A. al Ministero dello sviluppo economico con nota del  18  luglio
2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e  il
piano finanziario in esso contenuto, alla base dell'atto di indirizzo
del Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014  del  Ministro  dello
sviluppo economico comunicato ad  Acquirente  Unico  S.p.A.  al  fine
dell'avvio operativo delle attivita' e funzioni dell'OCSIT; 
  Considerate le informazioni rese da  Acquirente  Unico  S.p.A.,  in
qualita' di Organismo centrale di stoccaggio  italiano  (OCSIT),  con
nota del 28 novembre 2014, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del  decreto
legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi  per
l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2015 (Budget OCSIT 2015); 
  Considerate le informazioni rese da  Acquirente  Unico  S.p.A.,  in
qualita' di Organismo centrale di stoccaggio  italiano  (OCSIT),  con
nota del 10 febbraio 2016, sulla base di quanto  stabilito  dall'art.
2, comma 1, del decreto del  13  novembre  2014  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del  decreto  legislativo  n.
249/2012,  relativamente  al  rendiconto  consuntivo  dei  costi  per
l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2015 (Consuntivo OCSIT 2015); 
  Vista la comunicazione del 19 ottobre  2015  dell'Acquirente  Unico
S.p.A.  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  con  la  quale  si
evidenziava l'esigenza  di  anticipare  l'implementazione  del  piano
industriale nella misura di un giorno di scorte specifiche aggiuntivo
rispetto ai due giorni di incremento previsti relativamente  all'anno
scorta 2016; 
  Vista la lettera del 22 ottobre 2015 del Ministero  dello  sviluppo
economico ad Acquirente Unico S.p.A. con la quale si e' condivisa  la
predetta anticipazione della tenuta di scorte  dell'OCSIT  e  con  la
quale si e' autorizzata la  predisposizione  di  una  previsione  dei
costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno  scorta  2016  (Budget
OCSIT 2016), ipotizzando un fabbisogno  di  scorte  specifiche  OCSIT
pari a ulteriori tre giorni di scorte per l'anno scorta 2016; 
  Considerate le informazioni rese da  Acquirente  Unico  S.p.A.,  in
qualita' di Organismo centrale di stoccaggio  italiano  (OCSIT),  con
nota del 27 novembre 2015, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto
legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi  per
l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2016 (Budget OCSIT 2016); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3  marzo
2016 di determinazione dei quantitativi complessivi delle  scorte  di
sicurezza  e  specifiche  di  petrolio  greggio   e/o   di   prodotti
petroliferi per l'anno scorta 2016 che ai sensi dell'art. 9, comma 6,
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249,  assegna  all'OCSIT
un obbligo di detenzione di  scorte  specifiche  pari  a  numero  sei
giorni; 
  Considerata la necessita' di definire, con il decreto  ministeriale
di cui al  citato  art.  7,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
249/2012, l'ammontare del  contributo  in  forma  provvisoria,  salvo
conguaglio, anche sulla base delle  informazioni  fornite  dall'OCSIT
per l'anno 2016 e che tale contributo e'  di  titolarita'  dell'OCSIT
stesso; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  dell'8  ottobre  2015
recante le modalita' di determinazione  del  contributo,  per  l'anno
2015,  all'Organismo  centrale  di  stoccaggio  italiano  (OCSIT)   e
relative modalita' di versamento per l'effettuazione  delle  funzioni
in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo  31
dicembre 2012, n. 249; 
  Ritenuto  opportuno  dover   stabilire   con   un   unico   decreto
interministeriale sia le modalita' di pagamento e/o restituzione  del
contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per  il  2015  sia  le
modalita' di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo
2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Determinazione dell'ammontare a conguaglio 
                         del contributo 2015 
 
  1. Il costo per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2015, ai sensi
dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.
249, e' determinato a consuntivo nella misura di 7.823.808  euro.  Al
fine di garantire il principio di equilibrio economico,  patrimoniale
e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo e' a
diretta copertura di tutte le tipologie  di  oneri  e  costi  di  cui
all'art. 7, comma 4,  del  citato  decreto  legislativo,  cosi'  come
identificate per natura a bilancio. 
  2. Per l'anno 2015 il contributo corrisposto in via provvisoria  ad
OCSIT, che e' ammontato a 11.835.490 euro, risulta  essere  superiore
al contributo complessivo dovuto per un valore di 4.011.682 euro. 
  3. Il contributo complessivo, compreso il  conguaglio,  per  l'anno
2015 e' cosi' ripartito tra i soggetti obbligati: 
    a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato; 
    b) quota  variabile  pari  a  0,179395  per  ogni  tonnellata  di
prodotti petroliferi immessa in consumo  nell'anno  2014  da  ciascun
soggetto obbligato. 
  4.  L'OCSIT,  ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  7  del   decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a
consuntivo dell'anno 2015 tra tutti i soggetti, che hanno immesso  in
consumo  prodotti  energetici  di  cui  all'allegato  C,  punto  3.1,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008,  ora  modificato  con
regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, nessuno escluso. 
  5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione  di  cui  al  comma  3,
provvede alla richiesta di  pagamento  della  rata  a  saldo  e  alla
restituzione della eventuale  differenza  tra  contributo  versato  a
titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo  di  consuntivo,  per
l'anno 2015, in una unica rata, entro 30 giorni  dalla  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.